In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 14 febbraio 2020, n. 5915

Massima estrapolata:

In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l’inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l’esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.

Sentenza 14 febbraio 2020, n. 5915

Data udienza 11 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/02/2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/02/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa in data 11/02/2015 dal Tribunale di Nola, con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli articoli 110 e 81 cpv c.p., e articolo 609-bis e ter c.p., n. 1 e n. 5, u.c. – perche’ unitamente a (OMISSIS), nelle rispettive qualita’ di zio e padre della minore (OMISSIS), picchiandola reiteratamente nonche’ minacciandola di morte costringevano la predetta, sin da quando aveva sei anni, a subire atti sessuali – e condannato alla pena di anni nove di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), per mancata nomina di interprete ai sensi dell’articolo 143 c.p.p..
Espone che nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale, pur ritenendo l’imputato capace di stare in giudizio, riconosceva che lo stesso non comprendeva l’italiano, ma nonostante cio’, non disponeva la rinnovazione dell’istruttoria con nomina di interprete ai sensi dell’articolo 143 c.p.p..
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’epoca di commissione dei fatti per cui e’ processo.
Lamenta che la Corte territoriale collocava i fatti nel periodo in cui la minore non aveva ancora compiuto i sei anni di eta’ e si trovava presso la famiglia naturale, travisando le risultanze dell’incidente probatorio ed esprimendo una motivazione illogica in ordine ad un elemento decisivo ai fini della affermazione della pena responsabilita’ dell’imputato.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla minore, in quanto travisate e parzialmente considerate; in particolare, la minore aveva effettuato le prime confidenze sugli abusi subiti alla madre adottiva, la quale, anche involontariamente, aveva potuto influenzare le dichiarazioni della bambina; la minore, inoltre, aveva ricostruito l’episodio di abuso, che si sarebbe verificato di notte nel bagno della abitazione della sua famiglia naturale, in maniera diversa, attribuendolo, prima, solo al padre e, poi, al padre ed allo zio; aveva, poi, collocato temporalmente l’episodio in questione nel periodo in cui aveva otto anni, e, quindi, in un momento in cui era gia’ stata allontanata dalla famiglia naturale; la minore, poi, aveva riferito che analoghe violenze erano state subite anche dai fratellini ed il consulente del Pm aveva riscontrato segni di disagio ricollegabili a violenze, ma ad onta di cio’ non si era proceduto anche per tali fatti perche’ i fratelli avevano negato di aver subito violenze; la Corte territoriale aveva superato tali incongruenze valorizzando in maniera incongrua, quali riscontri per validare la testimonianza della minore, le relazioni dei servizi sociali, le dichiarazioni della madre adottiva e quelle del consulente del Pm; la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento mediante disposizione di consulenza in merito alla capacita’ di testimoniare della minore ed alla sussistenza dei tratti tipici di esperienza traumatica riconducibile ad abusi sessuali, con argomentazioni laconiche ed illogiche, nonostante emergesse dalle stesse dichiarazioni della consulente di non aver seguito le linee guida dettate dalla Carta di Noto e aver somministrato test meno accreditati.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di plurime condotte ascrivibili all’imputato, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale aveva dato rilievo, con motivazione apodittica, alle dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, durante le quali aveva riferito, per la prima volta, di plurimi episodi illeciti riferibili allo zio.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente esaminato il tema sollevato dalla difesa dell’appellante e, cioe’, la capacita’ di stare in giudizio dell’imputato, ed ha richiamato, condividendole, le conclusioni del perito che, esaminato in sede dibattimentale, aveva valutato positivamente tale capacita’, rimarcando, quanto alla difficolta’ di comprensione della lingua italiana, come l’imputato, pur esprimendosi prevalentemente in dialetto, comprendeva adeguatamente le domande in italiano poste in maniera semplice.
Rispetto a tali argomentazioni il ricorrente neppure si confronta criticamente, ma solleva la diversa questione della mancata nomina di un interprete da parte del giudice di merito.
Va osservato che l’articolo 143 c.p.p., comma 4 ultimo allinea, dispone che: “la conoscenza della lingua italiana e’ presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano”; se l’imputato e’ cittadino italiano, si presume, dunque, sino a prova contraria la sua conoscenza della lingua italiana. Ne consegue che lo stesso cittadino italiano ha diritto all’assistenza di interprete, se dimostra di non comprendere la lingua.
L’imputato avrebbe dovuto, pertanto, dare la prova contraria alla presunzione stabilita dal citato articolo 143 c.p.p.. (cfr S.U. 26.9.2006, Cieslinski e Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239693 – 01, in motivazione), il che non ha fatto, emergendo, al contrario dalle stesse risultanze processuali e dalla esaustiva valutazione effettuata dai giudici di merito, che lo stesso, pur esprimendosi prevalentemente in dialetto, comprendeva adeguatamente le domande in italiano poste in maniera semplice.
2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimita’.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicita’, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, articolo 8, non e’ consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimita’, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realta’ degli appartenenti alla collettivita’, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilita’, cosi’ da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 16/02/2015, Rv. 262722).
Nella specie, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.
Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione temporale dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.
La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, che i fatti si collocavano nell’anno 2001, quando la minore viveva ancora nella casa dei genitori naturali; infatti, pur avendo la minore fatto dapprima riferimento in maniera imprecisa ad un periodo in cui aveva otto anni, aveva, poi, riferito una circostanza di rilevanza oggettiva e, cioe’, che all’epoca degli avvenimenti non frequentava ancora la scuola e, cio’, consentiva, di collocare le condotte proprio nel periodo in cui la minore viveva ancora presso la famiglia naturale; rimarcava, quindi, la Corte di merito che l’iniziale imprecisione era plausibilmente spiegabile con la considerazione che la dimensione del tempo per un bambino non poteva avere la precisione delle percezioni degli adulti e che la minore aveva collocato le violenze in un tempo che le appariva lontano senza indicare un anno in particolare.
In definitiva, il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilita’ penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
I Giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alla attendibilita’ della minore (pag. 5, 6, 7, 8 e 9), rimarcando la coerenza, spontaneita’ e continuita’ della narrazione (a partire dalle prime confidenze alla madre adottiva e sino alla deposizione resa nel corso dell’incidente probatorio) ed analizzando specificamente i plurimi riscontri esterni al narrato accusatorio.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimita’.
Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).
A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico – giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa; la valutazione circa l’attendibilita’ della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio puo’ essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre e’ precluso in sede di legittimita’, specialmente quando – come avvenuto nella specie – il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Manifestamente infondata e’ la censura afferente il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello e’ evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessita’.
La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa puo’ farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioe’ nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000, Rv. 216532; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 27/01/2006, Rv. 233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808).
Il giudice d’appello, inoltre, ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.
In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento e’ rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale e’ tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove gia’ acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977).
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, puo’ essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996).
Nella specie, la Corte territoriale, ha ribadito la valutazione di attendibilita’ della persona offesa ed ha esplicitamente motivato circa la non necessita’ di disporre una consulenza psicologica, con argomentazioni adeguate e scevre da illogicita’ che si sottrae al sindacato di legittimita’ (pag. 5 della sentenza).
Va, peraltro, rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacita’ a testimoniare non determina l’inattendibilita’ della testimonianza della persona offesa, poiche’ tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di eta’ assai ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilita’, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacita’ (Sez. 3, n. 8541 del18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323; Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, Rv. 251381; Sez. 3, n. 27742 del 06/05/2008, Rv. 240695).
Il ricorrente evoca, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione alla attendibilita’ della minore, anche il mancato rispetto della cd. Carta di Noto, lamentando che, in sede di consulenza psicologica disposta dal PM, l’esperto nominato non aveva seguito le linee guida dettate dalla Corte di Noto e somministrato alla minore “test meno accreditati”.
Anche tale deduzione, peraltro, del tutto generica (come gia’ rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata), risulta del tutto destituita di fondamento.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’inosservanza delle linee guida prescritte dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullita’ o inutilizzabilita’ della prova, ne’ e’, di per se’, ragione di inattendibilita’ delle dichiarazioni raccolte (cosi’, da ultimo, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, Rv. 259133).
4. Il quarto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che le dichiarazioni rese dalla minore, riportate specificamente in sentenza, davano chiaramente conto della pluralita’ delle condotte di abuso ascrivibili all’imputato (pag. 6 della sentenza impugnata); l’aumento di pena disposto a titolo di continuazione per la reiterazione delle condotte criminose, pertanto, risulta adeguatamente giustificato.
Le contestazioni mosse dal ricorrente sono, peraltro, anche generiche e prive di confronto critico con le argomentazioni esposte nella sentenza di appello (confronto doveroso per l’ammissibilita’ dell’impugnazione, ex articolo 581 c.p.p., perche’ la sua funzione tipica e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181).
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
7. Va, infine, rilevato che nella sentenza impugnata risulta erroneamente indicato il nome dell’imputato: (OMISSIS) in luogo di (OMISSIS); la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso non consente di provvedere alla correzione del predetto errore materiale e, pertanto, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli perche’ provveda quale giudice che ha emesso il provvedimento (articolo 130 c.p.p., comma 1).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli competente per la correzione del nominativo del ricorrente nella sentenza della Corte di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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