Truffa “on line” e l’aggravante della minorata difesa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 luglio 2021| n. 28070.

Truffa “on line” e l’aggravante della minorata difesa.

In tema di truffa “on line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’aggravante in relazione alla vendita di un’autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l’imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe).

Sentenza|20 luglio 2021| n. 28070. Truffa “on line” e l’aggravante della minorata difesa

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Arresti domiciliari – Revoca – Truffa in vendita on line – Esclusione dell’aggravante della minorata difesa – Mancata prova del consapevole approfittamento da parte del colpevole delle opportunità decettive offerte dalla rete – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. SARACO A – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere SARACO ANTONIO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale POMPEO VIOLA ALFREDO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
a seguito di trattazione a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre avverso l’ordinanza in data 29/10/2020 del Tribunale di Reggio Emilia che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 28/7/2020 del G.i.p. dello stesso tribunale, che rigettava l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per il reato di truffa. Piu’ in particolare, il Tribunale -fermi restando i gravi indizi di colpevolezza- ha ritenuto che non fosse configurabile l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5 e articolo 640 c.p., comma 2, n. 2-bis, con la conseguente caducazione della misura cautelare per il venir meno dei presupposti richiesti dall’articolo 280 c.p.p.:
Il Pubblico ministero deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, (richiamato dall’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2-bis).
Il ricorrente premette in fatto che la truffa e’ stata realizzata attraverso la vendita on line di un’autovettura, acquistata da un cittadino olandese, residente nel suo Paese di origine.
Il Pubblico ministero denuncia la violazione del costante principio di diritto rimarcato dalla Corte di cassazione che, in ipotesi di truffa contrattuale realizzata on line deve ritenersi configurata l’aggravante della minorata difesa, in quanto il tribunale non considera che l’indagato, approfittando della distanza, ha schermato la sua identita’.
2. Il ricorso e’ stato trattato a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
E’ stata quindi letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale POMPEO VIOLA ALFREDO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
1.1. Al fine della migliore intellegibilita’ della questione va riassunto il fatto, la cui ricostruzione e’ pacifica in atti. (OMISSIS) e (OMISSIS) promuovevano sul sito internet on line (OMISSIS) la vendita di un’automobile (una Toyota Yaris con tg. (OMISSIS)), da loro effettivamente posseduta presso la concessionaria appositamente allestita per la perpetrazione delle truffe. Alla proposta di vendita rispondeva il cittadino olandese (OMISSIS), che stipulava un contratto a distanza, seguita dal pagamento del prezzo (mediante bonifico su conto corrente intestato all’imputato), ma non dalla consegna del bene. Va precisato che l’autovettura, comunque, era effettivamente visionabile presso la concessionaria, dove era esposta (sia pure sempre con la finalita’ truffaldina) e dove -in effetti-veniva visionata da altri soggetti interessati all’acquisto.
1.2. Cosi’ riassunto il fatto, il tribunale, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimita’ sviluppatasi in materia, ha escluso la configurabilita’ dell’aggravante sulla base della seguente motivazione: “( (OMISSIS) n. d.e.) dopo avere effettuato alcune verifiche circa la serieta’ dell’offerta, non ha ritenuto di effettuare il viaggio in Italia per visionare il veicolo prima di procedere all’acquisto, ne’ dalla lettura della querela si evince che questa decisione sia stata in qualche modo indotta dai sedicenti venditori, tanto e’ vero che l’auto posta in vendita sul sito era effettivamente esistente, ed- anche a disposizione degli interessati nel capannone adibito a provvisorio salone espositivo, preso in locazione dagli indagati in Trezzano sul Naviglio. Ma v’e’ di piu’: (OMISSIS) si e’ presentato ai potenziali acquirenti con le proprie effettive generalita’, addirittura utilizzando una ditta individuale che porta il suo nome, e fornendo l’IBAN di un conto a lui intestato, non celando in alcun modo la propria identita’. Ben avrebbe potuto l’acquirente olandese venire in Italia a visionare il veicolo come le altre persone offese, e come le altre sarebbe stato presumibilmente ugualmente truffato, con le medesime modalita’, non ricevendo nel giorno pattuito per la consegna il mezzo gia’ in precedenza pagato”.
1.3. Ebbene, la Corte di cassazione ha spiegato che “sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 5, abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiche’, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identita’, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”. (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi Rv. 269893 – 01).
Con riguardo al principio di diritto cosi’ enunciato e’ stato chiarito e puntualizzato che esso “non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si’ finirebbe, in realta’, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalita’ della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunita’ decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensi’ con lo strumento on line, ma senza che cio’ comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore”, Sez. 2, Sentenza n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01).
1.4. L’ordinanza impugnata ha dimostrato di prestare attenzione ai parametri indicati in materia dalla Corte di cassazione e -sulla base di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- ha ritenuto che nel caso concreto la vendita on line non avesse prodotto alcun vantaggio a (OMISSIS). A tal proposito, infatti, il tribunale ha osservato e rilevato che l’indagato non ha strumentalizzato la proposta di vendita on line al fine di nascondere la verifica del bene, visto che l’autovettura era stata realmente ed effettivamente messa a disposizione dei potenziali acquirenti presso la concessionaria dove, di fatto, altri soggetti si erano recati -per visionarla. Al contempo, i giudici del merito hanno altresi’ rilevato come la vendita on line non fosse stata strumentalizzata al fine di schermare l’identita’ dell’indagato, che era stata esposta sul sito, dove venivano indicate le vere generalita’ di (OMISSIS).
L’ordinanza impugnata si mostra, dunque, conforme ai principi di diritto enunciati in materia, in quanto la vendita on line non e’ stata strumento volto a impedire la reale esistenza del bene posto in vendita ne’ a camuffare le generalita’ del venditore, con la conseguenza che non puo’ ritenersi configurata l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, richiamata dall’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2-bis.
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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