Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2022| n. 7974

Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia.

Data udienza 9 febbraio 2022. Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13861-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 169/2017 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 05/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) proponeva appello dinanzi il Tribunale di Crotone avverso la sentenza del giudice di pace di Ciro’, lamentando la nullita’ della decisione per l’incompetenza per valore del giudice adito, per la violazione delle norme sull’astensione, per ultra petizione sulla statuizione circa la domanda riconvenzionale, in quanto specificamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni. Nel merito la (OMISSIS) contestava la prova del credito oggetto di opposizione fondata solo sul parere di congruita’ espresso dal consiglio dell’ordine di appartenenza della controparte, e sulle spese.
2. Si costituiva (OMISSIS) deducendo l’inammissibilita’ del gravame.
3. Il Tribunale rigettava l’appello; preliminarmente evidenziava che la controversia traeva origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l’Avvocato (OMISSIS) aveva ottenuto l’ingiunzione di pagamento per onorari professionali dovuti dall’appellante in relazione all’attivita’ svolta nell’ambito di due procedimenti penali.
(OMISSIS) non aveva contestato l’an del credito ma ne aveva disconosciuto il quantum, censurando le voci “corrispondenza e sessioni” e “indennita’ accesso uffici”. Successivamente, l’appellante deduceva quale sopravvenienza fattuale l’intervenuta rinuncia al credito liquidato con il decreto ingiuntivo, formalizzata il 28 febbraio 2013 dalla controparte, rinuncia di cui forniva documentazione in copia ex articolo 345 c.p.c., comma 3.
Tale documento attestava la rinuncia dell’odierno dell’appellato alle somme indicate nei crediti ingiuntivi a titolo di compenso con riguardo all’esposto presentato nei suoi confronti dalla (OMISSIS). Tale documento conteneva non una dichiarazione confessoria, come indicato dall’appellante ma unicamente una volonta’ abdicativa dei diritti di credito scaturenti da una serie non specificata di procedimenti monitori con le conseguenze di cui all’articolo 1236 c.c.
Tale documento non era stato disconosciuto dalla difesa del (OMISSIS), quanto alla riferibilita’ della dichiarazione alla sua persona, ma unicamente quanto all’oggetto non rappresentato dal decreto ingiuntivo di specie. Cio’ premesso il Tribunale riteneva ammissibile il documento in quanto prodotto tempestivamente e riteneva che la remissione del debito comportasse la declaratoria della sopravvenuta estinzione limitatamente alle spettanze liquidate in favore del (OMISSIS) nel decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale, pur ritenendo provata la quantita’ e qualita’ del lavoro prestato dal (OMISSIS), statuiva che la somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto non era piu’ dovuta per remissione ex latere creditoris, riferibile anche alle spese del giudizio del procedimento monitorio ex articolo 633 c.p.c.
Infatti, l’avv.to (OMISSIS), come testualmente risultante dalla dichiarazione del 28/2/2013, si era impegnato ad accollarsi le spese dell’avvocato (OMISSIS) per i suddetti decreti ingiuntivi.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
5. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 1236 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 641 c.p.c., u.c.
Secondo il ricorrente la remissione del debito avvenuta con la dichiarazione rilasciata al 28 febbraio 2013 sarebbe stata erroneamente interpretata dal Tribunale di Crotone. Egli, infatti, non avrebbe rimesso il debito derivante dai decreti ingiuntivi emessi per il pagamento delle competenze professionali spettanti per l’attivita’ svolta ma avrebbe rinunciato esclusivamente alle spese e competenze liquidate per l’emissione di decreti ingiuntivi posto che la debitrice lo aveva denunciato al consiglio dell’ordine degli avvocati per l’abusivo frazionamento del credito per piu’ richieste giudiziali di adempimento. Dunque, vi sarebbe stata un’erronea applicazione dell’articolo 1236 c.c. non avendo il creditore rimesso il debito, ma solo rinunciato alle somme liquidate nei decreti ingiuntivi a titolo di spese del procedimento monitorio. L’errore consisterebbe nella confusione tra somme liquidate, ovvero spese e competenze della fase monitoria e somme ingiunte ovvero sorte capitale in ordine alle quali il ricorrente non ha mai rinunciato.
Il ricorrente riporta la dichiarazione del 28 febbraio 2013 che testualmente recita: con riguardo all’esposto presentato alla signora (OMISSIS) dichiara di essere disposto a rinunciare come in effetti rinuncia alle somme liquidate nei decreti ingiuntivi a titolo di compenso, cosi’ come i diritti di precetto, impegnandosi ad accollarsi personalmente le spese legali dell’avvocato (OMISSIS) dovute per detti decreti ingiuntivi e per gli atti di precetto. E’ evidente che la suddetta rinuncia riguarda solo le spese legali dei decreti ingiuntivi e dei precetti, facendo salvi i diritti spettanti per tutte le cause, ivi comprese quelle relative alle opposizioni a decreto ingiuntivo.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della prova documentale ex articolo 116 c.p.c.
La prova documentale rappresentata dalla dichiarazione del 28 febbraio 2013 sarebbe stato erroneamente valutata determinando un errore processuale.
2.1 I due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale non ha tenuto conto della precisazione contenuta nella dichiarazione di rinuncia ai compensi effettuata dal ricorrente in data 28 febbraio 2013. Nella seconda parte della suddetta dichiarazione, infatti, il (OMISSIS) ha specificato che la rinuncia aveva ad oggetto esclusivamente le spese legali – comprensive dei compensi – per i decreti ingiuntivi e i precetti, senza alcuna rinuncia alle somme di cui ai decreti ingiuntivi medesimi, pur sempre aventi ad oggetto crediti professionali.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto erroneamente che la rinuncia riguardasse anche le somme ingiunte pari a Euro 1230,35. Risulta evidente, pertanto, il travisamento della suddetta dichiarazione.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, e’ contraddetta da uno specifico atto processuale, cosi’ che, a differenza del travisamento del fatto, puo’ essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, Sent. n. 1163 del 2020).
3. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *