Una condanna a pena condizionalmente sospesa

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15535.

Massima estrapolata:

Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. – espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa.

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15535

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Sospensione condizionale della pena – Revoca del beneficio – Presupposti – Articoli 164 e 168 cp – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/05/2019 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA ANNA SARACENO;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, Dott. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) con le sentenze:
– in data 21 ottobre 2006 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 16 novembre 2006, di condanna alla pena di anni uno mesi due di reclusione, oltre alla multa, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commesso il (OMISSIS);
– in data 27 marzo 2012 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 17 aprile 2012, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli articoli 341-bis e 651 c.p., commessi il (OMISSIS).
A ragione, osservava che era intervenuta una terza condanna in data 19 settembre 2016, irrevocabile il 19 ottobre 2016, all’ulteriore pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza e di lesioni commessi il (OMISSIS) e, quindi, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della seconda sentenza; tanto comportava anche la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza, in quanto il beneficio e’ riconosciuto sulla scorta di un giudizio prognostico favorevole che costituisce un unicum valutativo, insuscettibile di frazionamento, sicche’ la commissione di un ulteriore delitto nell’ultimo quinquennio non puo’ che comportare la revoca integrale dei benefici in precedenza accordati.
2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’articolo 168 c.p.. Assume che la richiesta di revoca del beneficio accordato con la prima sentenza avrebbe dovuto essere respinta per difetto dei presupposti di legge, essendo la terza condanna intervenuta per fatto commesso oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. E’ costantemente affermato da questa Corte il principio secondo cui la regola che la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo’ dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’articolo 164 c.p., u.c., seconda parte, espressamente fatto salvo dall’articolo 168 c.p., comma 1, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne, e due sole, entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni consequenziale effetto, quando una delle sospensioni debba essere ex lege revocata (tra le molte: Sez. 1, n. 14018 del 21/03/2007, Campanaro, Rv. 236379; Sez. 1, Sentenza n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero Rv. 253438; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576).
3. Il ricorrente invoca, a sostegno del lamentato errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, un orientamento minoritario (Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, Vadala’, Rv. 261127; in termini: Sez. 1, n. 3416 del 10/11/2000, Lo Faro, Rv. 218445) che, pur mostrando condivisione al superiore principio, ha ritenuto tuttavia di integrarlo nel senso che “il fatto oggetto della condanna successiva (cioe’, della terza condanna), che ha provocato la revoca della sospensione concessa con le due condanne precedenti, debba essere commesso, per determinare la revoca anche della prima delle predette due condanne, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest’ultima” (Rv. 261127), apparendo la soluzione prospettata maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio delle norme che disciplinano la sospensione condizionale della pena, in quanto consente di escludere la grave ricaduta della perdita di un beneficio legittimamente concesso in ragione di un episodio delittuoso accaduto a distanza di oltre cinque anni, ovvero oltre il tempo dell'”esperimento” fissato dalla legge.
4. Osserva il Collegio che l’orientamento maggioritario, cui va data continuita’, appare piu’ aderente alla disciplina dettata dall’articolo 168 c.p. in tema di revoca del beneficio.
La norma impone la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l’ipotesi che ricorra quanto previsto dall’articolo 164 c.p., il quale all’u.c. ammette la possibilita’ che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione.
Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall’irrevocabilita’ della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospendere l’esecuzione della relativa pena; in tal senso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale dell’articolo 168 c.p., comma 1, che riguarda per l’appunto l’ipotesi in cui a venire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna a pena condizionalmente sospesa, non gia’ un’altra ancora. La ratio del limite alla revoca del beneficio e’ evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale e’ frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’imputato; sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l’effetto di determinare l’esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.
Altro e’ pero’ il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell’articolo 164 c.p., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna; in siffatta ipotesi, infatti, non essendo piu’ operativa la riserva di cui all’articolo 168 c.p., comma 1, prima parte, la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall’articolo 168 c.p. e dalla funzione general-preventiva dell’istituto, volta ad indurre il condannato “a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)” (Rv. 270576 citata).
5. Va, quindi, riaffermato il principio di diritto secondo cui una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa non puo’ costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, operando il disposto dell’articolo 168 c.p., comma 1, che fa salva la previsione dell’articolo 164 c.p., u.c., salvo, naturalmente, l’ulteriore caso in cui la seconda sospensione della pena venga ad essere anch’essa assoggettata a revoca per effetto di una condanna successiva; in tal caso, infatti, la seconda condanna puo’ costituire condizione per la revoca della sospensione condizionale accordata con la prima condanna, ricorrendone le condizioni di legge.
6. Di tali principi, al di la’ delle argomentazioni concretamente spese a sostegno della decisione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione.
In base alla sequenza cronologica delle sentenze risulta, infatti, che dopo la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena concessa con la seconda sentenza, irrevocabile il 17 aprile 2012, e’ intervenuta la terza condanna per fatti commessi il (OMISSIS), dunque nei cinque anni dalla sua definitivita’, che ha determinato la revoca di diritto del beneficio. La seconda condanna a pena detentiva non piu’ sospesa poteva (e doveva) a sua volta costituire condizione per la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza, irrevocabile il 16 novembre 2006, ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, riguardando reati commessi (il (OMISSIS)) nei cinque anni dal passaggio in giudicato di detta prima decisione; beneficio, dunque, di cui il ricorrente non poteva continuare a fruire, non potendo piu’ godere di analogo beneficio in relazione alla seconda condanna.
7. Alla luce di quanto premesso il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore Dr. Saraceno Rosa Anna, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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