Una volta acquistato l’immobile e ottenuto il certificato di agibilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8272.

Una volta acquistato l’immobile e ottenuto il certificato di agibilità, l’acquirente non può fare marcia indietro e ripetere la somma versata evidenziando come l’immobile avesse poca luce naturale, e che quindi necessitasse di luce artificiale per la quale sarebbe occorso il placet del servizio sanitario.

Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8272

Data udienza 23 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immobili – Certificato di agibilità – Locale ad uso ufficio – Acquisto di immobile con un irraggiamento inferiore alla norma – Acquirente – Risarcimento del danno – Escluso – Sussistenza di mezzi di illuminazione integrativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12964-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 97/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
1. Nel 2012 (OMISSIS) conveniva in giudizio la societa’ (OMISSIS) spa innanzi al Tribunale di Torino. L’attrice deduceva di avere acquistato unita’ immobiliari (un locale uso ufficio, una cantina e una autorimessa) per Euro 326.364,50, che la convenuta si era obbligata ad ottenere il certificato di agibilita’, certificato che era stato rilasciato dal Comune di (OMISSIS), ma che in seguito a successive verifiche era emerso che il fattore medio di luce diurna dell’immobile era inferiore al valore minimo dichiarato e garantito dalla convenuta e al valore minimo prescritto dalle norme di legge e dal regolamento edilizio comunale; l’attrice chiedeva quindi la risoluzione del contratto di vendita ex articolo 1453 c.c., oltre alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Torino, con pronuncia n. 7450/2015, ha rigettato tutte le domande dell’attrice, che ha appellato la pronuncia.
2. La Corte d’appello di Torino – con sentenza 16 gennaio 2019, n. 97 – ha rigettato il gravame e ha confermato la pronuncia di primo grado. Il giudice d’appello ha ritenuto, come gia’ il Tribunale, che l’immobile, lungi dall’essere bene completamente diverso da quello pattuito, fosse idoneo all’uso “ufficio” per il quale era stato comprato, pur presentando vizi rispetto a quanto promesso dal venditore, vizi che pero’ non erano stati oggetto di tempestiva contestazione.
3. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).
Memoria e’ stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il ricorso e’ articolati in tre motivi.
a) Il primo motivo denuncia “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “irriducibilmente” contraddittoria.
Il motivo e’ inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata non e’ contraddittoria, tantomeno in modo “irriducibile”. La Corte d’appello ha infatti affermato l’irrilevanza della questione della tardivita’ della produzione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in un altro giudizio, relativa ad un’altra unita’ immobiliare del medesimo complesso, in quanto il rigetto delle pretese della ricorrente e’ fondato su quanto prevede il regolamento edilizio, ossia la possibilita’ di integrare l’illuminazione naturale con quella artificiale, cosi’ che i riferimenti normativi e regolamentari in materia di fattore di luce, presenti in quella consulenza, “costituiscono solo un’ulteriore conferma del convincimento gia’ raggiunto sulla base delle disposizioni normative”.
b) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 6”.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto contesta l’utilizzo dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio e tardivamente depositata, risultati che la Corte d’appello, come si e’ visto in relazione al primo motivo, ha ritenuto non determinanti ai fini della decisione.
c) Il terzo motivo, “formulato in via subordinata”, fa valere “omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa”: la Corte d’appello non avrebbe considerato alcuni fatti (le circostanze che il certificato di agibilita’ non sarebbe stato rilasciato regolarmente, che al momento della stipulazione del contratto l’unita’ immobiliare era sprovvista di illuminazione artificiale integrativa, che la sanabilita’ delle violazioni attraverso sistemi di illuminazione integrativa sarebbe subordinata a un giudizio di idoneita’ da parte del servizio sanitario, che la controparte non ha mai offerto la predisposizione di un progetto di illuminazione artificiale), fatti decisivi che dovevano portare all’accoglimento del gravame.
Il motivo e’ inammissibile in quanto non si rapporta con gli argomenti portati dal giudice d’appello. La Corte ha infatti osservato che l’immobile venduto, pur presentando vizi rispetto a quanto promesso dal venditore, non e’ completamente diverso da quello pattuito, c.d. aliud pro alio, in quanto idoneo all’uso ufficio sulla base della normativa di riferimento vigente nel Comune di (OMISSIS), ratio decidendi rispetto alla quale le circostanze indicate dalla ricorrente non assumono rilevanza.
2. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 9.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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