Usufrutto e decadenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7031.

Usufrutto e decadenza.

L’art 1015 c.c., conformemente all’art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario puo essere dichiarato decaduto dall’usufrutto, che ricorrono quando l’usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi piu gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell’art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.

Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7031. Usufrutto e decadenza

Data udienza 26 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Usufrutto – Decadenza ex art. 1015 c.c. – Ipotesi di maggiore gravità – Accertamento del giudice di merito – Esclusione dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno – Insussistenza del rapporto di causa effetto tra le condizioni dell’appartamento e la necessità di eseguire interventi straordinari di riparazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4946-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1825/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

Usufrutto e decadenza

PREMESSO

Che:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 11 dicembre 2020, n. 1825, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Marsala, ha rigettato le domande del ricorrente di cessazione in capo a (OMISSIS) del diritto di usufrutto ex articolo 1015 c.c. e di risarcimento del danno. Il Tribunale di Marsala, rigettata la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) di accertamento della natura simulata della compravendita intercorsa con il ricorrente, aveva accolto la domanda di quest’ultimo, dichiarando cessato il diritto di usufrutto e condannando Sutera al risarcimento del danno, quantificato in Euro 9.600.
L’intimato (OMISSIS) non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
A) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
1) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1015 c.c.: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che non vi fossero nel caso in esame i presupposti oggettivi e soggettivi necessari e sufficienti per configurare un abuso del diritto da parte dell’usufruttuario, con le conseguenze sanzionatorie ivi previste; nel caso di specie l’usufruttuario ha infatti peggiorato ovvero ridotto in cattivo stato il bene, il quale ha perso inevitabilmente valore con la conseguenza che al termine dell’usufrutto il ricorrente si vedra’ restituire il bene inutilizzabile o gravemente danneggiato.
2) Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli articoli 1015, 1005 e 1004 c.c.: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’usufruttuario non responsabile della situazione precaria in cui versa l’immobile, pur non avendo lo stesso provato che tale situazione fosse gia’ presente al momento della costituzione del diritto di usufrutto ovvero che le riparazioni straordinarie non siano dipese dall’omessa manutenzione ordinaria.
I motivi sono inammissibili. La Corte d’appello ha fatto applicazione dei precedenti di questa Corte secondo i quali “l’articolo 1015 c.c., conforme all’articolo 516 c.c. 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario puo’ essere dichiarato decaduto dall’usufrutto; tali ipotesi ricorrono quando l’usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni; la decadenza, peraltro, non puo’ riguardare che i casi piu’ gravi, in quanto, per gli abusi di minore gravita’, la legge stessa prevede, nell’articolo 1015 c.c., comma 2, rimedi meno rigorosi, di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario” (cosi’ Cass. 1878/1971, v. anche Cass. 699/1976). La Corte d’appello ha stabilito, con accertamento in fatto insindacabile da parte di questa Corte di legittimita’, che la necessita’ dell’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria risultava ragionevole per la manutenzione dell’immobile e che non e’ stato dimostrato l’effettivo rapporto di causa-effetto tra le condizioni riscontrate all’interno dell’appartamento e la necessita’ di eseguire interventi di riparazione straordinaria e che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, non risultava alcuna grave compromissione alla stabilita’ dell’immobile o all’agibilita’ dello stesso, trovandosi l’immobile in uno stato di media trascuratezza.
B) Il terzo motivo fa valere nullita’ della sentenza per “motivazione meramente apparente e comunque al disotto del c.d. minimo costituzionale”: la Corte d’appello ha escluso il risarcimento del danno in favore del ricorrente, erroneamente ritenendo che l’accoglimento del primo motivo di gravame escludesse la necessita’ di scrutinare il secondo motivo, appunto inerente alla condanna di Sutera a risarcire il danno.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto il rigetto della domanda di condanna di Sutera al risarcimento del danno trova il suo fondamento negli argomenti che hanno portato la Corte d’appello ad accogliere il primo motivo di gravame. La Corte d’appello, nell’escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1015 c.c., ha infatti affermato la mancanza di prova del rapporto di causa-effetto tra le condizioni dell’appartamento (condizioni comunque qualificate di media trascuratezza) e la necessita’ di eseguire interventi straordinari di riparazione, cosi’ escludendo la sussistenza dei presupposti per la condanna a un risarcimento del danno.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi e’ provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimato difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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