Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 ottobre 2018, n. 27034

La massima estrapolata:

In materia di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri, l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore.

Sentenza 24 ottobre 2018, n. 27034

Data udienza 12 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18575/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale notarile e delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 146/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/07/2011 R.G.N. 187/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 21 luglio 2011, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva accertato la responsabilita’, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., per l’infortunio subito dal dipendente (OMISSIS) il (OMISSIS) (all’atto dell’imbarco su rimorchiatore di proprieta’ della prima, a causa di scivolamento su una passerella di accesso eccessivamente inclinata e priva di efficienti correnti in alluminio), condannandola al risarcimento dei danni biologico e morale riportati; avendo invece dichiarato nulla la domanda del lavoratore di risarcimento del danno patrimoniale.
In esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva l’esclusiva responsabilita’ datoriale in ordine all’infortunio subito dal lavoratore, per cattiva manutenzione della passerella suddetta, al cui corrimano egli si era pure appoggiato, non essendogli imputabile alcun contegno abnorme: sicche’, egli ben doveva essere ristorato anche del danno differenziale, per l’accertamento in via incidentale del fatto reato comportante l’infortunio.
Con atto notificato il 20 luglio 2012, la societa’ ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrasti da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui il lavoratore opponeva difese non ricevibili, in quanto contenute in un controricorso notificato (il 10-11 ottobre 2012 e quindi) oltre il termine prescritto dall’articolo 370 c.p.c., comma 1, non operando nel rito del lavoro la sospensione dei termini feriali e pertanto inammissibile per tardivita’. All’odierna udienza di discussione partecipava per il lavoratore il nuovo difensore avv. (OMISSIS), munito di rituale procura speciale in data 28 agosto 2018 autenticata nella firma, a norma dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, vigente ratione temporis.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per erroneo apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, non attentamente valutate nel loro complesso.
2. Con il secondo, essa deduce violazione dell’articolo 2087 c.c., Decreto Legge n. 271 del 1999, articolo 1, Decreto Legge n. 272 del 1999, articolo 8, articoli 2967 e 1227 c.c. e vizio di motivazione, per erronea attribuzione di responsabilita’ esclusiva alla societa’ datrice, in presenza delle cautele (costruzione della passerella in materiale antisdrucciolo, con regolari corrimano e di traversine disposte trasversalmente, due soltanto delle quali, neppure tra loro in successione, mancanti di una meta’) prescritte dalla legge per la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali ed alle riparazioni in porto: a fronte di un comportamento colpevolmente superficiale del lavoratore (che aveva tenuto in borsa le scarpe antinfortunistiche in dotazione durante l’attraversamento della passerella), per giunta con due borse in mano ed avendo la gamba sinistra offesa da un precedente grave infortunio.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., per il mancato rilievo, nei poteri officiosi del giudice (a differenza dell’esclusione della responsabilita’ risarcitoria del debitore, prevista dall’articolo 1227 c.c., comma 2 su eccezione di parte), del concorso di colpa del lavoratore, per effetto della condotta negligente suindicata, comportante la proporzionale riduzione della responsabilita’ datoriale.
4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
4.1. A norma dell’articolo 2087 c.c., il datore di lavoro e’ sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non soltanto ad una disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza di questi (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494). Il primo e’, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilita’ solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormita’, inopinabilita’ ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798): cosi’ integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attivita’ lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attivita’ assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319).
4.2. Qualora detti caratteri non ricorrano invece nel comportamento del lavoratore, l’imprenditore e’ integralmente responsabile dell’infortunio che dipenda dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiche’ la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento: non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro e’ tenuto a proteggerne l’incolumita’ nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127).
4.3. Ed infatti, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: con la conseguenza che il datore di lavoro e’ sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. 14 marzo 2006, n. 5493; Cass. 10 settembre 2009, n. 19494).
4.4. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto un’ampia ed articolata disamina critica, con una valutazione globale delle risultanze istruttorie ed un accertamento in fatto adeguatamente motivato (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pag. 8 al penultimo di pag. 12 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679): con la conseguente inammissibilita’ dei tre mezzi congiuntamente scrutinati, che si sostanziano nella contestazione della valutazione probatoria della Corte triestina, comportante la diversa ricostruzione della vicenda in fatto, con sollecitazione di una rivisitazione del merito inibita a questa Corte, siccome giudice di legittimita’ e non di terzo grado (di merito).
5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilita’ del ricorso, con liquidazione delle spese del giudizio in favore del lavoratore vittorioso, in riferimento alla sola partecipazione del suo difensore all’udienza di discussione (per la rilevata inammissibilita’ del controricorso, siccome tardivo).

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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