Tra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 aprile 2021| n. 13471.

Tra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo svolto dalle imprese esecutrici.

Sentenza|12 aprile 2021| n. 13471

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza lavoro – Responsabilità – Controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza da parte dell’impresa esecutrice dei lavori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. SESSA Gennaro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 101/19 Reg. Sent. GIP del Tribunale di Matera del 19 giugno 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 giugno 2019 il Gup del Tribunale di Matera ha condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 158, comma 2, lettera a), in relazione all’articolo 92, comma 1, lettera a) medesimo D.Lgs., perche’, in qualita’ di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso in un cantiere edile sito in Comune di (OMISSIS), ometteva di verificare la corretta realizzazione delle operazioni di coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori in questione.
Ha interposto ricorso per cassazione, unica forma di impugnazione possibile trattandosi di sentenza con la quale era stata irrogata la sola pena dell’ammenda, il (OMISSIS), tramite il proprio difensore fiduciario, affidando il proprio atto di impugnazione ad un unico articolato motivo avente ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Ha, in sostanza, sostenuto il ricorrente che non era compito suo, in qualita’ di coordinatore della sicurezza dei lavori controllare il minuto rispetto delle disposizioni che anche lui aveva impartito alle imprese che materialmente stavano eseguendo i lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto, essendo risultato infondato il motivo di impugnazione posto alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato.
Afferma, in estrema sintesi, il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto la relativa sentenza sarebbe caratterizzata da una motivazione omessa, contraddittoria o comunque illogica.
Non avrebbe tenuto conto il Tribunale di Matera del fatto che il (OMISSIS), nella sua qualita’ di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di determinati lavori in atto in Comune di (OMISSIS), era tenuto ad impartire alla impresa esecutrice dei lavori le opportune prescrizioni, dovendo assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attivita’, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di piu’ imprese sul medesimo cantiere, esulando, invece, rispetto allo spettro della sua responsabilita’ il sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite.
La tesi riferita da ricorrente e’ errata.
Infatti, la disposizione che si assume essere stata violata dal (OMISSIS), cioe’ il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1, lettera a), specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi e’ quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle imprese esecutrici.
Sulla base di quanto precede deve escludersi che, diversamente da cio’ che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti del (OMISSIS) si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto.
Invece il (OMISSIS) avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.
Sotto il profilo descritto, pertanto, la tesi difensiva dell’imputato e’ priva di pregio e, per tale motivo, la sentenza impugnata, che ha ritenuto ricorrere al riguardo la responsabilita’ del prevenuto, e’ esente da vizi.
Il ricorso proposto deve essere, pertanto, rigettato ed il ricorrente, visto l’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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