Reato di usurpazione di funzioni pubbliche

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 aprile 2019, n. 14119.

La massima estrapolata:

Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del medico militare che, pur essendo stato posto in aspettativa, rilasci certificazione medica di idoneità per il conseguimento o rinnovo della patente nautica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il militare in quiescenza, sebbene ancora inserito nell’ordinamento militare, non è più titolare della potestà certificativa per il rilascio delle certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento della patente nautica, che l’art. 36 d.m. 29 luglio 2008, n. 146 espressamente attribuisce ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo).

Sentenza 1 aprile 2019, n. 14119

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2018 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 18/05/2017, con cui il ricorrente e’ stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato ascrittogli di cui all’articolo 81 c.p. e articolo 347 c.p., comma 2, per avere continuato ad esercitare le funzioni di competenza esclusiva dei medici militari in servizio effettivo, sebbene si trovasse nella posizione di militare in aspettativa per riduzione quadri dal 31.12.09, provvedendo a rilasciare certificati attestanti l’idoneita’ psico-fisica per i richiedenti il rinnovo della patente nautica, dal 14.1.13 al 13.5.13.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alle norme del codice dell’ordinamento militare per avere il giudice dell’appello confermato l’interpretazione seguita dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del reato, di cui invece difetterebbero i presupposti, sia della sospensione e/o cessazione delle funzioni pubbliche esercitate in qualita’ di medico militare e sia della formale comunicazione dell’atto con cui sarebbe stata disposta la cessazione e/o sospensione delle funzioni. In particolare si assume che nei confronti del ricorrente non e’ mai intervenuto un provvedimento di cessazione o di sospensione dell’esercizio delle sue funzioni, in quanto la sua posizione nell’ordinamento militare e’ quella di militare in servizio permanente in aspettativa per riduzione quadri, posizione non equiparabile a quella del militare cessato o sospeso dal servizio.
Conseguentemente si rileva che erroneamente ed in modo contraddittorio, i giudici di merito sebbene avessero preso atto della predetta peculiare posizione del ricorrente e quindi della permanenza e continuita’ del suo rapporto di servizio hanno equiparato il suo status a quello del militare estromesso dal servizio o sospeso, introducendo una nuova e non prevista posizione del militare “sospeso di fatto” ed hanno conseguentemente operato una non consentita applicazione analogica della norma incriminatrice di cui all’articolo 347 c.p., comma 2, che punisce il pubblico ufficiale o il dipendente pubblico che continua ad esercitare le sue funzioni o attribuzioni dopo la formale comunicazione del provvedimento con cui e’ stata disposta la cessazione o la sospensione delle sue funzioni o attribuzione. Le ulteriori censure, articolate come sotto-motivi del primo, si riconducono sempre alla errata qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente da ricondursi unicamente alla categoria del militare in servizio permanente, che include le ulteriori diverse figure del militare in servizio permanente effettivo, del militare in servizio permanente a disposizione, del militare sospeso dall’impiego, del militare in aspettativa.
Quindi, in difetto di un provvedimento di sospensione dal servizio, il ricorrente non ha neppure ricevuto la prevista comunicazione richiesta per l’integrazione della fattispecie penale contestata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la motivazione illogica per avere
attribuito al ricorrente l’abusivo utilizzo di timbri utilizzati per l’intestazione dei certificati medici di idoneita’ al rilascio o rinnovo della patente nautica, sebbene in contrasto con le dichiarazioni rese dal generale (OMISSIS), direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (OMISSIS), il quale ha chiarito che la dicitura “Ufficiale medico dell’aeronautica militare – Istituto (OMISSIS)” stava ad indicare solo l’appartenenza all’ente e non ad attestare il rilascio della certificazione da parte della struttura di appartenenza, e considerato che il colonello (OMISSIS), sebbene in aspettativa, poteva utilizzare detti timbri essendo ancora in forza all’ente suddetto, perche’ non sospeso e ne’ cessato dall’esercizio delle funzioni. Con ulteriore sotto-motivo si deduce, inoltre, che il ricorrente aveva conservato la potesta’ certificativa correlata alla sua posizione di ufficiale medico in servizio permanente, in forza di una circolare del 2004 del Ministero della difesa che seppure riferita all’articolo 119 C.d.S. ed al rilascio delle certificazioni mediche di idoneita’ funzionali alla patente di guida, poteva estendersi anche all’interpretazione del Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, articolo 36 che regola il rilascio delle certificazioni mediche di idoneita’ per il conseguimento/rinnovo della patente nautica, essendo prevista per entrambe le due abilitazioni la figura del medico militare in servizio permanente tra i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneita’ psico-fisica, ed avendo detta circolare chiarito come la potesta’ certificatoria prevista dall’articolo 119 C.d.S.permanga per l’ufficiale medico in servizio permanente che si trovi in aspettativa e in congedo straordinario per motivi di studio, perche’ collegata alla continuita’ del rapporto di impiego.
Con ulteriore ultimo sotto-motivo si deduce che anche ove si volesse tenere distinte le potesta’ certificatorie medico-legali correlate alla patente di guida da quelle previste per la patente nautica, a fronte della piu’ restrittiva disciplina del Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, articolo 36 che con riguardo alla patente nautica fa riferimento ai medici militari in servizio permanente effettivo e non anche a quelli in quiescenza, che sono invece espressamente inclusi dall’articolo 119 C.d.S. tra i medici competenti a rilasciare le relative certificazioni, si osserva che in ogni caso, indipendentemente dal possesso o meno della potesta’ certificativa, la violazione del Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, articolo 36potrebbe al piu’ costituire un illecito amministrativo e non integrare il reato di cui all’articolo 347 c.p., comma 2, per quanto gia’ detto circa la insussistenza dei presupposti richiesti della sospensione/cessazione del servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Con riguardo al primo motivo ed ai correlati sotto-motivi, si deve rilevare che per la configurabilita’ del reato di usurpazione di funzioni pubbliche e’ necessario, ma anche sufficiente, che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura, senza che rilevi la natura del provvedimento da cui derivi la perdita delle potesta’ pubbliche correlate alla titolarita’ dell’incarico rivestito. Sul punto va richiamata la sentenza di questa Corte che ha evidenziato come l’articolo 347 c.p., comma 2, non subordini la sussistenza del reato alla formale notifica del provvedimento che fa cessare le funzioni o le attribuzioni del funzionario pubblico, “ma si limita a richiedere che l’interessato abbia ricevuto partecipazione del provvedimento di cessazione dall’ufficio, espressione questa che non puo’ essere equiparata alla nozione tecnica di notificazione, ma che nelle intenzioni del legislatore vuole solo assicurare che il pubblico ufficiale abbia ricevuto notizia ufficiale del provvedimento che lo riguarda e che nonostante tale partecipazione continui ad esercitare la funzione da cui e’ decaduto” (Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012, Rv. 254125). Il precedente di questa Corte, che i ricorrenti citano a sostegno della loro tesi (Sez. 6, 19 settembre 2000, n. 6191, Gaspari), riguarda un’ipotesi diversa, in cui il soggetto decaduto dall’ufficio non aveva ricevuto alcuna notizia ufficiale e si riferiva alla decadenza dalla carica pubblica di un sindaco a seguito di condanna penale in cui si e’ esclusa la sussistenza del reato di cui all’articolo 347 c.p., comma 2, in quanto non risultava che l’interessato avesse avuto notizia della sua decadenza nelle forme stabilite dalla L. n. 55 del 1990, articolo 15 – secondo cui la cancelleria dell’ufficio giudiziario deve comunicare il contenuto della decisione al prefetto, cui spetta il compito di disporre la sospensione del sindaco -, sicche’ l’aver continuato a svolgere le sue funzioni non poteva dar luogo al reato di usurpazione.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente essendo stato posto in stato di quiescenza, sebbene ancora inserito nell’ordinamento militare, non era piu’ titolare della potesta’ certificativa per il rilascio delle certificazioni mediche di idoneita’ per il conseguimento/rinnovo della patente nautica, che il Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, articolo 36 espressamente attribuisce ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo e non anche a quelli in quiescienza o in aspettativa, diversamente da quanto disposto dall’articolo 119 C.d.S. per la patente di guida.
2. Quindi, la perdita della predetta potesta’, essendo conseguente alla posizione di collocazione in aspettativa per riduzione quadri, era gia’ a conoscenza dell’imputato per effetto dell’uscita dal servizio effettivo, perche’ correlata per legge espressamente non solo alla continuita’ del rapporto di servizio ma alla prestazione effettiva del servizio.
Ne’ vale richiamare la circolare interpretativa del ministero della difesa che riguarda la disciplina del codice della strada, che si distingue nettamente da quella che regola il rilascio della patente nautica anche per la diversita’ delle figure professionali abilitate al rilascio delle certificazioni medico-legali dell’idoneita’ psico-fisica per il conseguimento/rinnovo della patente, atteso che il Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, articolo 36 fa riferimento ai medici militari in servizio permanente effettivo e non anche a quelli in quiescenza o cessati dal servizio, che sono invece espressamente inclusi dall’articolo 119 C.d.S. tra i medici competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Irrilevante, infine, e’ la questione dell’utilizzo del timbro, una volta accertato che il ricorrente non poteva rilasciare le attestazioni certificative, perche’ privo del relativo potere correlato alla qualifica di militare in servizio permanente effettivo. Si deve, quindi, ribadire il principio gia’ affermato dalla Corte di cassazione secondo cui per la configurabilita’ del reato di usurpazione di funzioni pubbliche e’ sufficiente che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura, senza che rilevi la ragione formale da cui derivi la perdita delle attribuzioni connesse alla potesta’ pubblica esercitata, e sempre che di tale cessazione il pubblico ufficiale o impiegato ne abbia avuto comunque conoscenza.
3. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *