Corte di Cassazione, civileOrdinanza|29 luglio 2022| n. 23786.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell’art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento – per essere soggetto alla vendita forzata – può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all’art.619 c.p.c., essendo invece esclusa l’esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall’art. 26 legge fall.

Ordinanza|29 luglio 2022| n. 23786. Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

Data udienza 1 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Azione reale immobiliare – Bene situato in diversa circoscrizione – Tribunale diverso rispetto a quello che ha dichiarato il fallimento – Art. 24 l. fall. E art. 150 dlgs 5/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4805/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), gusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 13/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TRONCONE Fulvio, con le quali si richiede l’accoglimento del ricorso;
Lette le memorie del ricorrente.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione per opposizione di terzo, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il fallimento della societa’ (OMISSIS), che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza, con sentenza n. (OMISSIS).
Esponeva che con atto pubblico del 28 aprile 2016, aveva acquistato da (OMISSIS), la proprieta’ dell’immobile adibito a civile abitazione sito in (OMISSIS), censito al NCEU di detto comune al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), scala (OMISSIS), piano (OMISSIS) categoria (OMISSIS), e che la dante causa aveva dichiarato di aver acquistato la proprieta’ del bene per effetto dell’usucapione maturata per il possesso uti dominus, esercitato in maniera pacifica, continuata, pubblica, esclusiva ed ininterrotta, sin dal 1977.
Tuttavia, alla data dell’atto, il bene risultava ancora formalmente intestato alla societa’ poi fallita, ne’, successivamente alla dichiarazione di fallimento, la relativa sentenza era stata trascritta.
Aggiungeva che il 12.5.2017 il Tribunale di Cosenza aveva proceduto con la vendita all’asta di una serie di immobili della societa’ fallita, tra i quali anche l’appartamento acquistato dall’attore, con conseguenziale ordine di liberazione notificato in data 1.6.2017, sicche’ era interesse dell’istante fare accertare la validita’ ed efficacia della compravendita del 28.4.2016, ordinando la cessazione delle turbative altrui, dichiarando altresi’ l’acquisto per usucapione dell’immobile summenzionato in favore della propria dante causa, ovvero in subordine a favore dello stesso attore, ai sensi degli articoli 1146 e 1158 c.c..
Si costituiva (OMISSIS) che si associava alle difese dell’attore, mentre la curatela della societa’ fallita eccepiva preliminarmente l’incompetenza di quell’ufficio giudiziario in favore del Tribunale Fallimentare di Cosenza ai sensi della L. Fall., articolo 24, deducendo nel merito, l’infondatezza delle domande. Interveniva ex articolo 105 c.p.c., ad adiuvandum della convenuta curatela, anche la (OMISSIS) S.p.A., quale procuratrice della (OMISSIS) S.r.l., creditrice ipotecaria – cessionaria da (OMISSIS) SPA, a sua volta cessionaria dalla (OMISSIS) S.p.A. – ammessa al passivo del predetto fallimento.
Con ordinanza del 13 gennaio 2022, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale fallimentare di Cosenza, assegnando il termine per la riassunzione, e ponendo le spese del processo a carico dell’attore.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

Rilevava il Tribunale che la L. Fall., articolo 24, nella sua versione originaria, prevedeva che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”. Successivamente, a seguito delle modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 21, comma 1, da un lato, e’ venuta meno l’eccezione prevista dal comma 1, dall’altro, e’ stato introdotto, dell’articolo 24, comma 2, il rito camerale. Cosi’, quindi, ai sensi della L. Fall., novellato articolo 24, il tribunale che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, applicandosi, ai sensi del comma 2, le norme previste dagli articoli da 737 a 742 c.p.c.. La novella e’ entrata in vigore il 17.7.2006 ma all’articolo 150, e’ stata posta la disciplina transitoria, secondo cui: “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonche’ le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”. Infine, del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 3, comma 1, ha espressamente abrogato il predetto comma 2 della L. Fall., articolo 24, ma l’ulteriore novella e’ entrata in vigore in data 1.1.2008 ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e contiene, al comma 2 del predetto articolo 22, una norma transitoria analoga al citato articolo 150 D.Lgs., secondo cui: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”. Ne consegue che attualmente, secondo la L. Fall., articolo 24, “il tribunale che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, senza alcuna eccezione.
Secondo il Tribunale, l’azione proposta dal (OMISSIS) derivava dal fallimento ai sensi della L. Fall., citato articolo 24, dovendosi far rientrare in tale accezione, non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento, ma anche quelle destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto, da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unita’ e garantire la par condicio creditorum.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

Andava pero’ disattesa la tesi dell’attore secondo cui il giudizio fosse soggetto all’originaria versione della L. Fall., articolo 24, comma 1, al fine di conservare la competenza del Tribunale adito.
La norma transitoria prevista Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150 – la quale da’ rilievo all’atto introduttivo della procedura fallimentare (nel caso di specie certamente anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, in data 17.7.2006 in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) S.R.L. e’ stata emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.8.2004) non e’ stata pero’ reputata applicabile, dovendosi invece far riferimento al principio generale del tempus regit actum, dando rilievo alla notifica dell’atto di citazione del 28.11.2017, successiva all’entrata in vigore (in data 17.7.2006) del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che ha abrogato l’eccezione originariamente prevista dalla L. Fall., articolo 24.
Secondo l’ordinanza qui gravata, occorreva far riferimento a quanto sostenuto da Cass. n. 13165 del 24/6/2016, che intervenendo sulla problematica intertemporale relativa della L. Fall., articolo 24, comma 2, ha reputato che tale norma si riferisce proprio alle azioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, e che la norma transitoria (Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150, come il Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 22) – laddove fa riferimento alle “procedure concorsuali” – contenuto, secondo la sua interpretazione letterale, “non puo’ che intendersi riferita alla disciplina propria di tali procedure e percio’, sul piano processuale, ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse, ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l’esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa” ai sensi della L. Fall., articolo 24.
Inoltre, a voler accedere alla opposta soluzione si avrebbe il paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo avesse avuto inizio.
Pertanto, in assenza di norme transitorie applicabili alle controversie di cui alla L. Fall., articolo 24, per risolvere le relative questioni di diritto intertemporale, occorreva fare applicazione del principio generale del tempus regit actum riferito alla data di proposizione della domanda, con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di proposizione dell’atto introduttivo del giudizio (nel novembre 2017), bisognava fare applicazione della vigente versione della L. Fall., articolo 24, individuando, quale giudice compente – per tutte le controversie ivi previste, senza nessuna eccezione, e, quindi, comprese le azioni reali immobiliari – “il tribunale che ha dichiarato il fallimento”, e cioe’ il Tribunale di Cosenza (OMISSIS) ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un motivo.
La curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con memoria difensiva ed ha altresi’ depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
Le altre intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
2. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione della L. Fall., articolo 24, e del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

Si evidenzia che quella proposta dal ricorrente e’ un’azione reale immobiliare relativa ad un bene situato in una circoscrizione diversa rispetto al tribunale che ha dichiarato il fallimento della societa’ originaria proprietaria del bene, azione per la quale sussiste la generale competenza del giudice del luogo dove e’ ubicato l’immobile.
La peculiarita’ dell’essere la proprietaria interessata da una procedura fallimentare non puo’ nella fattispecie incidere su detta regola, in quanto, avuto riguardo alla data in cui il fallimento e’ stato dichiarato (2004), deve trovare applicazione la formulazione originaria della L. Fall., articolo 24, che sottraeva alla competenza del tribunale fallimentare le azioni reali immobiliari.
Solo con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, la norma e’ stata modificata estendendo la competenza del tribunale ove era stato dichiarato il fallimento anche alle cause aventi ad oggetto azioni reali immobiliari, ma l’articolo 150 dello stesso decreto, conteneva una disciplina transitoria applicabile ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ed alle domande di concordato depositate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, prevedendo l’applicazione della disciplina anteriore, con la conseguenza che la L. Fall., articolo 24, nella sua versione originaria, conserva la sua originaria efficacia per i fallimenti dichiarati prima della novella. Ne’ su tale conclusione e’ destinata ad incidere la ulteriore novella di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007 (entrato in vigore il 1 gennaio 2008), che all’articolo 3 abrogava il comma 2 della L. Fall., articolo 24, nulla disponendo, tuttavia, circa il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150, che, per l’effetto, continuava e continua a spiegare i suoi effetti transitori e derogatori. Ed in effetti, per come chiarito dalle disposizioni transitorie dalle leggi che nel corso del tempo hanno novellato il Regio Decreto n. 267 del 1942, le procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, risultano tuttora regolate, ai sensi dell’articolo 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente. Assume, quindi, il ricorrente, che sulla scorta di tale quadro normativo, la competenza per la domanda proposta non poteva essere assegnata al Tribunale di Cosenza, risultando quindi la controversia correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Paola, nel cui circondario e’ ubicato il bene oggetto della domanda di usucapione.
Ad analoghe conclusioni e’ peraltro giunto il medesimo Tribunale di Paola in un altro giudizio che vede coinvolta la medesima curatela fallimentare, per il quale e’ stata affermata, proprio sulla scorta delle norme di diritto transitorio richiamate, la propria competenza per azioni di usucapione fatte valere nei confronti del fallimento.
3. Il motivo e’ fondato.
Pacifica la ricostruzione del quadro normativo e specificamente delle norme di diritto intertemporale dettate a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006, ritiene la Corte che non possa essere condivisa, proprio alla luce del tenore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150, la soluzione cui e’ pervenuta l’ordinanza impugnata.
Ed, infatti, una volta riaffermata la sottopozione della procedura fallimentare che ha interessato la societa’ nei cui confronti si agisce per l’accertamento dell’usucapione della proprieta’, alla disciplina previgente la riforma del 2006 (e senza che l’ulteriore novella del 2007 abbia innovato al riguardo), non appare suscettibile di trovare applicazione, come invece nella sostanza opinato dal Tribunale, la novellata previsione di cui alla L. Fall., articolo 24, che ha rimosso ogni limitazione alla competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento.
La vis actractiva della procedura concorsuale anche per l’azione in questa sede proposta si fonda in effetti sulla novellata previsione di cui al citato articolo 24, di guisa che, una volta ritenuto inapplicabile nella vicenda il testo scaturente dalla novella, resta ferma la necessita’ di applicare le ordinarie regole di competenza dettate per le azioni reali immobiliari.
Infatti, se l’articolo 24, funge da norma in grado di porre una deroga alle ordinarie regole di competenza, e’ al testo della norma applicabile alla procedura ratione temporis che occorre avere riguardo per stabilire se la controversia proposta risulti o meno attratta dal foro fallimentare, e pertanto, poiche’ nella specie alla procedura fallimentare continuano a trovare applicazione le norme previgenti, sulla scorta di queste resta esclusa la possibilita’ di radicare un’azione reale immobiliare dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Non coglie nel segno la deduzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui ad escludere la competenza del tribunale fallimentare, quella del Tribunale di Paola si radicherebbe su di una norma ormai abrogata da 10 anni alla data di introduzione del presente processo, dovendosi di converso osservare che e’ proprio la deroga alle regole ordinarie di competenza che si fonda su di una norma, e cioe’ il novellato articolo 24, che pero’ non e’ suscettibile di trovare applicazione per la procedura concorsuale oggetto di causa.
Ritiene pertanto il Collegio di dover dare continuita’ al principio affermato da Cass. n. 23513 del 19/11/2010 secondo cui nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e tuttora regolate, ai sensi dell’articolo 150 del predetto Decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprieta’ di un bene immobile acquisito al fallimento puo’ proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 619 c.p.c., essendo invece esclusa l’esperibilita’, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dalla L. Fall., articolo 26″.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

In motivazione e’ stato, infatti, osservato che ove la procedura di fallimento nel cui ambito sorga la controversia reale immobiliare sia gia’ parte prima del riferimento cronologico per l’entrata in vigore della novella del 2006, continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla legge fallimentare vigente prima delle modifiche apportatevi dal suddetto decreto, la quale esclude che una domanda di rivendicazione proposta da un terzo con riferimento a beni immobili acquisiti al fallimento possa essere ricondotta alla previsione della L. Fall., articolo 103, ancora limitata alle azioni di carattere mobiliare. Pertanto, in difetto di un’espressa previsione della legge fallimentare al riguardo, e’ quindi da ritenere che un’azione siffatta, esulante dalla speciale competenza del tribunale fallimentare (articolo 24, nel testo allora vigente), possa essere intrapresa nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione e, ricorrendone gli estremi, nella forma dell’opposizione di terzo a norma dell’articolo 619 c.p.c..
Ne’ appare idoneo a confortare la soluzione raggiunta dal Tribunale di Paola il richiamo al principio affermato da Cass. n. 13165/2016 che, oltre a non occuparsi specificamente delle azioni reali immobiliari intraprese in occasione di una procedura fallimentare, risolve il problema del rito applicabile ad una domanda comunque pacificamente rientrante nella competenza del giudice fallimentare sia prima che dopo la novella, ma non appare suscettibile di estensione ad una diversa domanda che invece subisce la vis actractiva fallimentare solo per effetto della riforma, le cui norme pero’ non sono invocabili per effetto della previsione dell’articolo 150 citato.
4. Peraltro depongono a favore della competenza del Tribunale di Paola anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta, avendo questi condivisibilmente richiamato il principio secondo cui in sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non puo’ essere fatta valere l’usucapione dell’immobile intestato al fallito, nella specie riconosciuta da quest’ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, e’ terzo, ne’ puo’ essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull’intervenuta usucapione, poiche’ la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito – che e’ invece parte necessaria nelle cause promosse ex articolo 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull’usucapione (Cass. n. 12736/2021).
In motivazione e’ stato puntualmente rilevato che l’accertamento dell’usucapione di beni gia’ avvenuta in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non puo’ avvenire nel contesto del procedimento di verifica fallimentare. Infatti, il sistema vigente consegna il compito di rendere opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprieta’ per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come l’ultimo proprietario del bene, in esito a un processo di cui sempre i detti soggetti si manifestano essere le parti necessarie. Quello della verifica fallimentare, per contro, e’ un processo che vede come parte necessaria non gia’ colui che e’ stato dichiarato fallito, nella specie, assunto nella veste di ultimo proprietario del bene fatto oggetto di rivendica per usucapione quanto invece la massa di creditori di quest’ultimo, come soggettivamente polarizzata nella persona del curatore. Inoltre, il procedimento di verifica fallimentare risulta in se’ stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere.
Ne deriva che anche per tali ulteriori ragioni si palesa l’erroneita’ della pronuncia impugnata, dovendosi pertanto cassare l’ordinanza impugnata ed affermare la competenza del Tribunale di Paola.
5. La regolamentazione delle spese del presente procedimento va riservata alla pronuncia definitiva del giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Paola, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge;
Spese al definitivo.

Terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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