Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12111.
E’ abnorme, perché determina una indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non avendo acquisito, nonostante la ritualità delle notifiche, la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato assente, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza ordinare una nuova notifica dell’avviso ad opera della polizia giudiziaria personalmente all’imputato e, ove risulti impossibile, disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
Sentenza|30 marzo 2021| n. 12111
Data udienza 25 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Procedimento in assenza – Insufficienza della sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio – Necessità di accertare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’indagato – Abnormità della restituzione degli atti al PM da parte del GIP – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia – richiesto di disporre il rinvio a giudizio’ di (OMISSIS) per reati di atti osceni, lesioni personali, violazione di domicilio e porto ingiustificato di un coltello – ha, col provvedimento impugnato, disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perche’ incerta la conoscenza del procedimento da parte dell’indagato. Tanto perche’ la richiesta di rinvio a giudizio e, prima ancora, l’avviso di cui all’articolo 415/bis c.p.p. erano stati notificati al difensore d’ufficio, presso cui l’indagato aveva eletto domicilio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia denunciando l’abnormita’ del provvedimento impugnato, in quanto comportante una stasi del procedimento. Rimarca che le notifiche sono state correttamente eseguite nel domicilio eletto e che, a fronte di tanto, il procedente non potrebbe – senza incorrere in nullita’ notificare altrimenti la richiesta di rinvio a giudizio. Sottolinea che il difensore d’ufficio ha preso atto della nomina ed ha espressamente accettato la domiciliazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che – per procedersi a giudizio – e’ necessaria la conoscenza effettiva della vocatio in ius da parte dell’indagato, a cio’ non bastando la regolarita’ formale delle notifiche. Hanno conseguentemente affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non puo’ considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (SU, n. 23948 del 28/11/2019).
2. Il rimedio all’incertezza non e’, pero’, quello individuato dal Giudice per le indagini preliminari nel caso specifico. Ove, infatti, il giudice non abbia acquisito la certezza della conoscenza della vocatio in ius, nonostante la ritualita’ delle notifiche, deve, se l’imputato non e’ presente, rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria e, se tale modalita’ di notifica non risulta possibile, sospendere il processo nei confronti dell’imputato assente (articolo 420-quater c.p.p.). Non gli e’ consentito, invece, restitui’re gli atti al Pubblico Ministero, giacche’ – come correttamente lamentato dal ricorrente – si determinerebbe, in tal modo, una stasi del procedimento, non potendo il titolare dell’azione penale procedere, legalmente, alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio in modo difforme da quello previsto dagli articoli 157 e segg. (nello specifico, mediante notificazione nel domicilio eletto), giacche’ incorrerebbe, in caso contrario, nella violazione dell’articolo 161 c.p.p.. E’ abnorme, infatti, il provvedimento del giudice che impone al Pubblico Ministero di compiere un atto contrastante con una specifica norma di legge, giacche’ l’ottemperanza al provvedimento del giudice costringerebbe il Pubblico Ministero a porre in essere un atto nullo.
3. Occorre considerare, al riguardo, che tutta l’evoluzione giurisprudenziale depone per l’effettivita’ della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato e che in questo solco e’ certamente la pronuncia delle Sezioni Unite, sopra richiamata. La nozione di procedimento non puo’ che essere limitata, pero’, sotto il profilo che interessa, alla fase del giudizio, perche’ e’ nel giudizio che viene accertato il fondamento dell’accusa e nel giudizio si pone la necessita’ dell’effettivo dispiegarsi delle garanzie difensive: prima tra tutte, la conoscenza reale e non presunta del procedimento. Nella fase delle indagini preliminari, funzionale all’assunzione delle informazioni necessarie alla decisione sull’esercizio dell’azione penale, la conoscenza del procedimento, da parte dell’indagato, e’ solo eventuale e deve essere assicurata in casi specifici, stabiliti dalle norme di procedura. L’ontologica diversita’ tra le due fasi del procedimento comporta che non sono estensibili alla fase delle indagini preliminari tutte le cautele e le garanzie previste per il giudizio, giacche’, in caso contrario, ne soffrirebbe l’attivita’ investigativa, fino al punto da compromettere, in casi limite, anche l’efficacia dell’attivita’ accertativa e la possibilita’ di giungere al giudizio. In questa fase e’ sufficiente, quindi, per scelta legislativa, che l’attivita’ dei pubblici poteri venga esercitata nel rispetto delle garanzie formali previste dalla legge, tra cui quella della notifica degli atti nel domicilio dichiarato o eletto. Tra tali atti vi e’ certamente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che ha la funzione di preavvertire l’indagato della intenzione del pubblico ministero di esercitare l’azione penale e di sollecitarlo alla rappresentazione degli elementi a se’ favorevoli, nonche’ la richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce atto di esercizio dell’azione penale, ma non da’ ancora avvio al giudizio, questo dipendente dall’apposito provvedimento del giudice.
4. La strumentalita’ dell’udienza preliminare alla sommarla verifica dell’ipotesi accusatoria e la possibilita’ che il processo venga definito dinanzi allo stesso Giudice per le indagini preliminari, in caso di accesso a riti alternativi, spiegano la premura legislativa di assicurare che anche l’udienza preliminare abbia, come presupposto, la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell’indagato, altre al rispetto delle garanzie formali. Ed e’ per questo che il codice affida allo stesso Giudice per le indagini preliminari il compito di accertare l’effettivita’ di quella conoscenza, attraverso il meccanismo di cui agli articoli 420-quater e 420-quinquies c.p.p. e prevedendo, in caso di sua attivazione, la possibilita’ di assumere le prove non rinviabili, nonche’ la sospensione del corso della prescrizione, ex articolo 157 c.p., come integrato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 12, comma 1, Meccanismo, quello appena descritto, che non potrebbe essere messo in moto dal Pubblico Ministero, con la conseguenza – ove si accedesse all’impostazione del provvedimento qui impugnato – che il procedimento potrebbe anche rimanere sospeso sine die, fino alla prescrizione del reato.
Quanto sopra evidenziato rende palese che il procedimento, una volta rimesso al Giudice per le indagini preliminari, non puo’ regredire per la ragione sottesa al provvedimento del Tribunale di Foggia, oggetto del ricorso, sicche’ se ne impone l’annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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