Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19813.
Transazione e distinguo tra contratto illecito e contratto nullo
L’art. 1972 cod. civ. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla solo la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione, mentre la seconda è annullabile ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità. In particolare, l’invalidità di singole clausole contrattuali non determina, di per sé, l’illiceità del contratto e, conseguentemente, la nullità della transazione avente ad oggetto tale contratto, la quale presuppone l’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, da accertarsi all’esito di un’indagine, da compiersi in relazione all’intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative. Ne consegue che l’eventuale invalidità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la fissazione degli interessi in misura usuraria non determina automaticamente la dichiarazione di nullità dell’accordo transattivo stipulato tra le parti, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all’idoneità di tali clausole a rivelare l’illiceità della causa del contratto di conto corrente
Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19813. Transazione e distinguo tra contratto illecito e contratto nullo
Data udienza 5 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave Contratti bancari – Art. 1972 c.c. – Transazioni – Contratto illecito e contratto nullo – Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Commissione di massimo scoperto – Fissazione degli interessi in misura usuraria – Non determina automaticamente la dichiarazione di nullità dell’accordo transattivo stipulato tra le parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29416/2017 R.G. proposto da
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, n. 514/2017, depositata l’11 settembre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Transazione e distinguo tra contratto illecito e contratto nullo
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– la (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata l’11 settembre 2017 e notificata il successivo 2 ottobre, che, in accoglimento dell’appello incidentale della (OMISSIS) s.p.a. (e in reiezione di quello principale dagli stessi proposto), ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull’eccezione di transazione e dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della transazione conclusa il 16 maggio 2001;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda introduttiva gli odierni ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di nullita’ parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente conclusi dalla societa’ con la banca e oggetto di garanzia fideiussoria da parte degli altri soggetti e, previa rideterminazione del relativo saldo, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse;
– la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimita’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto, nonche’ dell’applicazione di interessi passivi, in quanto superiori al cd. tasso soglia, e accertato il saldo dei rapporti di conto corrente in Euro 127.849,42, in favore della societa’ correntista, condannando la banca al pagamento di tale somma, oltre interessi legali, in caso di chiusura del conto;
– ha, quindi, accolto l’appello incidentale della banca rilevando che dalla documentazione prodotta emergeva l’avvenuta conclusione di una transazione tra la banca e la societa’ correntista, in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di merito, con la quale le parti avevano definito la controversia derivante dallo svolgimento dei rapporti bancari in oggetto e cui le parti medesime avevano dato esecuzione mediante versamento da parte della societa’ di una somma di denaro “a saldo e stralcio”, accettato dalla banca;
– il ricorso e’ affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a..
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articoli 1965 e 1972 c.c., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la transazione conclusa non aveva carattere novativo e, dunque, non costituiva novazione dei rapporti originari;
– con la medesima censura eccepisce, inoltre, la nullita’ della transazione in quanto relativa a un contratto illecito, in ragione della allegata nullita’ di alcune delle sue clausole;
– il motivo e’ inammissibile;
– parte ricorrente omette di offrire elementi da cui poter evincere che i contratti oggetto della sua domanda abbiano avuto esecuzione anche successivamente alla conclusione dell’accordo transattiva e non abbiano, invece, avuto termine con essi, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di poter valutare la decisivita’ della questione prospettata;
– si osserva, inoltre, che l’articolo 1972 c.c., distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla solo la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullita’ in questione, mentre la seconda e’ annullabile ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullita’;
– l’invalidita’ di singole clausole contrattuali non determina, di per se’, l’illiceita’ del contratto – e, conseguentemente, la nullita’ della transazione avente ad oggetto tale contratto -, la quale presuppone l’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, da accertarsi all’esito di un’indagine, da compiersi in relazione all’intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative (cosi’, Cass. 11 novembre 2016, n. 23064);
– pertanto, l’eventuale invalidita’ delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la fissazione degli interessi in misura usuraria non determina automaticamente la dichiarazione di nullita’ dell’accordo transattivo stipulato tra le parti, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all’idoneita’ di tali clausole a rivelare l’illiceita’ della causa del contratto di conto corrente;
– anche sotto questo profilo, la doglianza pecca di specificita’, in quanto omette di indicare gli elementi di fatto che – laddove presi in esame dal giudice di merito – condurrebbero a ritenere illeciti i contratti dedotti in giudizio;
– con il secondo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ per omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui ha omesso di indicare se il vizio di cui la sentenza di primo era affetta integrava un’ipotesi di nullita’ della sentenza per errore in procedendo oppure un vizio di motivazione;
– il motivo e’ inammissibile, in quanto l’asserita omissione non assume rilevanza ai fini del presente giudizio, ne’, d’altra parte, i ricorrenti si sono premurati di indicare quale sia la conseguenza pregiudizievole derivante da tale omissione;
– si rammenta, in proposito, che i vizi sia della sentenza in se’ considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame per cui, non ricorrendo una ipotesi di ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., correttamente il giudizio di appello si e’ pronunciato sul motivo di gravame, sia esso consistente nel vizio di omessa pronuncia, sia esso rappresentato da un’omessa motivazione;
– con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto assorbite le questioni da loro prospettate con l’appello principale;
– il motivo e’ inammissibile, in quanto muove dall’erroneo presupposto che la Corte di appello abbia ritenuto assorbite tali questione, laddove, invece, come puo’ agevolmente desumersi dalla lettura della sentenza, la pronuncia di assorbimento e’ riferita agli ulteriori motivi dell’appello incidentale proposto dalla banca;
– le censure spiegate dagli odierni ricorrenti con l’appello principale sono state ritenute “non piu’ proponibili giacche’ gia’ regolamentate e definite dalla volonta’ negoziale delle parti con l’avvenuta transazione”, dovendo intendersi con tale espressione che le stesse sono state considerate prive di fondamento a seguito dell’atto dispositivo della propria pretesa operato con la richiamata transazione;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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