Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 ottobre 2021| n. 38044.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato “clan dei Casalesi” e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).
Sentenza|22 ottobre 2021| n. 38044. Trasferimento fraudolento di valori
Data udienza 14 luglio 2021
Integrale
Tag – parola: Intestazione fittizia di beni – Art. 12 quinquies l. 356/92 – Intestazione di ditta individuale – Soci mafiosi – Reato prescritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VERGA Giovan – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. FILIPPINI S – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincen – Consigliere
Dott. MONACO Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPINI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SECCIA DOMENICO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi.
Trasferimento fraudolento di valori
RILEVATO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 19/07/2016, nei confronti di (OMISSIS) confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies aggravato ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7. Veniva anche confermata la confisca, gia’ disposta in primo grado della L. n. 357 del 1992, ex articolo 12 sexies (ora articolo 240 bis c.p.), della ditta individuale (nella porzione ancora in sequestro).
1.1. Secondo le ricostruzioni accolte dai giudici del merito, all’imputato si attribuisce di avere fittiziamente intestato alla figlia (OMISSIS) la ditta individuale omonima (costituita il 21.7.2003) di cui erano comproprietari e soci occulti al 50% (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS), i quali ricoprivano un ruolo di vertice nel cd. “clan dei (OMISSIS)”. Tale ditta individuale costituiva la prosecuzione di precedenti imprese e societa’ gestite dall’imputato che nel tempo erano fallite ma, grazie ai capitali provenienti da (OMISSIS) e (OMISSIS), continuava a operare nello stesso settore merceologico.
1.2. Con la stessa sentenza d’appello si e’ dichiarata altresi’ l’intervenuta prescrizione del medesimo reato ascritto a carico dell’originario coimputato (OMISSIS) (al quale era stata attribuita la medesima condotta di intestazione fittizia, ma con riferimento alla ditta individuale a quest’ultimo intestata, costituita in data 8.5.2003); tale ipotesi delittuosa e’ stata giudicata prescritta sin dal 14.2.2019, data precedente al verificarsi degli eventi di sospensione della prescrizione che, nella fase dell’appello del presente giudizio, hanno invece impedito il verificarsi dell’effetto estintivo in relazione al reato ascritto all’attuale ricorrente.
Trasferimento fraudolento di valori
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di intestazione fittizia. Tale conclusione e’ frutto di ricostruzione carente e illogica, fondata su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno descritto situazi’oni risalenti al 1992-1993, dunque ad un decennio antecedente alla costituzione delle due ditte individuali oggetto del procedimento, epoca a cui risalgono i finanziamenti malavitosi in favore delle varie societa’ gestite dallo (OMISSIS) e dal (OMISSIS) (quali (OMISSIS)). Inoltre, non e’ spiegato per quale motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero continuato a cooperare dopo il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci “ufficiali” erano, dall’anno 1989, (OMISSIS) e (OMISSIS)) nonostante la costituzione delle due ditte autonome nel 2003; ne’ si spiega adeguatamente perche’ la provvista derivata al (OMISSIS) dalla vendita, nel 1999, di un terreno intestato alla di lui moglie non possa aver costituito una risorsa idonea a finanziare la costituzione della ditta di causa nel 2003; neppure si indica l’ammontare delle risorse economiche stimate necessarie alla costituzione di tale ditta. Sussiste inoltre travisamento delle dichiarazioni della collaboratrice (OMISSIS), relative alla sola posizione (OMISSIS) e invece valutate anche a carico del ricorrente, oltre che violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, trattandosi di imputata di reato connesso, rispetto al cui dichiarato mancano i necessari riscontri, con particolare riferimento alla circostanza, riferita dalla predetta, del prelevamento mensile di somme dalle casse aziendali ad opera dello (OMISSIS) per conto del (OMISSIS) ancora nel 2005-2006. Anche l’intercettazione ambientale avvenuta in carcere nel 2009, tra il (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS), e’ travisata, riguardando la sola posizione dello (OMISSIS) e comunque riferendosi a condotte da collocare non oltre il 1992-1993, dato che successivamente il (OMISSIS) e’ stato sottoposto al regime di cui all’articolo 41 bis O.P.. E comunque, la motivazione e’ intrinsecamente illogica laddove utilizza gli ultimi elementi probatori a carico del (OMISSIS) (affermandosi che “la nascita delle due succitate ditte sia ascrivibile ad un’unica strategia”) ma poi si aggiunge contraddittoriamente che le due ditte individuali sono autonome e che ciascuno dei due imputati ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) non risponde dell’intestazione fittizia della ditta del coimputato.
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 512 bis c.p., con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico di elusione, che deve sussistere necessariamente in capo a tutti i concorrenti nel reato, non solo in capo a colui che e’ esposto alla misura di prevenzione; a tal fine non e’ sufficiente affermare che l’imputato non poteva non conoscere la caratura criminale dei capi del clan dei (OMISSIS), dovendosi invece dimostrare che il (OMISSIS) abbia agito al fine specifico di favorire l’elusione delle misure di prevenzione.
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 1 (L. n. 203 del 1991, ex articolo 7), sotto il profilo dell’agevolazione della struttura associativa, cosa diversa dalla agevolazione di uno o piu’ dei suoi elementi di vertice (come affermato da Sez. I, n. 17546/2016). E comunque difetta adeguata motivazione in relazione ai benefici derivati all’organizzazione tramite l’intestazione fittizia di causa.
Trasferimento fraudolento di valori
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso e’, seppure infondato, ammissibile e dunque la sopravvenuta maturazione dei termini di prescrizione del reato impone di concludere con pronuncia di annullamento nei limiti infra precisati.
1. Secondo l’analitico e incontestato computo dei termini di prescrizione operato dalla Corte territoriale, il reato istantaneo ascritto al prevenuto si e’ consumato in data 21.7.2003. E, come correttamente evidenziato alle pagg. 71 e 72 della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione (pari ad anni 15) va individuato (in considerazione della ricorrenza dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7) alla luce della piu’ favorevole previsione normativa vigente anteriormente alla riforma introdotta con L. n. 251 del 2005. Cio’ posto, considerando i periodi di sospensione (pari a 282 gg. in primo grado e a 582 gg. in appello), la data di maturazione dell’evento estintivo in parola (come evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata) va individuata al 1.12.2020, data successiva alla pronuncia d’appello (19.11.2020) ma precedente alla presente sentenza.
1.1. Tuttavia la ricorrenza di confisca ai sensi dell’articolo 240 bis c.p., impone, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 578 bis c.p.p., di affrontare in maniera dettagliata i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo.
2. In relazione al primo motivo giova considerare che, secondo gli insegnamenti delle SS.UU. di questa Corte, il disvalore della condotta di intestazione fittizia e’ integrato mediante l’utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l’effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilita’, cosi’ da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. (cfr., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese).
Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalita’ l’attribuzione fittizia della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro o altre utilita’, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
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E, dal punto di vista dell’agente, e’ necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformita’ tra titolarita’ formale, meramente apparente, e titolarita’ di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; infatti, e’ indispensabile la ricorrenza dolo specifico, momento selettivo che qualifica la sua antigiuridicita’: lo scopo elusivo.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, in unione con quella richiamata del giudice di prime cure, lungi dal risultare apparente, offre adeguata giustificazione dell’accertamento di responsabilita’, priva di discrasie logiche e del tutto idonea a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Invero, quanto alla ritenuta risalenza dell’immissione di capitali da parte del (OMISSIS) e dello (OMISSIS) (che avrebbe riguardato societa’ pregresse rispetto alla creazione delle ditte individuali di causa), la Corte territoriale ha spiegato che tale dato rientra nell’ambito della complessiva strategia posta in essere, che prevedeva il continuo succedersi di nuove strutture al venir meno delle precedenti, al costante fine di coprire e mascherare la reale proprieta’ dei beni; si e’ dunque adeguatamente e logicamente ricostruita la complessa strategia che, in forza di programmazione di massima, provvedeva a modulare secondo diverse articolazioni la medesima interposizione fittizia, finalizzata ad occultare la partecipazione di soggetti apicali del c.d. clan dei (OMISSIS). A tal fine sono state considerate e valorizzate plurime risultanze, di cui si e’ data lettura coordinata e logica: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Domenico (OMISSIS), (OMISSIS), compagna di (OMISSIS) (cfr. pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado); gli accertamenti di P.G. relativi alla composizione ed alla storia delle societa’ che, a partire dalla (OMISSIS) s.r.l., si sono nel tempo succedute, fino ad arrivare alle imprese individuali oggetto di imputazione ed intestate, rispettivamente, all’imputato (OMISSIS) ed a (OMISSIS), figlia dell’imputato (OMISSIS); l’intercettazione ambientale del colloquio tenutosi in carcere, in data 8.1.2009, tra (OMISSIS) ed il suo legale (OMISSIS), nel corso del quale i due commentavano un provvedimento di sequestro di beni che aveva colpito lo (OMISSIS), con l’imputazione per il reato del Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 12 quinquies in relazione alle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) (intercettazione, questa, che vale per i rapporti con lo Zaccarino ma che, per la sua piu’ ampia portata rivelatrice, e’ logicamente considerata esplicativa delle modalita’ relazionali del (OMISSIS) con i suoi fiduciari nel medesimo periodo in cui si verificavano gli analoghi fatti di interposizione del (OMISSIS)); le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla inferenza per la quale, nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci “ufficiali” erano rimasti, dall’anno 1989, i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS)) erano ad un certo punto entrati, come soci occulti al 50% dello (OMISSIS) e del (OMISSIS) (che mantenevano l’altro 50%), (OMISSIS) e (OMISSIS); le dichiarazioni in ordine all’ingresso quali soci palesi nelle altre societa’ successivamente costituite, del (OMISSIS) con lo (OMISSIS), il cui soci occulti erano sempre il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) citati; l’impossidenza della (OMISSIS); la presenza sul posto aziendale costante del (OMISSIS), correlata alla constatazione e dalla circostanza che era quest’ultimo ad essere da sempre stato socio di fatto dello (OMISSIS), dello (OMISSIS) e del (OMISSIS); le ammissioni dello (OMISSIS) in tema di esame dibattimentale.
Elementi questi che rendono per nulla illogica l’attribuzione all’imputato della intestazione fittizia alla figlia (OMISSIS), in concorso e per conto di (OMISSIS) e di (OMISSIS), effettivi titolari dell’attivita’ di impresa e dei beni aziendali.
A cio’ si aggiungono le dichiarazioni della (OMISSIS), compagna dell’imputato (OMISSIS).
Al riguardo, infondato appare il motivo che lamenta la violazione dell’articolo 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso; invero, i riscontri e gli elementi probatori sono forniti ampiamente dalla sequenza di prove indicate in motivazione, convergenti rispetto all’esito accusatorio.
Trasferimento fraudolento di valori
2.1. Quanto all’elemento soggettivo del reato ascritto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale ai fini della configurabilita’ del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies e’ sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 26, in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l’ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacita’ elusiva dell’operazione patrimoniale (cfr., Sez. 6 11/4/2017 n. 22568, Rv 270035). E la Corte territoriale ricostruisce e spiega bene tale momento, in relazione alla consapevolezza della finalita’ elusiva temuta, adeguandosi al principio di diritto per il quale risponde di concorso ex articolo 110 c.p., nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalita’ richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti -non necessariamente l’esecutore materiale- agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole” (cfr. Cass., sez. 2, n. 38277/19).
Nella specie, logica e’ la deduzione secondo cui il ruolo primario e significativo del (OMISSIS) e (OMISSIS) all’interno del clan dei (OMISSIS) rendeva l’imputato consapevole delle finalita’ elusive delle operazioni rispetto a possibili aggressioni da parte dello Stato rispetto ai predetti vertici del clan.
Ne’ ha pregio al riguardo l’argomento difensivo circa il dolo alternativo (quale l’esigenza di reperire denaro liquido), adeguatamente contrastato dal rilevo che l’agente non possedeva originarie risorse sufficienti.
2.2. La Corte territoriale ha inoltre adeguatamente illustrato come l’attivita’ economica gestita sotto copertura- da esponenti del gruppo camorristico/mafioso, o comunque da persone a esso legate, fosse funzionale agli interessi dell’organizzazione criminale; e correttamente si richiama il principio di diritto (cfr. SS.UU. n. 8545/20), per il quale l’aggravante del fine di agevolare l’attivita’ mafiosa, attualmente prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 1, pur avendo natura soggettiva e pur essendo caratterizzata da dolo intenzionale, si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, ma che, seppur eventualmente animato da scopi personali ed egoistici, risulti comunque consapevole dell’altrui finalita’.
3. Dunque, come gia’ accennato, al rigetto del ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della decisione impugnato per essere il reato estinto per prescrizione in data 1.12.2020.
3.1. Deve invece disporsi la conferma dell’avvenuta confisca, risultando accertata la sussistenza del reato e della penale responsabilita’ dell’imputato come previsto dall’articolo 578 bis c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Conferma la confisca ex articolo 578 bis c.p.p..
Trasferimento fraudolento di valori
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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