Trasferimento di ramo d’azienda

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 7 novembre 2019, n. 28750.

La massima estrapolata:

Nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda secondo l’articolo 2112 del codice civile, non si applicano i termini di decadenza previsti dall’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 se il lavoratore reclama il diritto a essere ricompreso nel perimetro del segmento aziendale ceduto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario.

Sentenza 7 novembre 2019, n. 28750

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3229/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e contro
(OMISSIS) S.P.A., in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3801/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2016 R.G.N. 475/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per: accoglimento primo motivo, assorbimento nel resto.
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 3801 del 2016 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia n. 19381/2013, emessa dal Tribunale della stessa sede, con cui erano state respinte le domande svolte da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) spa e della (OMISSIS) spa dirette all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della azienda cessionaria ( (OMISSIS) spa) e contestuale condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonche’ al pagamento delle retribuzioni maturate.
2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno ritenuto, analogamente a quanto rilevato dal Tribunale, la fondatezza dell’eccezione di decadenza della L. n. 183 del 2010, ex articolo 32 – dettata dall’intento di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in virtu’ di una esigenza, nel caso di cessione di ramo di azienda, di conoscere con precisione quanti lavoratori facessero parte dell’organico ceduto – precisando che, anche a volere escludere l’applicabilita’ nella fattispecie dell’articolo 32, comma 4, lettera c), comunque sarebbe stata applicabile la successiva lettera d) del medesimo comma disciplinante tutte le ipotesi in cui si fosse dovuta accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo. Quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, non ravvisandosi nella fattispecie un provvedimento scritto del datore di lavoro rivolto ai lavoratori non coinvolti dalla cessione (come la (OMISSIS) che, esclusa, rivendicava il suo diritto al trasferimento) se non gli obblighi di comunicazione di cui alla L. n. 428 del 1990, articolo 47, il suddetto termine andava comunque individuato nella data di trasferimento (prorogato per il regime intertemporale al 31.12.2011).
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi.
4. Hanno resistito con autonomi controricorsi la (OMISSIS) spa in liquidazione e la (OMISSIS) spa.
5. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e d), nonche’ degli articoli 2964, 2965, 2966, 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’, in primo luogo, la previsione della lettera c), dell’articolo 32, comma 4 citato, era irriferibile al caso concreto che riguardava l’opposta ipotesi in cui il lavoratore chiede l’accertamento del rapporto di lavoro con la societa’ cessionaria senza impugnativa della cessione di azienda o del ramo di azienda; in secondo luogo perche’, anche in relazione alla norma aperta della lettera d) del sopra citato articolo, comunque emergeva la necessita’ di individuare un termine di decorrenza della decadenza certo e riconducibile ad un evento portato a conoscenza del soggetto nei cui confronti opera il termine decadenziale: cio’ non era ravvisabile nella fattispecie in esame; in terzo ed ultimo luogo perche’ non era stato considerato che la lettera d) del comma 4 del citato articolo 32, a differenza delle tre precedenti, non prevedeva alcun termine decadenziale come, invece, precisato nelle eventualita’ di atti di interruzione del rapporto di lavoro ovvero di atti incidenti sul contratto di lavoro che sono invece accompagnati necessariamente da comunicazione scritta inviata al lavoratore destinatario.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e d), nonche’ degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 428 del 1990, articolo 47, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; si deduce, poi, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, anche sotto il profilo dell’esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile. La (OMISSIS) lamenta al riguardo l’erroneita’ della argomentazione contenuta nella sentenza gravata circa la ritenuta “conoscenza quanto meno presuntiva della cessione” da parte del singolo lavoratore, non potendosi considerare la circostanza dimostrata ne’ con il criterio del “fatto notorio” ne’ con quello delle presunzioni di cui all’articolo 2729 c.c., per mancanza, in entrambe le ipotesi, dei presupposti previsti dalla legge.
4. Viene eccepita, infine, in via subordinata l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d), qualora si aderisca alla interpretazione dei giudici di seconde cure e, nel merito, si reiterano tutte le allegazioni prospettate nei precedenti gradi di giudizio.
5. Il primo motivo e’ fondato.
6. Preliminarmente occorre precisare che, in relazione all’applicabilita’ dell’articolo 32, comma 4, tanto con riferimento alla lettera c) quanto in relazione alla lettera d), relativamente alle operazioni di trasferimento di azienda, nel caso in esame non si e’ formato alcun giudicato interno per mancata impugnazione da parte della ricorrente.
7. Invero, la problematica circa l’applicabilita’ della lettera c) del citato articolo 32, e’ stata pacificamente contestata nella censura, nella parte in cui e’ stato specificato che la previsione in essa contenuta riguardava l’ipotesi in cui il lavoratore impugnava la cessione di azienda ex articolo 2112 c.c. e non, invece, quando la rivendicava.
8. In ordine, invece, alla irriferibilita’ anche della fattispecie di cui alla lettera d), deve precisarsi che non qualunque asserzione contenuta nella motivazione di una sentenza e’ suscettibile di passare in giudicato, riferendosi l’articolo 329 cpv. soltanto alla sequenza logica “fatto – norma effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/2015; Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012).
9. Nel caso concreto, la ricorrente – nel primo motivo di ricorso – ha contestato, sia pure sotto il profilo della individuazione della decorrenza della decadenza, l’applicabilita’ della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d), di cui ha eccepito, in via subordinata, anche la illegittimita’ costituzionale della norma, nella vicenda in esame, per cui sicuramente non si puo’ ritenere essersi formata una statuizione definitiva, secondo il criterio sopra enunciato, con riguardo alla pacifica operativita’ di tale disposizione.
10. Cio’ premesso, giova evidenziare che la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede che: “Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, articolo 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articoli 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
11. Come detto, la fattispecie di cui e’ processo riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore non impugna la cessione del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento ex articolo 2112 c.c., ma, all’inverso, la rivendica.
12. Rileva il Collegio che sicuramente non e’ applicabile la ipotesi prevista della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c).
13. I precedenti di legittimita’ di questa Corte – cui si intende dare seguito – sono concordi nel sottolineare che la previsione di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti “la cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).
14. Piu’ problematica e’, invece, la questione, nel caso de quo, dell’applicabilita’ della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera d).
15. A tal uopo e’ opportuno premettere che la ratio dell’articolo 32 della legge citata e’ stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604 del 1966, articolo 6 (previamente modificato) sull’impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019).
16. La finalita’ e’ quella, riconosciuta in sostanza anche dalla Corte territoriale, di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l’esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell’organico aziendale.
17. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalita’, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall’articolo 32, comma 4, lettera d) Legge citata (Cass. n. 13179 del 2017).
18. Tale rigorosita’, proprio perche’ riferita ad una clausola “aperta” di natura eccezionale, deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (articoli 2, 111 e 117), dal diritto Euro-unitario (articolo 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (articoli 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimita’ con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione, caratterizzata dalla previsione di un istituto eccezionale da integrare sistematicamente in una norma di chiusura.
19. Sempre sotto il profilo esegetico della legge, va ribadito che l’interpretazione letterale e’ il primo criterio interpretativo e, solo quando questo non sia chiaro ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva possono essere integrati con l’esame complessivo del testo e della “mens legis” (Cass. n. 5128 del 2001; Cass. n. 12081 del 2003; Cass. n. 24165 del 2018).
20. Orbene, proprio avendo riguardo ad una interpretazione letterale, deve porsi l’attenzione sull’aggettivo usato dal legislatore nella lettera d) dell’articolo 32, comma 4, vale a dire allorquando e’ stata specificata la locuzione “in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo 20 settembre 2003, n. 276, articolo 27….”.
21. La prima considerazione che viene in rilievo e’ quella secondo la quale con il termine “altro” si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle gia’ regolate dalle diverse lettere della norma in questione.
22. Se, pertanto, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c., e’ stata gia’ disciplinata dal legislatore (lettera c), nella misura in cui risulta essere stata precisata e limitata da questa Corte di legittimita’, non puo’ poi una fattispecie relativa allo stesso fenomeno, ma posta in termini differenti e gia’ esclusa dalla ipotesi tipizzata, considerarsi disciplinata dalla norma di chiusura di natura eccezionale.
23. Quando il legislatore, infatti, ha voluto specificare che una particolare situazione rientrasse nell’ambito applicativo della disposizione “aperta”, nonostante la stessa potesse ritenersi in qualche modo disciplinata nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti o potesse avere punti di contratto con esse, lo ha specificato chiaramente, come per esempio con il richiamo espresso al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27.
24. In caso contrario, si avvalorerebbe una interpretazione irragionevolmente estensiva ed avulsa dalla lettera della legge.
25. Il secondo argomento, da tenere in considerazione, e’ invece costituito dall’esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lettera d) citata, nel senso che essa, per come formulata, presuppone la sussistenza di una sorta di “contatto” lavorativo pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del contratto (cfr. Cass. n. 13179 del 2017 in tema di cambio appalto).
26. Tale “contatto” certamente non e’ ravvisabile nella situazione di un lavoratore escluso che rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex articolo 2112 c.c., perche’ non si e’ in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarita’ del rapporto di lavoro, ma unicamente del riconoscimento del diritto a rientrare nel gruppo dei lavoratori oggetto della cessione in favore della impresa terza cessionaria.
27. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre resta assorbita la trattazione del secondo.
28. La sentenza gravata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame della fattispecie di cui e’ processo attenendosi al principio di diritto secondo cui “le disposizioni di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e d), relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria”.
29. Il giudice del rinvio provvedera’, altresi’, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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