Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 4 giugno 2019, n. 15156.
La massima estrapolata:
Il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quanto l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa.
Sentenza 4 giugno 2019, n. 15156
Data udienza 10 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7162-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/12/2016, R.G.N. 377/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 449/2016, depositata il 7 dicembre 2016, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile il gravame della societa’ (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, pronunciando nella causa promossa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), quale titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento intimato alla ricorrente in data 31 dicembre 2009, con le conseguenze di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 8 ed inoltre ritenuto che l’attivita’ svolta dalla lavoratrice fosse da inquadrare nel superiore 5 livello, in luogo del 6 livello che le era stato attribuito, con la condanna del convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. La Corte fondava la statuizione di inammissibilita’ sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta da un soggetto diverso da quello destinatario delle pronunce di condanna nel giudizio di primo grado, senza che risultasse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 c.p.c., comma 4, un trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dall’imprenditore individuale – persona fisica (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.r.l., non essendovi stato consenso della creditrice ne’ per la sostituzione del terzo nel lato passivo del rapporto, ne’ ai fini di cui all’articolo 2560 c.c.; osservava poi la Corte come non potesse neppure, nella specie, farsi applicazione dell’articolo 2112 c.c., sul rilievo che il conferimento dell’azienda alla societa’ era intervenuto in epoca successiva all’estinzione del rapporto di lavoro.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la societa’ (OMISSIS) S.r.l. con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che fosse intervenuto nella specie, con atto pubblico in data 15 febbraio 2012, un conferimento di azienda da parte dell’impresa individuale alla (OMISSIS) S.r.l. e che tale cessione fosse stata allegata e documentata dalla parte appellante.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli articoli 2112, 2559 e 2560 c.c. e articolo 111 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non applicabile al caso in esame l’articolo 2112 c.c., comma 2, di conseguenza escludendo che la societa’ appellante avesse acquisito mediante il conferimento dell’azienda, insieme con la qualita’ di debitore solidale, la legittimazione ad impugnare ex articolo 111 c.p.c., comma 4, la decisione di primo grado.
3. Premesso che i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si osserva che il ricorso e’ fondato.
4. Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che “la trasformazione di un’impresa individuale in una societa’ di capitali non e’ riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto e’ estraneo all’ambito delle societa’, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso. Pertanto, qualora detta trasformazione intervenga nel corso del processo, la societa’ e’ legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell’impresa individuale, a condizione che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, da cui deriva la legittimazione processuale, sia allegata e provata” (Cass. n. 16556/2013).
5. Si deve, inoltre, rilevare che, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso da’ luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell’avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio: con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene, infatti, a scindersi la titolarita’ del diritto controverso dalla titolarita’ dell’azione processuale, dal lato attivo o da quello passivo; anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio e’ il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa, il quale peraltro puo’ intervenire in giudizio ed e’ legittimato a impugnare ia decisione.
6. Del resto – come precisato da Cass. n. 17959/2016 – “il conferimento di un’azienda individuale in una societa’ di capitali costituisce cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso”, disciplinata dall’articolo 111 cod. proc. civ..
7. Peraltro e’ stato, piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che “il trasferimento di un ramo d’azienda da una societa’ all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarieta’ per i crediti del lavoratore, che l’articolo 2112 c.c. pone a carico del cedente, non da’ luogo a litisconsorzio necessario. Tuttavia, poiche’ la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l’articolo 111 c.p.c., comma 4, espressamente dispone che la sentenza puo’ essere impugnata anche dal successore” (Cass. n. 25952/2005).
7.1. Tale orientamento e’ stato ribadito da Cass. n. 23936/2007, per la quale (conforme n. 23937/2007 e altre successive) “il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilita’ di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa”.
8. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 449/2016 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale – previo accertamento della sussistenza nella specie di un conferimento di azienda dall’impresa individuale alla societa’, alla stregua delle risultanze acquisite al giudizio procedera’ a fare applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
Leave a Reply