Tra il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del Cp e quello di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del Cp

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 marzo 2021| n. 9069.

Tra il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del Cp e quello di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del Cp non sussiste alcun rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati, fatta salva l’applicazione della clausola di riserva contenuta nell’articolo 612-bis del Cp («salvo che il fatto costituisca più grave reato»), concorrono materialmente. Per l’effetto, il reato di atti persecutori non assorbe mai quello di cui all’articolo 614, comma 1, del Cp, quando commesso esclusivamente mediante violazioni di domicilio non aggravate. Invece, il reato di atti persecutori, quando commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all’articolo 614, ultimo comma, del Cp, solo se quest’ultimo è ritenuto in concreto più grave.

Sentenza|5 marzo 2021| n. 9069

Data udienza 2 ottobre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Violenza sessuale, atti persecutori e Violazione di domicilio continuata – GUP – Giudizio abbreviato – Presupposti applicativi della clausola di riserva penale – Reati concorrenti – Accertamento del disvalore sociale del delitto – Reato complesso – Concorso apparente di norme – Disciplina – Operatività del criterio di specialità – Genericità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andra – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/02/2020 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del 01/03/2019 del GUP del Tribunale di Padova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli articoli 81, cpv., 609-bis, 612-bis e 614 c.p., commesso ai danni della sig.ra (OMISSIS) fino al (OMISSIS).
1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione degli articoli 612-bis e 614 c.p., contestati, rispettivamente, ai capi 1) e 3) della rubrica, con riferimento, quanto al reato di cui all’articolo 614 c.p., ai fatti commessi il (OMISSIS), nonche’ il vizio di carenza di motivazione in ordine al dedotto assorbimento delle condotte di cui ai capi 2) (articolo 614 c.p., commesso il (OMISSIS)) e 3 (articolo 614 c.p., commesso il (OMISSIS)) in quello di cui all’articolo 612-bis c.p., di cui al capo 1), contestato come commesso fino al (OMISSIS).
Afferma, al riguardo, che la condotta di violazione di domicilio ipotizzata ai capi 2) e 3) della rubrica integra uno dei comportamenti abituali tipici della fattispecie di cui all’articolo 612-bis c.p. contestata al capo 1), essendo stata posta in essere in un quadro temporalmente continuativo, non slegato, ne’ postumo, di cui da’ atto la stessa Corte di appello. La mancanza di affinita’ tra le due fattispecie non osta alla applicazione dell’articolo 84 c.p., comma 1, riguardante i casi in cui due fatti costituenti reato si fondono in un’unica fattispecie piu’ grave.
Quanto al vizio di motivazione, sostiene che con l’appello aveva dedotto la propria consuetudine di entrare nell’abitazione della persona, consuetudine esclusa in modo illogico e contraddittorio dalla Corte di appello perche’ in contrasto con quanto aveva riferito la stessa persona offesa secondo la quale, come riportato a pag. 11 dell’appello, egli “sapeva come fare per entrare”.
1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 609-bis c.p. (capo 4 della rubrica) e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui, attribuendo alla registrazione di un colloquio con la persona offesa il valore di riscontro alle dichiarazioni di quest’ultima, ha negletto quella parte del colloquio nel corso del quale quest’ultima aveva ammesso che in quel modo l’avevano fatto 1500 volte nel corso della loro relazione quadriennale e, quando lui le aveva detto che l’amava, gli aveva chiesto perche’ queste cose non gliele aveva dette subito, come puntualmente dedotto alle pagg. 27 e 28 dell’atto di appello. Si tratta di circostanze decisive ai fini dell’elemento soggettivo del reato che la Corte territoriale ha liquidato come irrilevanti, negligendo l’orientamento giurisprudenziale che impone al giudice di verificare i comportamenti per lo meno incongrui al fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e della valutazione complessiva del racconto della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ infondato.
3.11 primo motivo e’ infondato.
3.1.11 delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., contestato al capo 1) della rubrica, e’ stato posto in essere anche mediante le violazioni di domicilio descritte e autonomamente contestate ai successivi capi 2) e 3), commesse rispettivamente il (OMISSIS).
3.2.11 ricorrente sostiene il concorso apparente di norme sul rilievo che il delitto di violazione di domicilio costituisce, secondo la stessa impostazione accusatoria, una modalita’ di consumazione del reato di atti persecutori cosi’ da rimanere assorbito in esso.
3.3.La deduzione e’ infondata.
3.4.11 delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p., e’ punito “salvo che il fatto non non costituisca piu’ grave reato”. Si tratta di clausola di riserva relativamente indeterminata, normalmente utilizzata dal legislatore per evitare la convergenza, sul medesimo fatto, di piu’ norme incriminatrici a favore dell’unica che ne esprime il maggior disvalore.
3.5.Secondo parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, tale clausola presuppone che i reati concorrenti siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 5, n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 – 01; Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015, Rv. 265647 – 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv. 265045 – 01; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256876 – 01; Sez. 5, n. 6250 del 21/01/2004, Rv. 228087 – 01). Secondo un diverso, e preferibile indirizzo, maturato soprattutto in materia di rapporti tra il delitto di abuso di ufficio, di cui all’articolo 323 c.p., e quello di falso materiale o ideologico in atto pubblico, di cui agli articoli 476 e 479 c.p., la clausola di riserva indeterminata non postula necessariamente l’identita’ del bene tutelato dalle fattispecie che concorrono a sanzionare il medesimo fatto, essendo l’apparente conflitto di norme regolato dall’assorbimento dell’unica “condotta” nella fattispecie incriminatrice che ne esprime il maggior disvalore (Sez. 6, n. 13849 del 28/02/2017, Rv. 269482 – 01; Sez. 2, n. 1417 dell’11/10/2012, Rv. 254304 01; Sez. 6, n. 42577 del 22/09/2009, Rv. 244944 – 01; Sez. 5, n. 45225 del 09/11/2005, Rv. 232724 – 01; Sez. 5, n. 2817 del 16/01/1986, Rv. 172413 – 01, secondo cui la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato” non sempre e’ connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialita’ di cui all’articolo 15 c.p. o con quello di consunzione, tendendo – essa clausola – nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso formale di reati. Invero, il concetto di “fatto” di cui alla suddetta clausola puo’ non coincidere con quello di “stessa materia” di cui all’articolo 15 c.p., quest’ultima – peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici – si riferisce in genere alla omogeneita’ degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati. La nozione di “fatto” concerne invece l’avvenimento concretamente verificatosi, il quale prescinde dalla omogeneita’ delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da piu’ norme sia in concorso apparente sia in concorso effettivo o reale).
3.6.Per “fatto” deve intendersi l’avvenimento concretamente verificatosi, il medesimo fatto storico, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle medesime circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; Corte Cost., sentenza, n. 200 del 2016; Sez. 5, n. 2817 del 1986, cit.); il “fatto” cosi’ considerato prescinde, come detto, dalla omogeneita’ delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da piu’ norme sia in concorso apparente che in concorso effettivo o reale (Sez. 5, n. 2817 del 1986, cit.). La maggiore o minore gravita’ va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell’eventuale bilanciamento tra esse (Sez. 2, n. 25363 del 2015, cit.; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256877 – 01).
3.7. Il delitto di atti persecutori ha, di conseguenza, portata applicativa residuale in quanto condizionata alla minore o pari gravita’ in concreto del medesimo fatto storico previsto come reato da altra fattispecie penale; solo se il “fatto” costituente (anche) reato di atti persecutori e’ di pari o maggiore gravita’, si pone il problema del concorso formale o apparente di norme.
3.8.11 richiamo al “fatto” in ogni suo elemento costitutivo, impone di valutare la condotta tenuta in concreto alla luce di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 612-bis c.p. il quale si caratterizza per la sua natura necessariamente abituale e per la consapevole attitudine della condotta stessa a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla fattispecie come conseguenza dell’azione, elementi tutti dei quali e’ necessario tener conto ai fini della corretta applicazione della clausola di riserva. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale di evento, sicche’ l’elemento soggettivo e’ integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volonta’ di porre in essere piu’ condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualita’ del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicita’ normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726 – 01; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230 – 01; Sez. 5, n.:18999 del 19/02/2014, Rv. 260411 – 01; nel senso che il delitto di atti persecutori ha natura necessariamente abituale, cfr. Sez. 5, n. 11925 del 15/01/2020, Rv. 278931 – 01; Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, Rv. 261024 – 01).
3.9.La questione devoluta dal ricorrente e’, dunque, mal posta: data la natura residuale del delitto, occorre chiedersi in primo luogo se il “fatto”, cosi’ come contestato e ritenuto nel caso di specie, integri solo ed esclusivamente il delitto di violazione di domicilio e, in secondo luogo, se, in concreto, quest’ultimo costituisse o meno, all’epoca dei fatti, reato piu’ grave in grado di assorbire l’intero disvalore del delitto di atti persecutori.
3.10.Quanto a quest’ultimo aspetto, alla luce dell’attuale formulazione del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., come modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 9, comma 3, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio elevando la pena da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi di reclusione, il rapporto con il delitto di violazione di domicilio (punito con pena edittale da uno a quattro anni di reclusione) gioca a favore della maggiore gravita’ astratta del delitto di atti persecutori, anche in caso di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’articolo 614 c.p., u.c., punita con pena edittale da due a sei anni di reclusione a seguito delle modifiche apportate dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, articolo 4, comma 1, lettera b).
3.11.All’epoca dei fatti (2018), pero’, il delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., comma 1, era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni; quello di violazione di domicilio con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e, nella forma aggravata, con la pena della reclusione da uno a cinque anni. In termini generali e astratti, dunque, il delitto di atti persecutori non era recessivo rispetto a quello di violazione di domicilio, nemmeno nella sua forma aggravata, fatta salva, naturalmente, la diversa valutazione in concreto della gravita’ dei fatti operata dal giudice. Dunque, la possibilita’ che l’intero disvalore del fatto contestato al ricorrente potesse essere assorbito dal reato di violazione di domicilio non e’ da escludere a priori, anche se, in concreto, i giudici di merito hanno ritenuto piu’ grave il delitto di atti persecutori attribuendogli, a titolo di continuazione con il piu’ grave delitto di violenza sessuale, una “porzione” di pena (tre mesi di reclusione) ben piu’ elevata di quella assegnata ai due delitti di violazione di domicilio (quindici giorni di reclusione ciascuno).
3.12.I reati di violazione di domicilio contestati al ricorrente sono due: i) il primo, risalente al (OMISSIS), e’ stato consumato nella forma non aggravata ai sensi dell’articolo 614 c.p., u.c.; ii) il secondo, risalente al (OMISSIS), e’ stato consumato con violenza sulle cose. Occorre allora chiedersi se tali reati, siccome ritenuti meno gravi rispetto a quello di atti persecutori, possano ritenersi assorbiti in quest’ultima fattispecie e se la loro autonoma punizione violi il divieto del “bis in idem” sostanziale.
3.13.La risposta e’ negativa.
3.14.In primo luogo, le due violazioni di domicilio non esauriscono per intero la condotta di atti persecutori cosi’ come contestata e ritenuta in sede di merito; ad esse se ne aggiungono altre, in particolare le continue molestie e minacce poste in essere di persona e a mezzo telefono. In secondo luogo, l’evento ipotizzato dalla rubrica (il perdurante e grave stato di ansia, l’alterazione delle abitudini di vita, il timore di essere pedinata) costituisce il risultato del convergere dell’insieme delle condotte contestate, non solo delle violazioni di domicilio. Sicche’ la condotta integratrice di quest’ultimo reato non e’ interamente sovrapponibile al (ne’ si identifica per intero con il) “fatto” di atti persecutori cosi’ come contestato.
3.15.Il ricorrente sostiene, pero’, che il delitto di atti persecutori e’ un reato complesso ai sensi dell’articolo 84 c.p., postulando l’assorbimento nella fattispecie incriminatrice dei delitti di violazione di domicilio in quanto possibile modalita’ esecutiva del reato stesso.
3.16.Il rilievo e’ infondato.
3.17.Il reato e’ complesso quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (articolo 84 c.p.). La dottrina suole distinguere il reato complesso in senso stretto da quello in senso lato: il reato complesso in senso stretto e’ quello per la cui sussistenza, secondo il tenore letterale dell’articolo 84 c.p., sono necessari almeno due reati; il reato complesso in senso lato e’ quello per la cui sussistenza e’ sufficiente un solo reato con l’aggiunta di ulteriori elementi di per se’ non costituenti reato. Un’ulteriore distinzione, non unanimemente condivisa dalla dottrina, riguarda la classificazione dei reati complessi in “necessariamente complessi” o “eventualmente complessi”, a seconda che sia possibile o meno realizzare la fattispecie “complessa” commettendo necessariamente il reato che la integra oppure no. Il reato necessariamente complesso non puo’ prescindere, a fini della sua integrazione, dalla consumazione della condotta che di per se’ costituisce autonomo reato; il reato eventualmente complesso puo’ invece prescinderne come nel caso, per esempio, dei reati a base violenta posti in essere senza commettere i delitti di percosse o lesioni (si pensi alla violenza sessuale consumata mediante il toccamento repentino e fugace delle zone erogene della vittima).
3.18.Secondo questa impostazione, il delitto di atti persecutori e’ un reato necessariamente complesso la cui consumazione non puo’ mai prescindere dalla effettiva realizzazione di condotte di minaccia o molestia che di per se’ integrano autonomi reati (rispettivamente, articoli 612 e 660 c.p.). Il “quid pluris” e’ costituito, quanto alla minaccia, dalla necessaria reiterazione delle condotte (il che fa del reato in questione un delitto necessariamente abituale) e, quanto a entrambe le condotte, dalla loro idoneita’ a produrre alternativamente uno degli eventi tipici di per se’ penalmente irrilevanti (il grave e perdurante stato di ansia o di paura; il timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da rapporto affettivo; il cambiamento delle proprie abitudini). Secondo il ricorrente, invece, il delitto di atti persecutori e’ reato complesso in senso stretto perche’ nella fattispecie incriminatrice “si fondono due fatti costituenti reato nell’ambito di un’unica fattispecie piu’ grave, come e’ appunto l’articolo 612-bis c.p. rispetto all’articolo 614 c.p.”.
3.19.L’assunto difensivo e’ del tutto infondato ed apodittico, non essendo chiaro quali siano questi due reati; esso piuttosto postula l’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di atti persecutori in quanto sua possibile modalita’ esecutiva, secondo quanto predica lo stesso capo di imputazione, cosi’ da qualificare il delitto di atti persecutori come reato eventualmente complesso in senso lato. In disparte, allora, la applicazione della clausola di riserva (che, come visto, parte della giurisprudenza limita ai soli casi di beni giuridici omogenei), la questione realmente posta e’ se il delitto di atti persecutori possa essere consumato mediante plurime violazioni di domicilio ed, in caso positivo, se esse siano totalmente attratte (e sanzionate) dall’unica fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 612-bis c.p. quando siano ritenute meno gravi in concreto.
3.20.La giurisprudenza di questa Corte e’ da tempo assestata su un approccio ispirato all’insegnamento, piu’ volte autorevolmente ribadito, secondo il quale, nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialita’ previsto dall’articolo 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 – 01, che richiama, in motivazione, Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U,. n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). La Corte ha sempre respinto il tentativo di ampliare il concorso apparente di norme alle figure dell’assorbimento, della consunzione e dell’ante-fatto o post-fatto non punibile in quanto “classificazioni ritenute (…) prive di sicure basi ricostruttive, poiche’ individuano elementi incerti quale dato di discrimine, come l’identita’ del bene giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o minore intensita’, di non univoca individuazione, e per questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti” (cosi’ in motivazione, Sez. U, Stalla). Tale criterio, spiega la Corte, non e’ lesivo del divieto di bis in idem sostanziale sanzionato sia dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU e dall’articolo 50 della CDFUE, che dall’articolo 649 c.p.p. (come ridefinito dalla sentenza della Corte Cost. n. 200 del 2016).
3.21.E’ necessario dunque stabilire se, comparando le relative fattispecie (e non le possibili modalita’ esecutive del reato), la violazione di domicilio costituisca una “species” del delitto di atti persecutori; tale possibilita’ deve essere valutata secondo i criteri risolutivi del concorso apparente di norme posti dagli articoli 15 e 84 c.p..
3.22.Sotto questo profilo deve innanzitutto escludersi, come gia’ detto, che la condotta tipica integrante il delitto di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 c.p. sia, in quanto tale, elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis c.p. Resta da verificare se la violazione di domicilio possa costituire una forma di minaccia o di molestia, se cioe’, possa costituire elemento specializzante di tali fattispecie.
3.23.11 criterio di specialita’ (articolo 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme puo’ ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez U, Giordano, cit.).
3.24.Come precisato da Sez. U, Di Lorenzo, cit., la specialita’ tra fattispecie puo’ essere declinata in vari modi: a) specialita’ unilaterale, che si realizza con la specificazione dei requisiti dell’altra fattispecie (specialita’ per specificazione) o con l’aggiunta di elementi ulteriori rispetto all’altra fattispecie (specialita’ per aggiunta); b) specialita’ bilaterale o reciproca, che si realizza quando l’aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all’ipotesi generale che a quella specifica. Nel caso della specialita’ unilaterale se si elimina la specificazione o raggiunta si ricade nell’ipotesi generale; nel caso della specialita’ bilaterale, invece, sorgono maggiori difficolta’ perche’ non esistono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale.
3.25.Escluso il ricorso ai criteri di sussidiarieta’ e consunzione, in quanto non tipizzati e tendenzialmente in contrasto con il principio di legalita’, le Sezioni Unite Di Lorenzo ritengono applicabile il criterio regolatore della “stessa materia” espressamente indicato dall’articolo 15 c.p.: “E’ (…) da ritenere che per “stessa materia” debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato”, non avendo immediata rilevanza l’interesse tutelato dalle norme incriminatrici, “perche’ si puo’ avere identita’ di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversita’ di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialita’, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia”. L’identita’ di materia – afferma la sentenza – si ha sempre nel caso di specialita’ unilaterale per specificazione perche’ l’ipotesi speciale e’ ricompresa in quella generale; ma cio’ si verifica anche nel caso di specialita’ reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra 581 e 572 c.p.) ed e’ compatibile anche con la specialita’ unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialita’ reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (articolo 641 c.p. e L. Fall., articolo 218). L’identita’ di materia e’ invece da escludere nella specialita’ reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinita’ nel secondo). Perche’ possa ritenersi applicabile l’articolo 15 c.p. – affermano le Sezioni unite – “e’ necessario che i reati abbiano la stessa obiettivita’ giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identita’ di struttura. Tale e’, per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli articoli 610 e 611 c.p. o tra quelle previste dagli articoli 624 e 626 c.p.. Si e’ gia’ visto invece che, nel caso di specialita’ bilaterale o reciproca, il problema e’ di meno agevole soluzione proprio perche’ entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche piu’ di due) presentano, rispetto all’altra, elementi di specialita’. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che possono cosi’ indicativamente riassumersi: – i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricomprese (per es. c.c. e L. Fall.); specialita’ tra soggetti (per es. articoli 616 e 619 c.p.); – la fattispecie dotata del maggior numero di elementi specializzanti. Nei casi di specialita’ reciproca spesso e’ la stessa legge a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva che puo’ essere: – determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall’art);
– relativamente determinata (si individua una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un piu’ grave reato); – indeterminata (quando il rinvio e’ del tipo se il fatto non e’ previsto come reato da altra disposizione di legge)”.
3.26.Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve escludere che tra le fattispecie di reato di cui agli articoli 612-bis e 614 c.p. sussista un rapporto di specialita’ unilaterale ovvero bilaterale (o reciproca). In disparte la radicale diversita’ dell’oggetto giuridico protetto (la liberta’ morale, nel primo caso, l’inviolabilita’ del domicilio, nel secondo), le condotte che integrano i due diversi delitti si pongono, sul piano strutturale, in rapporto di eterogeneita’ e di non interferenza tra loro, non potendosi sostenere che la condotta dell’ingresso (o intrattenimento) abusivo nell’altrui domicilio costituisca una “species” della condotta di minaccia o molestia (e viceversa). I reati di minaccia e molestie sono causalmente orientati ma cio’ non legittima interpretazioni estensive delle relative fattispecie che violerebbe il principio di tassativita’. La molestia puo’ certamente essere una conseguenza (o il fine) della violazione di domicilio ma non si identifica con essa; allo stesso modo la minaccia alla persona puo’ costituire una modalita’ esecutiva della condotta di violazione di domicilio (per costringere, per esempio, l’ingresso o la permanenza nell’abitazione altrui), ma non e’ essa stessa una forma di minaccia, per quanto il turbamento psicologico di chi subisce l’intrusione nel proprio domicilio costituisca una conseguenza normale della condotta, ancorche’ non richiesta ne’ prevista dall’articolo 614 c.p. quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato. Da questo punto di vista, dunque, non v’e’ alcun rapporto di specialita’ nemmeno bilaterale (o reciproca) tra le due fattispecie di reato posto che, se e’ pur vero, che l’articolo 612-bis c.p. prevede un quid pluris rispetto all’articolo 614 c.p. (l’idoneita’ della condotta a provocare uno dei tre eventi alternativamente previsti), e’ altrettanto vero che la condotta di violazione di domicilio non contiene alcun elemento specializzante di quella descritta dall’articolo 612-bis c.p..
3.27.Ma anche a voler ritenere, secondo l’impostazione difensiva qui non accolta, che la violazione di domicilio costituisca una species della minaccia o della molestia, tra le fattispecie di reato di cuii agli articoli 612-bis e 614 c.p. sussisterebbe al piu’ un rapporto di specialita’ bilaterale (la condotta di violazione di domicilio sarebbe speciale rispetto a quella generica di minaccia o molestia; il delitto di atti persecutori sarebbe a sua volta speciale perche’ la fattispecie richiede l’attitudine della condotta a provocare uno dei tre eventi, attitudine non richiesta dall’articolo 614 c.p.), la radicale diversita’ del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie penali (e dunque della loro “materia”) impedirebbe l’applicazione dell’articolo 15 c.p., a favore del concorso formale tra norme che puo’ essere escluso solo in virtu’ dell’applicazione della clausola di riserva.
3.28.Questo non esclude che il delitto di violazione di domicilio possa costituire, come nel caso di specie, una modalita’ esecutiva del reato di atti persecutori: l’introduzione nel domicilio altrui puo’ essere percepita dalla vittima come la minaccia di un male futuro quando, per le modalita’ esecutive e/o per i segni lasciati, quest’ultima percepisca la possibilita’ concreta di ulteriori intrusioni nel proprio domicilio e tema per la propria incolumita’ proprio nel luogo nel quale dovrebbe sentirsi piu’ al sicuro; continue intrusioni nel domicilio altrui possono sortire anche (o solo) l’effetto di molestare la persona. In tutti questi casi la violazione di domicilio e’ strumentale alla consumazione di un altro reato siccome finalizzata a produrre, come scopo perseguito dal suo autore, una minaccia ovvero una molestia, non identificandosi la condotta intrusiva ne’ con l’una con l’altra. Quando le condotte sono reiterate e poste in essere nella consapevolezza (o al fine) della produzione di uno dei tre possibili eventi costitutivi del reato di cui all’articolo 612-bis c.p., deve essere escluso il concorso formale di cui all’articolo 81 c.p., comma 1, (posto che il reato di atti persecutori non puo’ essere perfezionato con una sola azione), e deve essere ritenuto il concorso materiale di reati, aggravato dal nesso teleologico eterogeneo di cui all’articolo 61 c.p., n. 2), ovvero – ipotesi piu’ probabile – la continuazione tra reati. La clausola relativamente indeterminata di salvezza di cui all’articolo 612-bis c.p., comma 1 potrebbe escludere il concorso materiale nella sola ipotesi che gli atti persecutori vengano posti in essere esclusivamente mediante piu’ violazioni di domicilio ritenute in concreto piu’ gravi, ma si tratta di eventualita’ piu’ astratta che concreta, considerato che la pena edittale del reato di cui all’articolo 612-bis c.p. e’ piu’ elevata nel massimo anche rispetto alla fattispecie aggravata del reato di violazione di domicilio.
3.29.In conclusione, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:
“il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. e’ un reato necessariamente abituale per la cui perfezione e’ necessaria la consumazione di un altro reato (la minaccia o le molestie) e un quid pluris che consiste nella produzione alternativa di uno dei tre eventi, nessuno dei quali costituisce di per se’ reato;
tra il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. e quello di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialita’, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati, fatta salva l’applicazione della clausola di riserva, concorrono materialmente;
il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. non assorbe mai quello di cui all’articolo 614 c.p., comma 1, quando commesso esclusivamente mediante violazioni di domicilio non aggravate;
il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p., quando commesso esclusivamente mediante piu’ violazioni di domicilio aggravate, puo’ essere assorbito nel reato di cui all’articolo 614 c.p., u.c., solo se quest’ultimo e’ ritenuto in concreto piu’ grave”.
3.30.Ne e’ stata tratta la conseguenza che la pronunzia assolutoria per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all’articolo 614 c.p. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o piu’ degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identita’ del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem”, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020, Rv. 279357 – 01).
3.31.Occorre aggiungere che la verifica in concreto della maggiore gravita’ del (medesimo) fatto che giustifica l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello piu’ grave, comporta accertamenti in fatto che non sono stati nemmeno sollecitati in appello e che non possono essere proposti per la prima volta in questa sede di legittimita’.
3.32.Il dedotto vizio di motivazione e’ assolutamente infondato: il fatto che taluno sappia come introdursi nell’altrui abitazione non equivale, di certo, a sostenerne l’accettazione in casa da parte di chi ha il diritto di escluderlo.
4.Il secondo motivo, che riguarda il capo 4 della rubrica, e’ inammissibilmente fattuale e manifestamente infondato.
4.1.Si contesta al ricorrente di aver consumato un rapporto sessuale completo con la persona offesa, contro la volonta’ di quest’ultima e nonostante il rifiuto opposto. In particolare, dopo essersi clandestinamente introdotto nell’abitazione della vittima, l’aveva fisicamente sovrastata e bloccata con il corpo intimandole di stare zitta mentre compiva l’atto.
4.2.In sede di appello l’imputato aveva dedotto la natura consensuale del rapporto, e comunque l’errore scusabile sul consenso, allegando: a) le dichiarazioni della stessa persona offesa che aveva negato che l’imputato avesse profferito minacce di sorta; b) la conversazione telefonica intercorsa tra i due dalla quale emerge che la concreta dinamica del rapporto costituiva una consuetudine tra i due; c) la mancata opposizione della vittima all’amplesso; d) il fatto che quest’ultima non avesse inteso avvisare nessuno dei famigliari ne’ farsi refertare in ospedale.
4.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la persona offesa (pagg. 5-11), ragioni con le quali il ricorrente non si e’ minimamente confrontato, ha escluso la consuetudine dell’uomo di entrare liberamente in casa della donna ed asseritamente accettata da quest’ultima, ha ribadito che la persona offesa, ben prima dell’episodio sfociato nella violenza sessuale del (OMISSIS), aveva espressamente manifestato all’imputato la propria volonta’ di non vederlo piu’, ha confermato che la donna aveva implorato l’uomo di desistere dall’azione, trascrivendo parte della testimonianza resa dalla stessa, ha analizzato (e trascritto) la conversazione telefonica intercorsa successivamente al fatto nel corso della quale la donna aveva contestato all’uomo la violenza consumata ai suoi danni (“anche se lo ti ho detto cos’e’ che stai facendo che cazzo stai facendo lasciami stare”) ottenendo come risposta l’ammissione che avvertiva ancora quel desiderio (sessuale) che la donna non provava piu’ per lui (” (OMISSIS) eeee il desiderio che ho lo eeeee (…) ma non importa sto parlando di me”), ha escluso in radice che il fatto che l’uomo avesse apprezzato la pulizia della donna e che si fosse depilata potesse costituire anche solo putativamente indice del consenso all’amplesso.
4.4.Premesso che, sul piano logico, appare arduo conciliare la sussistenza dei reati di atti persecutori e di violazione di domicilio, sostanzialmente non contestati, con la allegazione di un presunto consenso all’atto sessuale posto in essere nel bel mezzo della perfezione dei due predetti delitti, la deduzione difensiva non incrina minimamente la correttezza della decisione assunta che non e’ manifestamente illogica (nella parte in cui dalle non contestate premesse di fatto sopra indicate ha tratto la conclusione della assenza del consenso all’atto) e si avvale dell’interpretazione delle conversazioni intercorse tra le parti non censurabile in questa sede.
4.5.Ne’ la pregressa consumazione di rapporti sessuali consenzienti legittima la presunzione del consenso anche nei rapporti sessuali successivi per il sol fatto che la/il partner non espliciti manifestamente il proprio dissenso all’atto (dissenso peraltro espressamente manifestato dalla vittima). Deve essere al riguardo ribadito il principio che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, e’ sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che e’ irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volonta’ promananti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01).
4.6.Quanto all’interpretazione della conversazione intercorsa tra l’imputato e la vittima come sostanzialmente confessoria, deve essere ricordato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). In sede di legittimita’, inoltre, e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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