Un caso di inutilizzabilità della procura rilasciata per il precedente giudizio di primo grado

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 settembre 2019, n. 22739.

La massima estrapolata:

L’atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d’appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado.

Sentenza 12 settembre 2019, n. 22739

Data udienza 3 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso N. 14271/2017 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), quali esercenti la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’AVVOCATO (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’AVVOCATO (OMISSIS), giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE di CORSICO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’AVVOCATO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’AVVOCATO (OMISSIS), giusta procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 giugno 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVVOCATO (OMISSIS), anche in sostituzione dell’AVVOCATO (OMISSIS), per i ricorrenti;
udito l’AVVOCATO (OMISSIS), per delega orale dell’AVVOCATO (OMISSIS), per il Comune di Corsico.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 180 del 2017 ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali esercenti la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS), avverso la sentenza della stessa Corte Territoriale n. 2247 del 24/05/2016.
I coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso detta sentenza con unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., comma 4, articolo 182 c.p.c., comma 2.
In subordine in ricorso e’ chiesta riunione con altro giudizio pendente davanti questa Corte.
Resiste con controricorso il Comune di Corsico.
All’adunanza camerale del 8 febbraio 2019 il ricorso, ritenuto relativo a questione di potenziale rilevanza nomofilattica, e’ stato avviato alla trattazione in udienza pubblica.
La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La richiesta di riunione con il procedimento R. G. n. 21333 del 2016 non puo’ essere accolta. Detto giudizio dinanzi questa Corte di Cassazione e’ stato gia’ definito, con ordinanza n. 30602 del 27/07/2018, a seguito dell’adunanza camerale del 05/07/2018.
L’unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 180 del 2017 deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c., comma 4, e dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 398 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente la Corte territoriale dichiarato inammissibile la revocazione, in quanto proposta da difensore non munito di procura speciale per proporre la domanda di revocazione.
Il ricorso afferma che ai fini della proposizione della domanda di revocazione e’ sufficiente la sola procura apposta a margine dell’atto di citazione in primo grado e che in ogni caso la Corte di appello adita in revocazione, riscontrato il difetto di procura speciale, avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, al fine di consentire al difensore di munirsi di procura (o per la regolarizzazione della stessa).
Dal verbale di causa dell’udienza del 18/01/2017 dinanzi alla Corte di Appello di Milano, nel giudizio di revocazione proposto dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e conclusosi con la sentenza qui impugnata, risulta testualmente:
“La Corte invita le parti ad interloquire in ordine alla carenza di procura speciale all’introduzione del giudizio di impugnazione. Invita altresi’ a precisare le conclusioni. L’avv. (OMISSIS) dichiara di non disporne e si rimette. L’avv. (OMISSIS) precisa come da foglio separato. L’avv. (OMISSIS) precisa nei seguenti termini: dichiarare cessata la materia del contendere; in ulteriore subordine accogliere la domanda di cui alla citazione”.
Dalla piana lettura del verbale dell’udienza collegiale si rileva, agevolmente, che la Corte di Appello ha sollecitato il difensore dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) a interloquire sulla questione della necessita’ o meno, ai fini della proposizione della domanda di revocazione, di apposita procura speciale. Il difensore presente in udienza per la detta parte processuale ha dichiarato di non disporne e di rimettersi, precisando, quindi, le conclusioni.
A detto comportamento processuale consegue l’assoluta infondatezza dell’unico motivo di ricorso, concernente il mancato esercizio del potere di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, da parte del collegio giudicante d’appello. Il giudice della revocazione ha, infatti, inteso sollecitare la parte sul punto, ricevendone affermazione negativa in ordine alla necessita’ di munirsi di procura speciale, senza che il difensore della parte stessa abbia in alcun modo richiesto un rinvio al fine di acquisire la procura speciale.
Pur non rinvenendosi precedenti specifici in tema di giudizio di revocazione per le sentenze d’appello, la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 01022 del 27/01/1993) relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, alla quale il collegio ritiene potersi dare seguito, afferma che “la disciplina dell’articolo 398 c.p.c., comma 3 secondo cui la citazione, per la proposizione della revocazione, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, trova applicazione anche nel caso di revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione, senza che a tal fine possa essere utilizzata la procura speciale rilasciata per il pregresso ricorso per cassazione”.
L’orientamento, richiamato non risulta essere mutato, con riferimento, in generale al giudizio di legittimita’, ma estensibile anche al procedimento di revocazione, per il quale e’ comunque prevista la necessita’ della procura speciale, a seguito dell’innovazione costituita dall’articolo 182 c.p.c., comma 2. In arresti piu’ recenti questa Corte ha, infatti, ribadito, (Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015 Rv. 635909 – 01; Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226, Cass. Sez. L 11551 del 2015): “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, e’ valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilita’ dell’attivita’ svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorche’ per tutti i gradi del giudizio”. In precedenza questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012) aveva affermato: “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l’operato dell’avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza dell’interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 26”.
Trattasi di principio successivamente ribadito anche dal massimo collegio nomofilattico (Sez. U n. 13431 del 13/06/2014): “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica”.
A completamento di quanto detto si rileva che risalente dottrina afferma che la mancanza di procura speciale, se non sanata con un nuovo atto entro il termine per proporre la revocazione, comporti inammissibilita’ della revocazione stessa.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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