Titolarità di un rapporto familiare e la pretesa risarcitoria

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1282.

La massima estrapolata:

Ove manchi il supporto di una seppur minima allegazione, la mera titolarità di un rapporto familiare, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non può essere considerata sufficiente a giustificare una pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in cosa sia consistito il legame affettivo e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.

Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1282

Data udienza 12 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12968-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 362/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso affidato a nove motivi notificato il 12-17 maggio 2017 (OMISSIS), unitamente ai genitori e alla sorella conviventi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro affidato a nove motivi, pronunciata nei confronti di (OMISSIS) Spa, del fall. (OMISSIS), di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. La Corte d’appello, dopo avere disposto una nuova CTU per valutare i postumi di un grave incidente avvenuto presso il chiosco (OMISSIS) di (OMISSIS) il (OMISSIS), allorche’ a (OMISSIS) veniva servito un bicchiere contenente “topazio forte liquido per lavastoviglie” (contenente soda caustica) in luogo del bicchiere d’acqua ordinato, aveva rideterminato nella misura del 33% i postumi per danno biologico permanente ricevuto, anziche’ nel 55/0 rilevato dal CTU nominato in prime cure, ritenendo che i gravi inconvenienti determinati dalla stenosi esofagea, esito della cicatrizzazione delle ustioni subite all’esofago, erano stati in parte risolti con un intervento di ricostruzione dell’esofago intervenuto il 26 giugno 2007; cosi’ anche veniva rivalutata nella misura di 70 gg e 387gg la invalidita’ temporanea permanente e parziale, anziche’ in 150 gg e 450gg rilevati dal primo CTU, e cio’ sulla base della documentazione prodotta; Il CTU escludeva anche l’invalidita’ lavorativa generica, stimata dal primo CTU nella misura del 15%, posto che non vi erano evidenze di un ritardo nel conseguimento della laurea da parte della vittima, all’epoca studente della facolta’ di giurisprudenza iscritto fuori corso, al quale mancavano pochi esami, ne’ tantomeno di una menomata capacita’ lavorativa; inoltre riconosceva le spese mediche sostenute sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, rilevando la tardivita’ delle nuove allegazioni probatorie, in tesi attestanti maggiori spese e un maggior periodo di inabilita’ permanente, in quanto prodotte dopo il deposito della CTU disposta nel giudizio di appello.
3. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi. La parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti, in relazione all’accertamento della misura del danno biologico, denunciano violazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, assumendo che i criteri medici seguiti dalla Corte d’appello, e indicati dal CTU, non corrispondono a quanto nei fatti rilevabile in relazione ai postumi da “esofagectomia”, indicati in una misura che va dal 30% al 60% bareme medico-legali piu’ accreditati; con il secondo motivo, denunciano violazione articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, articoli 196 e 62 c.p.c., per essere ricorsa la Corte d’appello a nozioni di fatto di comune esperienza che invece richiedono un valutazione tecnica, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; con il terzo motivo denuncino violazione articolo 2059 c.c., articolo 2056 c.c., comma 1, articolo 1226 c.c. ex articolo 360 c.p.c. per omesso riconoscimento del danno biologico secondo corretta valutazione equitativa, non essendo stata “circostanziata”; con il quarto motivo denunciano violazione articolo 132 c.p.c. per difetto di motivazione in relazione alle risultanze processuali.
1.1. Le censure sono trattate unitariamente in quanto tutte connesse al tema della dedotta errata valutazione del danno biologico derivato dall’evento lesivo.
1.2. Esse risultano infondate.
1.3. La ratio decidendi e’ da ritenersi priva di incongruenze denotanti vizi di applicazione di norme o di motivazione o di utilizzo, da parte del giudice, di una propria valutazione tecnica (scienza privata) che non ricada sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
1.4. Risulta rilevante osservare, prima di tutto, che la valutazione equitativa svolta con riferimento alla diversa classificazione del danno biologico, considerata dalla Corte d’appello sulla scorta della CTU disposta in seconde cure, rientra nella forbice del 30-60%, indicata dai ricorrenti, e che il giudice, comparando la situazione ante e post intervento riparativo, ha dato conto di questa possibile quantificazione della lesione, e ha rilevato che l’intervento ricostruttivo dell’organo digestivo e’ stato soddisfacente per quanto riguarda il contenimento di possibili disagi collaterali e le condizioni di salute generale della vittima, nonche’ che la sindrome depressiva dedotta dal ricorrente non e’ stata documentata.
1.5. Non e’ dunque sostenibile che la valutazione della Corte di merito si e’ posta al di fuori del tracciato segnato dalla seconda CTU e abbia utilizzato una propria “scienza privata”, piuttosto che disporre la rinnovazione delle indagini o chiamare il CTU a chiarimenti, avendo la Corte indicato la misura del danno biologico all’interno della forbice indicata sia dalle parti che dal CTU nominato, dopo una comparazione dei diversi bare’me medico legali riscontrabili nella letteratura scientifica, operazione del tutto legittima da parte del giudice del merito, in linea con le “nozioni di fatto di comune esperienza” utilizzabili dal giudice per addivenire a una definizione soddisfacente del grado di danno biologico permanente.
1.6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma e, sotto l’aspetto dell’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la valutazione della inabilita’ temporanea assoluta e parziale ex articolo 360 c.p.c., n. 5, deducono violazione della norma processuale ratione temporis applicabile che ammette la possibilita’ di produrre nuova documentazione in appello, se indispensabile, secondo la versione allora vigente: la nuova documentazione sarebbe inerente alla inabilita’ temporanea assoluta e relativa giudicata in minor misura rispetto al primo CTU, la produzione della quale sarebbe venuta ad emergere come necessaria dopo le considerazioni svolte dal secondo CTU in relazione alla carenza di prova; con il sesto motivo denunciano la medesima violazione della norma processuale, sotto il profilo della violazione di legge; con il settimo motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. – articolo 116 c.p.c. per mancato riconoscimento delle spese attestanti ulteriori interventi ospedalieri e ricoveri prima dell’intervento.
1.7. I motivi, tra loro connessi, vanno trattati unitariamente. Essi sono inammissibili perche’ non si confrontano con la ratio decidendi che si fonda sostanzialmente su un rilievo di tardivita’ della produzione documentale, offerta dopo l’acquisizione della seconda CTU nel grado di appello, e non allegata con l’atto di appello; inoltre non viene neanche menzionato il motivo per cui la parte appellante non era stata nelle condizioni di produrla nel giudizio di primo grado, nonostante nelle pieghe della argomentazioni vi sia traccia del fatto che sia stata considerata dal primo CTU nonostante la mancata rituale produzione.
1.8. I motivi risultano oltretutto infondati in relazione a quanto sancito dalla giurisprudenza in merito alla possibilita’ di allegare, nel giudizio di appello, nuova documentazione. Sul punto, si veda Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 in base alla quale, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
1.9. Il riconoscimento delle ulteriori spese di ricovero e cura fatto dal primo CTU, non puo’ valere come argomento di prova o “atto ricognitivo” del consulente valevole come fonte di prova, atteso che il CTU deve limitarsi a valutare la documentazione ritualmente prodotta e la CTU, rinnovata in seconde cure, ha ritenuto che non sussistesse idonea documentazione attestante tali ulteriori spese. L’argomento difensivo, pertanto, se posto nei giusti termini, avrebbe dovuto incentrasi sul fatto che le suddette allegazioni, in ogni caso, erano state fatte e non erano state specificamente contestate dalla parte convenuta nel primo grado di giudizio, ai sensi dell’articolo 115 cod. proc. civ..
1.10. Quindi, la deduzione sulla decisivita’ e concludenza di tali allegazioni risulta complessivamente generica, incompleta e basata su argomentazioni giuridiche comunque infondate con riferimento alla normativa processuale che allora prevedeva la tardiva produzione di documenti resisi necessari, tutte respinte dalla Corte d’appello con argomenti giuridicamente corretti ed esaustivi.
2. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione articolo 202 c.c., articolo 2056 c.c., comma 1, articolo 1226 cod. civ. sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per il fatto che sia stata esclusa una personalizzazione del danno per riduzione della capacita’ generica lavorativa con motivazione perplessa.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. La motivazione e’ chiaramente riferita ai risultati della CTU che escludono che l’evento lesivo abbia determinato una compromissione o limitazione nelle attivita’ quotidiane. In merito vale il precedente espresso da ultimo da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018 secondo cui “il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute e’ risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficolta’ incontrate nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunita’ sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidita’, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un’invalidita’ permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l’importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da “cenestesi lavorativa” che la stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l’incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe presumibilmente conseguito)”.
2.3. In tale caso viene dedotto che sia mancata una personalizzazione
del danno sulla base di presunzioni che, tuttavia, non permettono di scalfire la motivazione resa in relazione alle evidenze raccolte, da cui non puo’ evincersi una possibile incidenza della menomazione residua, consistente nelle ridotta capacita’ di ingerire cibo solido e di digerire, sulla capacita’ lavorativa, e soprattutto sull’aspirazione di divenire avvocato, posto che la vittima, studente all’epoca gia’ ampiamente fuori corso, ha comunque conseguito la laurea in giurisprudenza dopo l’incidente e risulta in grado di svolgere le proprie attivita’ quotidiane.
3. Con il nono motivo i ricorrenti parenti della vittima denunciano violazione o falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c., articolo 2056 c.c., comma 1, articolo 1223 c.c., articolo 116 c.p.c. per avere omesso di considerare un fatto decisivo, ovvero la sussistenza di un danno riflesso “di rimbalzo” dei congiunti che hanno assistito la vittima per un periodo di oltre tre anni ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1. Il motivo e’ infondato.
3.2. Il Giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha
escluso il danno parentale perche’, in merito, ha ritenuto che si e’ trattato di un disagio transeunte e non definitivo, e quindi rientrante nella sfera dei doveri di solidarieta’ familiare, pertanto non incidente sulla relazione con il proprio parente per il futuro. Nell’ambito della discrezionalita’ che gli e’ propria, il Giudice del merito ha ritenuto che, in mancanza di piu’ specifiche allegazioni, la sofferenza nel vedere il proprio giovane familiare improvvisamente gravemente colpito e sofferente a causa dell’altrui grave negligenza, siano tutti fattori in grado di scatenare disagi, oneri e sofferenze condivise con quelle del proprio caro, non incidenti, nel rapporto familiare, oltre il livello di esigibilita’ connesso ai doveri di solidarieta’ familiare.
3.3. L’argomento e’ condivisibile sotto il profilo giuridico perche’, innanzitutto, il patema e’ collegato a un reato commesso e accertato in sede penale in danno del parente, e pertanto deriva in via riflessa da un fatto illecito commesso in danno di un terzo. Sul punto occorre confrontarsi con Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017 secondo cui “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, puo’ essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, puo’ trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato”. Pertanto, ove manchi il supporto di una seppur minima allegazione, la mera titolarita’ di un rapporto familiare, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non puo’ essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita della vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
3.4. Sicche’ il danno morale “parentale” non puo’ essere certamente
confuso con gli oneri patrimoniali che i parenti hanno sostenuto nel periodo preoperatorio, sull’assunto che debba presumersi ie il disagio di recarsi dalla Calabria a Roma e poi a Milano per trovare una soluzione medica alla grave menomazione causata al proprio congiunto dall’ingestione di soda caustica. Rileva soprattutto osservare che nel ricorso nulla si dice sugli elementi di fatto sulla base dei quali era stata avanzata domanda di danno c.d. riflesso, ne’ sulla motivazione addotta dal giudice di prime cure per giustificare l’accoglimento della domanda nei limiti innanzi specificati ne’, infine, sui rilievi svolti in parte qua dall’appellante principale e dagli appellanti incidentali: in tale contesto la censura difetta di specificita’, poiche’ i ricorrenti vengono a richiamare la documentazione prodotta, dalla quale risulterebbero le spese sostenute dalla vittima primaria, spese dalle quali dovrebbe indirettamente desumersi che uno dei familiari l’accompagnava nei ricoveri. Su questa delicata questione, dunque, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno indicare in quali punti il giudizio di secondo grado divergesse dal primo.
3.5. In ogni caso, non e’ stato chiarito se le suddette circostanze siano state allegate nel corso del giudizio di merito, mentre dal tenore della sentenza di appello risulta che non siano state affatto allegate.
4. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso; in ragione dell’alterno andamento del giudizio di merito, ritiene vi siano i presupposti per compensare le spese legali tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Compensa le spese tra le parti;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentie, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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