ll trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10861.

La massima estrapolata:

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10861

Data udienza 20 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9098/2014 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1652/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2013 R.G.N. 6576/2009.

RILEVATO

che:
Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda presentata dai ricorrenti ed avente ad oggetto: l’accertamento della natura simulata dei contratti stipulati dalla (OMISSIS) con (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. e di tutti gli atti ad essi conseguenti; la declaratoria dell’illiceita’ degli stessi; l’ordine di ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in capo alla (OMISSIS), nello stato di fatto e di diritto in cui versavano al momento della cessione di azienda, fatto salvo l’adeguamento normativo e contrattuale intervenuto nel frattempo. In via subordinata i ricorrenti avevano chiesto di ordinare la ricostituzione dei rapporti alla (OMISSIS) s.p.a. (se ed in quanto possibile la sua ricostituzione ad opera della (OMISSIS) s.p.a.).
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di inammissibilita’ della domanda per difetto di interesse ad agire, giacche’ i ricorrenti avrebbero unicamente richiesto di conoscere l’identita’ del datore di lavoro ai fini retributivi, delle mansioni, della stabilita’ reale e delle prospettive di crescita.
Ha affermato che il lamentato trasferimento del pacchetto dl maggioranza o di controllo non incide sulla soggettivita’ giuridica della societa’ e non integra un trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., ed ha accertato che nella fattispecie non si era verificata alcuna modifica del rapporto di lavoro, essendo tutti i rapporti rimasti in capo alla stessa struttura societaria, ossia alla (OMISSIS) s.p.a..
2- Avverso la suddetta sentenza hanno proposto gravame i lavoratori, chiedendo l’integrale accoglimento della domanda. Resisteva la (OMISSIS) s.p.a.
Le societa’ (OMISSIS) restava contumace.
Con sentenza depositata il 30.3.13, la Corte d’appello di Roma dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla posizione di (OMISSIS) e respingeva per il resto il gravame, escludendo che la dedotta cessione del pacchetto azionario da (OMISSIS) a (OMISSIS) concretasse un trasferimento di azienda.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono le societa’ con controricorso.

CONSIDERATO

che:
Il ricorso e’ infondato in quanto il trasferimento dell’intero pacchetto azionario da (OMISSIS) a (OMISSIS) non configura di per se’ un trasferimento di azienda.
Ed invero, come affermato da questa Corte, il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una societa’ di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarita’ dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarita’, ferma restando la soggettivita’ giuridica di ogni societa’ anche se totalmente eterodiretta (Cass. n. 6131/13, Cass. n. 9251/07).
In ogni caso anche ove volesse intendersi il trasferimento del pacchetto azionario come trasferimento di azienda (del 2002- costituzione (OMISSIS) – e 2006 – vendita dell’intero pacchetto azionario a (OMISSIS)) esso risulterebbe non impugnato, come notato dalla sentenza impugnata e come del resto richiesto dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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