Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7610.
Il cosiddetto termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (Nel caso di specie, relativo all’impugnazione di un’ordinanza ingiunzione prefettizia emessa a carico del ricorrente per violazione delle norme del Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile l’appello in quanto tardivo, aveva assunto, come rilevante ai fini della verifica del rispetto della tempestività del gravame, la data nella quale era avvenuta non già la pubblicazione della sentenza appellata, bensì solo il deposito della minuta, che ne aveva comportato l’inserimento nel registro cronologico, con assegnazione del relativo numero identificativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18586).
Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7610. Termine lungo per l’impugnazione della sentenza
Data udienza 13 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Rispetto del cosiddetto termine lungo per l’impugnazione della sentenza ex l’articolo 327 c.p.c. – Decorrenza dalla data di pubblicazione della pronuncia – Data di deposito della sola minuta quale mero atto interno all’ufficio – Data di inserimento del provvedimento nel registro cronologico – Irrilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5613/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14185/2017 del Tribunale di Roma depositata l’11 luglio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2022 dal relatore DARIO CAVALLARI;
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha impugnato davanti al Giudice di pace di Roma un’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Roma aveva contestato la violazione di norme del C.d.S..
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 80685 del 2012, ha accolto il ricorso, compensando le spese.
(OMISSIS) ha proposto appello che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14185 del 2017, ha dichiarato inammissibile perche’ tardivo.
– (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione stilla base di un motivo.
Parte intimata non ha svolto difese.
(OMISSIS) ha depositato memorie.
1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 132, 133 e 327 c.p.c., in quanto il Tribunale di Roma avrebbe errato nel ritenere tardivo, in conseguenza dell’avvenuto decorso del termine c.d. lungo di sei mesi ex articolo 327 c.p.c., l’appello proposto, con atto notificato il 27 maggio 2015, da (OMISSIS) contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 80685 del 2012 sul presupposto, infondato, che la decisione di primo grado fosse stata pubblicata il 31 dicembre 2012 quando, invece, in tale data era stata solo depositata dal giudice presso la cancelleria dell’ufficio.
Infatti, la data formale di pubblicazione ad opera della menzionata cancelleria era il 2 dicembre 2014 con la conseguenza che il gravame, notificato il 27 maggio 2015, sarebbe stato tempestivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’articolo 327 c.p.c., decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perche’ mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (Cass., Sez. 6-2, n. 18586 del 13 luglio 2018).
Nella specie, dalla documentazione agli atti, in particolare dalle risultanze della copia dell’o “Storico causa RG 94839/2011”, emerge, con riferimento allo svolgimento del giudizio di primo grado della controversia in esame, che il 18 dicembre 2012 era stato letto il dispositivo definitivo in udienza, che il 31 dicembre 2012 era stata depositato la minuta della sentenza e che, infine, il 2 dicembre 2014 era stata depositata la motivazione.
Emerge, quindi, che il 31 dicembre 2012 era avvenuta non la pubblicazione della sentenza appellata, ma solo il deposito della minuta, che ne aveva comportato l’inserimento nel registro cronologico, con assegnazione del relativo numero identificativo.
Il termine per proporre appello decorreva, pertanto, dal 2 dicembre 2014, giorno della formale pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 80685 del 2012, e, atteso che l’impugnazione era stata notificata il 27 maggio 2015, il termine di sei mesi per impugnare ex articolo 327 c.p.c., era stato rispettato.
2. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata con rinvio al Tribunale di Roma, altro giudice, il quale provvedera’ a decidere la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte;
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, altro giudice, il quale provvedera’ a decidere la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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