Con riferimento alla titolarita’ dello jus excludendi o jus prohibendi

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3998.

La massima estrapolata:

Con riferimento alla titolarita’ dello jus excludendi o jus prohibendi, nel caso di comunita’ di persone conviventi nel medesimo luogo, come nel caso di coabitazione familiare, in cui possono sorgere problemi, non solo ai fini della individuazione del titolare del potere di esclusione, ma anche in ordine alle conseguenze derivanti ai fini della concreta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di violazione di domicilio, ha ad tempo affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia e ospiti) sono titolari dello jus prohibendi, onde il consenso di uno non puo’ prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all’inviolabilita’ del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza. In tale prospettiva, il legittimo esercizio dello jus escludendi, proprio in ragione della definizione del domicilio, quale luogo di privata dimora, dove si esplica liberamente la personalita’ del singolo, presuppone necessariamente l’esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalita’.

Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3998

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teres – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/01/2017 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del reato di violazione di domicilio aggravato per essersi introdotto, dopo averne divelto la porta d’ingresso, nell’abitazione di (OMISSIS), dove si intratteneva contro la espressa volonta’ della stessa, colpendola con schiaffi e pugno al volto, e, riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, equivalente alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Dichiarava non doversi procedere per le contestate lesioni volontarie per difetto di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento articolando due motivi con i quali deduce inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 614 c.p., e connesso vizio della motivazione (ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E)).
2.1. Assume il ricorrente che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto inquadrabile, nella fattispecie astratta del delitto di violazione di domicilio, aggravata, come contestata, la condotta dell’imputato, colpevole di essersi introdotto nell’abitazione della signora (OMISSIS), la quale aveva appena interrotto la relazione sentimentale intercorsa tra i due, rifiutandosi di accoglierlo di nuovo in casa; richiama, all’uopo, la dichiarazione con cui la persona offesa ha accettato il risarcimento dei danni, contenente il riconoscimento della convivenza con esso (OMISSIS), protrattasi dall’agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti. Sicche’, proprio in virtu’ dello stabile rapporto di convivenza esistente da tempo tra i due, sussisteva il diritto del ricorrente a entrare e a intrattenersi nella casa comune, in ragione del potere di fatto sulla cosa proveniente dalla convivenza more uxorio, e alla luce del precedente di questa Corte, espressamente richiamato a sostegno del motivo. Del predetto documento, la Corte di appello di Brescia non aveva tenuto conto, sebbene richiamato nei motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta della motivazione nella parte in cui afferma che il (OMISSIS) era in realta’ entrato in casa, non per ritirare i propri effetti personali, ma, con il proposito di aggredire fisicamente la sua compagna, trattandosi di ricostruzione apodittica e non supportata da elementi concreti, laddove, all’evidenza, il (OMISSIS) era intenzionato a rientrare in casa nel convincimento di potere riprendere la relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non e’ fondato, e il secondo e’ inammissibile.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo riconoscimento di responsabilita’ per il reato di violazione di domicilio aggravato, a cui la Corte sarebbe pervenuta sul presupposto della insussistenza della relazione more uxorio e, dunque, non avendo ravvisato, in capo al (OMISSIS), il diritto di accedere nell’appartamento adibito, dalla sua compagna, a luogo della loro convivenza.
2.1. Effettivamente, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la dedotta stabile convivenza more uxorio tra il (OMISSIS) e la persona offesa, (OMISSIS), considerando che, invece, nel compendio probatorio fossero rinvenibili tracce solo di una relazione sentimentale tra i due; in particolare, la Corte di merito ha richiamato il verbale delle s.i.t. rese dalla (OMISSIS) il 03/06/2016 (in cui la donna si era limitata a riferire della esistenza di una relazione sentimentale) e la querela sporta il 21/04/2015 per una precedente aggressione, in cui la persona offesa aveva definito il (OMISSIS) “il mio compagno”, senza, tuttavia, alcun accenno alla loro convivenza more uxorio; d’altro canto, i giudici di merito hanno valorizzato anche la diversita’ del luogo di residenza dei due, e ritenuto tali elementi insufficienti a supportare l’assunto difensivo della stabile convivenza presso l’abitazione della (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS), teatro dei fatti. Ed e’ pure vero che, nella sentenza impugnata, non si e’ tenuto conto che, nella dichiarazione di accettazione del risarcimento del danno, rilasciata dalla (OMISSIS), quest’ultima fa espresso riferimento alla convivenza protrattasi dall’agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti.
2.2. Tuttavia, la Corte di Appello, – pur ritenendo la convivenza more uxorio una mera deduzione non supportata da riscontri probatori – ha condotto oltre il ragionamento, a riscontro e confutazione della prospettazione difensiva, prendendo in esame il motivo specifico di appello anche secondo la ricostruzione dei fatti proposta dall’appellante. Ed e’ giunta alla conclusione, dandone conto con argomentata motivazione, che “la tesi non potrebbe comunque essere accolta, posto che la donna aveva gia’ comunicato nel pomeriggio al (OMISSIS) (a seguito dell’ennesimo comportamento offensivo dello stesso) di non voler proseguire la relazione con lui, il che comportava necessariamente ed evidentemente il venir meno, a partire da quel momento, di qualsiasi diritto che fino ad allora egli (seguendo la tesi difensiva) aveva potuto vantare sulla base della convivenza con la persona che aveva la titolarita’ dell’abitazione. (…) E’ del tutto evidente, in altre parole, che il diritto del (OMISSIS) di entrare in quell’appartamento, proprio in quanto legato al prospettato rapporto di convivenza con la donna, doveva ritenersi cessato nel momento in cui quest’ultima aveva manifestato la volonta’ di porre fine alla convivenza”. Ma v’e’ di piu’. I giudici del gravame hanno preso in esame anche l’orientamento giurisprudenziale segnalato dal ricorrente ed espresso dalle sezioni civili di questa Corte – e, segnatamente, la sentenza della Sez. 2, n. 7214 del 21/03/2013 – in cui si afferma che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che da’ vita a un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalita’, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unita’ abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio – per evidenziare l’incoferenza del precedente rispetto alla fattispecie concreta, e sottolineando come, nel caso di specie, il (OMISSIS) non avesse richiesto di potere entrare momentaneamente per ritirare i propri effetti personali, eventualmente presenti in quella abitazione, ma nutrisse il proposito (poi puntualmente attuato) di aggredire fisicamente la ex compagna.
2.3. La Corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento in modo conforme ai principi di diritto e agli orientamenti di questa Corte, atteso che la circostanza che il ricorrente si fosse introdotto nell’abitazione della (OMISSIS) con intenzioni illecite, – accertata dai giudici di merito, con giudizio in fatto non censurabile in questa sede, (risolvendosi la tesi difensiva secondo cui il (OMISSIS) sarebbe stato intenzionato a entrare in casa per riprendere la relazione e, comunque, per ritirare i propri effetti personali, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti che e’, tuttavia, inammissibile in questa sede, non emergendo la illogicita’ manifesta della ricostruzione operata nella sentenza impugnata) – vale a configurare pacificamente la volonta’ contraria del titolare dello jus escludendi (cfr. Cass. Sez. 5 n. 19546 del 27/03/2013, rv. 256506; Sez. 5 n. 35166 dell’11/07/2005, Minnici ed altro, rv. 232566).
2.4. Non e’ ridondante soffermarsi brevemente, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, sull’esatta definizione dell’oggetto giuridico del reato di violazione di domicilio, nell’ottica gia’ delineata da questa Corte (Sez. 5 n. 47500 del 21/09/2012, rv. 254518; conf. Sez. 5 n. 42806 del 26/05/2014, rv. 260769), secondo cui il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all’articolo 614 c.p., deve essere individuato nella liberta’ della persona colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilita’, in conformita’ al dettato costituzionale dell’articolo 14 Cost., comma 1, che, peraltro, riconosce al domicilio le stesse garanzie della liberta’ personale riconosciuta nell’articolo 12 Cost., alla cui disciplina l’articolo 14 Cost., rinvia per le sole eccezioni consentite al principio della inviolabilita’ del domicilio. Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, espressione della liberta’ del singolo, assume rilievo centrale, come si evince dalla stessa formulazione della norma in commento, “l’abitazione”, intesa quale luogo adibito legittimamente e liberamente a uso domestico di uno o piu’ persone ovvero il luogo in cui si compie tutto cio’ che caratterizza la vita domestica privata (Cass. Sez. 5, 12/11/1974, Schimenti). Quanto al soggetto passivo del delitto di cui all’articolo 614 c.p., esso viene pacificamente individuato nel soggetto titolare del diritto di vietare a terzi l’ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dal citato articolo 614 c.p. comma 1.
2.5. Il tema posto all’attenzione del collegio con il ricorso del (OMISSIS) e’ se la (OMISSIS) potesse considerarsi legittima titolare dello jus excludendi alios nei confronti del ricorrente, in relazione al luogo in cui quest’ultimo aveva convissuto con lei fino a poche ore prima. Giova richiamare la giurisprudenza di legittimita’ che, con riferimento alla titolarita’ dello jus excludendi o jus prohibendi, nel caso di comunita’ di persone conviventi nel medesimo luogo, come nel caso di coabitazione familiare, in cui possono sorgere problemi, non solo ai fini della individuazione del titolare del potere di esclusione, ma anche in ordine alle conseguenze derivanti ai fini della concreta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di violazione di domicilio, ha ad tempo affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia e ospiti) sono titolari dello jus prohibendi, onde il consenso di uno non puo’ prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all’inviolabilita’ del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza (Cass. Sez. 1, n. 520 del 4/6/1971 – 28/12/1971; Sez. 5 n. 52009 del 25/1/1977 22/4/1977); Cass. 30/06/1972, Sorrentino; Cass. 5.4.1974, Barone, richiamate da Sez. 5 n. 47500/2012). In tale prospettiva, il legittimo esercizio dello jus escludendi, proprio in ragione della definizione del domicilio, quale luogo di privata dimora, dove si esplica liberamente la personalita’ del singolo, presuppone necessariamente l’esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalita’.
2.6. Alla luce dei predetti approdi, e’ possibile risolvere la questione posta dal ricorrente, che ritiene, come detto, non configurabile il delitto di violazione di domicilio perche’, trattandosi di abitazione dei conviventi more uxorio, la presenza dell’imputato, pure contro la volonta’ della (OMISSIS), sarebbe stata del tutto legittima. Giova, pero’, ricordare che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fatti si svolsero nel seguente modo: la sera del 2 giugno 2016, la (OMISSIS), dopo l’ennesimo litigio, decideva di interrompere la relazione sentimentale intercorsa fino a quel momento con il (OMISSIS), il quale lasciava la casa, salvo, qualche ora dopo, alle 2 del mattino del giorno successivo, a ripresentarsi al cancello della abitazione della donna, suonando insistentemente al citofono per farsi aprire. Non avendo ottenuto risposta, scavalcava il cancello, raggiungeva la porta di ingresso della abitazione, e cominciava nuovamente a suonare insistentemente. La (OMISSIS), avvicinatasi alla porta, senza aprirla, pregava il (OMISSIS) di andare via, ma questi proseguiva nella sua azione violenta fino a scardinare il portoncino di ingresso ed entrava in casa. Qui offendeva, schiaffeggiava e colpiva con un pugno al volto la donna, costringendola a fuggire, dopo averle procurato le lesioni certificate nei referti. Orbene, alla luce dell’orientamento sopra richiamato, che si muove nell’ottica di privilegiare l’effettivo rapporto tra il soggetto e il luogo nel quale si esplica la sua personalita’, nel caso di specie, l’allontanamento del (OMISSIS) dal luogo di convivenza, senza mantenere la disponibilita’ delle chiavi di accesso, a seguito della decisione con la quale la (OMISSIS) aveva messo fine alla loro relazione, ha decretato oggettivamente la fine della convivenza e, con essa, la titolarita’ dello jus proibendi in capo al (OMISSIS), poiche’, a quel punto, l’unica avente diritto all’abitazione stessa e l’unica titolare del diritto di esclusione di terzi, anche nei confronti del suo ex convivente, era la (OMISSIS), con la conseguenza che la condotta del ricorrente integra la violazione di domicilio, essendosi egli introdotto nell’abitazione della sua ex compagna contro la sua chiara ed espressa volonta’. La ratio di tale decisione e’ confortata dalle pronunce che hanno riconosciuto nella moglie legalmente separata e rimasta nella casa coniugale, l’unica titolare del diritto di escludere anche il marito dal domicilio (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 217 del 12/2/1962 – 30/03/1962).
2.7. Essendo, come visto, pienamente conforme alle regulae juris stabilite in materia e ai canoni della logica il ragionamento posto a fondamento del giudizio di merito, che ha ritenuto sussumibile il fatto esaminato nella fattispecie astratta di cui all’articolo 614 c.p., commi 1 e 4, il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
3. Va solo ribadito che il motivo relativo alla mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al proposito che animo’ il ricorrente quando si introdusse nell’abitazione della (OMISSIS), come si e’ gia’ accennato in precedenza, e’ inammissibile, perche’ tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimita’. Come affermato anche da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito. La valutazione della Corte, adeguatamente esplicitata in motivazione, appare coerente con le premesse in fatto, sicche’ non e’ riscontrabile la dedotta contraddittorieta’ ne’ la sentenza impugnata e’ affetta da illogicita’ manifesta, atteso che la mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita’, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, e restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validita’, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve, infatti, tuttora escludersi la possibilita’, per il giudice di legittimita’, di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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