Messo notificatore e le ricerche in ordine al domicilio

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, sentenza 24 ottobre 2018, n. 27035

La massima estrapolata:

In tema di notificazioni, è onere del messo notificatore effettuare previamente tutte le ricerche necessarie in ordine all’attuale domicilio del destinatario della atto salvo poi, acclarata l’assoluta irreperibilità del medesimo nel luogo in cui era indicato il domicilio fiscale, procedere ai sensi dell’art. 140 del D. lgs. 600/73eseguendo la notificazione di cui trattasi presso la Casa Comunale.

Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27035

Data udienza 7 giugno 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12489/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio legale tributario ” (OMISSIS)”;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio legale sito in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7485/04/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:
– In controversia avente ad Oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento notificato dall’agente della riscossione alla (OMISSIS) s.p.a. per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato della relativa dichiarazione per l’anno di imposta 2003, la predetta societa’ ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui replicano le intimate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CIR aveva rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 non prevede l’invio della raccomandata informativa nell’ipotesi, come quella nella specie verificatasi, di irreperibilita’ assoluta del destinatario.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:
1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle entrate posto che la stessa e’ stata parte nei giudizi di merito in cui la societa’ contribuente aveva contestato anche la fondatezza della pretesa erariale.
2. -11 motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 138, 139, 140, 141, 145 e 148 cod. proc. civ. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e’ fondato e va accolto.
2.1 La tesi sostenuta dalla CTR, secondo la quale in ipotesi di irreperibilita’ assoluta non e’ previsto l’invio della raccomandata informativa, sarebbe corretta in diritto se non fosse che nel caso di specie si verte in ipotesi di irreperibilita’ relativa, non avendo il messo notificatore svolto ricerche dirette a verificare l’irreperibilita’ assoluta della societa’ contribuente, ossia che quest’ultima non avesse piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere sufficiente a quel fine la generica dichiarazione da quello acquisita dal portiere dello stabile.
2.1. Al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass. Sez. 5, sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18/03/2015), “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60 va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., comma 1, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio) fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimita’ costituzionale (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 3 ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalita’ di svolgimento di detto procedimento a quelle gia’ previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversita’ di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’articolo 3 Cost.”.
2.2. Secondo Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, “l’illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e) laddove il messo notificatore abbia arrestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel comune ore e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo) all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.
2.3. Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6 – 5 di questa Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, comma 1, lettera e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.
3. A tali principi giurisprudenziali non si e’ attenuta la CFR che ha ritenuto idonee a giustificare il ricorso alla notifica a soggetto assolutamente irreperibile, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e) la dichiarazione del portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della societa’ contribuente, di non conoscere la predetta societa’, che, come si e’ detto sopra, era inidonea a quello scopo e che, anzi, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l’indicazione del domicilio della societa’ destinataria dell’atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse.
4. Sulla base di tali complessive considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, non ricorrendo l’esigenza del compimento di ulteriori accertamenti di fatto ne’ quella di procedere all’esame di altre questioni che la nullita’ (cfr. Cass. Sez. U., n. 14916 del 2016) della notifica dell’atto (cartella di pagamento) prodromico all’avviso di intimazione di pagamento, pure impugnato, rende del tutto superflue.
5. L’agente della riscossione controricorrente va condannato al pagamento) in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo, mentre, avuto riguardo ai profili anche sostanziali della controversia, vanno compensate le spese processuali con l’Agenzia delle entrate e quelle dei giudizi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo merito,
accoglie l’originario ricorso della societa’ contribuente. Condanna l’agente della riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese con l’Agenzia delle entrate e quelle dei gradi di merito.

Avv. Renato D’Isa

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