Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24904.
Utenza idrica e addebito di un consumo anomalo.
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell’impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l’utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell’impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l’aggravamento del danno.
Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24904. Utenza idrica e addebito di un consumo anomalo
Data udienza 3 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Servizi pubblici – Acque pubbliche – Gestore del servizio idrico integrato – Consumi anomali – Obbligo di avviso all’utente – Risarcimento danni – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10861 dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) – (OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 134/2019, pubblicata in data 4 febbraio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., societa’ esercente il locale servizio idrico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultima al suo obbligo di segnalarle i consumi anomali, in virtu’ di un rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile.
La domanda e’ stata accolta dal Giudice di Pace di Piombino, che ha condannato la societa’ convenuta a pagare all’attrice l’importo di Euro 3.312,10, oltre accessori.
Il Tribunale di Livorno ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre l’ (OMISSIS) S.p.A., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “articolo 360 c.p.c., n. 3 falsa applicazione della norma di cui all’articolo 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato”.
Con il secondo motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione degli articoli 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile”. I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
La societa’ ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonche’ di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di una perdita occulta nell’impianto idrico dell’utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonche’ nella liquidazione del conseguente danno.
Orbene, l’interpretazione delle previsioni della indicata Carta e dell’indicato Regolamento deve ritenersi effettuata correttamente dalla corte di appello.
Quest’ultima, richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’articolo 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalita’ idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonche’ di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per se’, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.
La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento contrattuale della societa’ ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonche’ con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente.
Costituisce poi, a giudizio della Corte, questione di fatto, oggetto di accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, l’individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di merito, del danno conseguente al suddetto inadempimento, sia sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento e danno, sia sotto il profilo dell’irrilevanza in proposito, sotto il profilo eziologico, della mancata autolettura del contatore da parte dell’utente, sia infine sotto il profilo della determinazione finale del quantum del pregiudizio risentito dall’utente stesso.
Sotto tale profilo, il ricorso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non e’ consentito nel giudizio di legittimita’.
3. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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