Credito deve essere esistente al momento della dichiarazione del terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24686.

Credito deve essere esistente al momento della dichiarazione del terzo.

Nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all’indice normativo emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento.

Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24686. Credito deve essere esistente al momento della dichiarazione del terzo

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Pignoramento presso terzi – Accertamento dell’obbligo del terzo – Credito esistente al momento della dichiarazione positiva del terzo o al momento della sentenza del disposto accertamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11112/2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4670/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2016 R.G.N. 7579/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Credito deve essere esistente al momento della dichiarazione del terzo

RILEVATO

Che:
1. Previo ricorso al Tribunale di Firenze la (OMISSIS) otteneva il decreto ingiuntivo, emesso il 29.1.2010, nei confronti del Notaio (OMISSIS) per la somma di Euro 226.140,46.
2. Intimato invano il conseguente atto di precetto, la Banca suddetta notificava alla Cassa Nazionale del Notariato il pignoramento presso terzi delle somme dovute e debendi a qualsiasi titolo (pensione, liquidazione, assegni interativi, sussidi, fondi di garanzia, prestazioni integrative) dalla stessa Cassa dovute al suo iscritto Notaio (OMISSIS).
3. Nel procedimento esecutivo la Cassa rendeva dichiarazione negativa asserendo che il Notaio (OMISSIS) era ancora in esercizio e non vantava alcun credito verso la Cassa.
4. Incardinato il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, l’adito Tribunale di Roma rigettava il ricorso affermando che gli iscritti alla Cassa Nazionale del Notariato non vantavano un diritto certo, ancorche’ futuro, alla pensione e alla indennita’, ma solo una aspettativa, dipendendo l’insorgenza dei diritti dalla concorrenza dei requisiti oggettivi (anzianita’ professionale, eta’, contribuzione) e soggettivi (domanda) e dal perfezionamento del diritto alla pensione. Risultava, infatti, che il (OMISSIS) esercitava ancora la professione e non era dato sapere, pur avendo maturato trent’anni di anzianita’, se egli avesse presentato domanda di pensione, con il conseguente perfezionarsi anche del diritto all’indennita’ di cessazione.
5. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 4670 del 2016, rigettava il gravame proposto dalla (OMISSIS) scrl, confermando le conclusioni del primo giudice, sebbene con altre motivazioni.
6. I giudici di seconde cure condividevano l’argomentazione dell’appellante Banca che, nel caso di specie, aveva chiesto di non limitare l’accertamento alla sola dichiarazione del terzo e di accertare l’effettiva posizione lavorativa, previdenziale ed assistenziale mediante ctu contabile, esibizione documentale ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., informazioni ex articolo 213 c.p.c. e interrogatorio formale.
7. Dalla ctu svolta, tuttavia, era emerso che il Notaio (OMISSIS) non era andato in pensione perche’ era stato destituito dal settembre 2013; non aveva presentato alcuna domanda di pensione e non aveva i requisiti previsti (30 anni effettivi di esercizio) per potervi accedere: infatti, l’attivita’ del notaio era stata svolta per 29 anni, nove mesi e sedici giorni, insufficienti per il conseguimento del diritto a pensione.
8. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il (OMISSIS) scrl, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.
9. Resisteva con controricorso la Associazione Cassa Nazionale del Notariato.
10. (OMISSIS) non svolgeva attivita’ difensiva.
11. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

 

Credito deve essere esistente al momento della dichiarazione del terzo

CONSIDERATO

Che:
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina del trattamento di quiescenza dei notai; la violazione e falsa applicazione della L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 1, comma 2, lettera a; Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, articolo 3, comma 2 (Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), in combinato disposto con lo Statuto e il Regolamento per l’attivita’ di previdenza adottati dalla Cassa in data 9 novembre 1994 ed approvati dai Ministeri Vigilanti il 22 settembre 1995 (decreto interministeriale pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce che erroneamente la Corte di merito aveva affermato che (OMISSIS) non aveva i requisiti per accedere alla pensione, non considerando che alla data del pignoramento la normativa regolamentare in materia di previdenza notarile per l’erogazione del trattamento pensionistico richiedeva requisiti diversi e, cioe’, il raggiungimento del 65 anno di eta’ e venti anni di esercizio effettivo.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione di norme di legge: articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere considerato la Corte territoriale che il Notaio (OMISSIS), alla data del pignoramento, aveva raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per l’erogazione del trattamento pensionistico: in particolare, si evidenza che tali requisiti erano stati gia’ raggiunti alla data del 3.11.2009 quando era stato destinatario di n. 6 sospensioni cautelari succedutesi senza soluzione di continuita’, fino alla destituzione definitiva avvenuta a seguito della decisione del 19.9.2013.
4. Con il terzo motivo il Banco si duole della violazione e falsa applicazione della disciplina del trattamento di quiescenza dei notai; della violazione e falsa applicazione della L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 1, comma 2, lettera a; Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, articolo 3, comma 2 (attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), in combinato disposto con lo Statuto e il Regolamento per l’attivita’ di previdenza adottati in data 9 novembre 1994 ed approvati dai Ministeri Vigilanti il 22 settembre 1995 (Decreto Interministeriale pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995), come modificato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 novembre 2012, con il quale e’ stata comunicata l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 85, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 86, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 87, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 88 e Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 89, con le quali sono state apportate modifiche anche in tema di diritto a pensione diretta (articolo 10, lettera a) e b), del Regolamento per l’attivita’ di Previdenza e Solidarieta’). Sostiene che la Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione delle norme vigenti in tema di previdenza notarile, non avendo tenuto presente quanto disposto dall’articolo 10, lettera a) dell’attuale Regolamento per l’attivita’ di Previdenza e Solidarieta’ della Cassa Nazionale che, riconoscendo il diritto alla pensione al raggiungimento del limite di eta’ di 75 anni, purche’ il Notaio abbia esercitato per almeno 20 anni la professione notarile, consente al (OMISSIS) di ottenere il diritto alla erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento del 75 anno di eta’ avendo gia’ esercitato la professione per piu’ div enti anni alla data del pignoramento.
5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norma di legge: articolo 112 c.p.c., nonche’ l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e la violazione delle norme in tema di pignoramento presso terzi (articoli 543 c.p.c. e segg.) in punto di pignoramenti per crediti futuri, per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi sulla circostanza che il Notaio ha al suo attivo piu’ di venti anni di attivita’ e che egli potra’ godere del trattamento pensionistico, secondo la normativa vigente, al compimento del 75 anno di eta’ (25.10.2018).
6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione elle norme in tema di pignoramento presso terzi (articoli 543 c.p.c. e segg.) in punto di pignoramento di crediti futuri, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5) e, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Deduce il Banco l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui mostra di ritenere che, seppure (OMISSIS) avesse raggiunto i requisiti per la pensione erogata dalla Cassa, non avendo presentato la domanda o avendo concluso la sua attivita’ lavorativa con la destituzione in data 19.9.2013, non vantava un credito utilmente pignorabile per mancanza di crediti esigibili, ancorche’ futuri.
7. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro interferenza, attengono, in sostanza, alla soluzione della questione giuridica se, nella procedura di accertamento dell’obbligo del terzo, in caso di dichiarazione negativa di questi, il momento rilevante per la determinazione del credito (e, quindi, nel caso in esame, del regime previdenziale applicabile perche’ non risulta ne’ e’ stato dedotto che il Notaio, fino a quando e’ stato destituito nel settembre del 2013, avesse presentato domanda di pensione) sia quello dell’avvenuto pignoramento ovvero quello della sentenza di accertamento.
8. In sede di legittimita’ e’ stato affermato (Cass. n. 15615 del 2005) che, nell’espropriazione forza presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito possa determinare una nullita’ del processo. Tanto si desume, secondo il suddetto orientamento, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme ai principi di effettivita’ della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’articolo 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme e’ debitore, cosi’ dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento.
9. Questo Collegio intende dare continuita’ a tale indirizzo che non e’ in contrasto con quello successivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 12602 del 2007 (che statuisce che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilita’ si produce, a sensi dell’articolo 546 c.p.c., con la notificazione dell’atto di pignoramento in quanto tale vincolo genera l’inopponibilita’, rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fatti sopravvenuto a detta notificazione, che determini l’estinzione totale o parziale del credito, con la conseguenza che l’esecuzione deve, percio’, proseguire procedendosi all’assegnazione della somma oggetto del credito ed il terzo pignorato dovra’ effettuare il pagamento all’assegnatario) in quanto i presupposti di fatto sono diversi: in questo ultimo caso vi e’ stata, infatti, una dichiarazione positiva del credito e si verte nella fattispecie di un fatto sopravvenuto, alla notificazione del pignoramento, che abbia determinato l’estinzione totale o parziale del credito.
10. Entrambi i suddetti elementi non ricorrono chiaramente nel caso de quo che trova, quindi, la sua regolamentazione nel primo orientamento di legittimita’ sopra indicato.
11. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale per valutare i presupposti per il pensionamento del notaio, non ha fatto riferimento (sebbene il quesito al CTU fosse stato posto in questi termini) a quelli vigenti al momento del pignoramento, allorquando il (OMISSIS) non era ancora cessato dalla attivita’ professionale (perche’ la sospensione cautelare del servizio non determina ancora la cessazione del rapporto che si ha solo nei casi tipizzati dalle disposizioni in materia) e non aveva ancora maturato il diritto a godere del trattamento di quiescenza.
12. Anche il terzo, quarto e quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di pregio, sia pure con le precisazioni da svolgere in questa sede ex articolo 384 c.p.c., u.c..
13. Essi attengono, a differenza delle censure di cui ai primi due motivi, all’applicazione, nella fattispecie in esame, del Regolamento per l’attivita’ di previdenza e solidarieta’ per i notai, con riguardo alle modifiche apportate nel 2012 e, quindi, non alla disciplina vigente al momento del pignoramento.
14. Il Notaio (OMISSIS), allorquando e’ cessato dal servizio (settembre 2013), non aveva ne’ i requisiti per il diritto alla pensione previsti dall’articolo 10, lettera a), (ossia il raggiungimento del limite di eta’ di 75 anni con l’effettivo esercizio per almeno 20 anni dell’attivita’ notarile), difettando il requisito anagrafico, ne’ quelli di cui all’articolo 10, lettera d), (ossia trenta anni di esercizio effettivo al raggiungimento di 67 anni di eta’), per mancanza, in questo caso, del requisito contributivo.
15. Ne’ e’ sostenibile la tesi del Banco ricorrente secondo cui il Notaio, avendo esercitato per venti anni la professione, al compimento del 75 anno di eta’ comunque maturerebbe il diritto alla erogazione del trattamento pensionistico, di talche’ si sarebbe in presenza di un credito futuro, certo ed esigibile.
16. Invero, e’ pacifico tra le parti che il Notaio e’ stato destituito nel settembre del 2013.
17. In tal caso, quindi, non essendovi stata una pregressa domanda di pensione (ne da’ atto la gravata sentenza richiamando la espletata consulenza tecnica di ufficio disposta in appello), la norma di riferimento, per regolare la fattispecie, deve essere l’articolo 23 del Regolamento sopra citato che statuisce: “1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il Notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall’ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 10, per conseguire il trattamento stesso. 2. Il Comitato esecutivo puo’ tuttavia concedere la sola pensione, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione. 3. In caso contrario la pensione e’ liquidata come se il Notaio fosse deceduto, unicamente al coniuge o ai figli precisati all’articolo 11”.
18. Non trovandosi, al momento della destituzione, nelle condizioni previste dall’articolo 10, per conseguire il trattamento pensionistico e vertendosi in una ipotesi di maturazione incerta, senza profili di concretezza del credito (essendo soggetto l’eventuale riconoscimento della pensione,all’interessato, ad una valutazione discrezionale del Comitato esecutivo), il trattamento pensionistico potra’ spettare, se del caso, ai coniugi e ai figli ma non al Notaio, nei cui confronti la Cassa non poteva, pertanto, ritenersi formalmente debitrice.
19. Va da ultimo evidenziato che il profilo della possibile surroga della Banca (pag. 15 del ricorso), nella domanda di erogazione del trattamento pensionistico, se non presentata dal titolare del diritto, e’ una questione nuova, non affrontata nella gravata sentenza e in relazione alla quale non e’ stato specificato il come, dove e quando esso sia stato sottoposto ai giudici del merito.
20. Ne deriva la inammissibilita’ della trattazione della questione in questa sede.
21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente societa’ cooperativa al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relativa all’intimato che non ha svolto attivita’ difensiva.
23. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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