Il termine decadenziale per proporre ricorso è consustanziale

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 23 aprile 2019, n. 2582.

La massima estrapolata:

Il termine decadenziale per proporre ricorso è consustanziale, ed è tale da non ammettere dilazioni legate all’eventuale incompletezza della cognizione sugli atti del procedimento o sul contenuto integrale del provvedimento impugnato.

Sentenza 23 aprile 2019, n. 2582

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2016, proposto da
Gi. Zi., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Le., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
contro
Conservatorio Statale di Musica “Lu. Ca.” di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), è domiciliato ex lege;
nei confronti
El. Ri., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima n. 00503/2016, resa tra le parti, concernente l’impugnazione di una graduatoria d’istituto relativa al settore “Codi/02 – chitarra”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica “Lu. Ca.” di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte l’avvocato dello Stato Fa. To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR Sardegna notificato in data 17 giugno 2015, il prof. Gi. Zi. ha impugnato la graduatoria definitiva d’Istituto del Conservatorio Statale di Musica “Lu. Ca.” di Sassari per il settore disciplinare “CODI/02 – Chitarra”, pubblicata il 5/11/2012, prot. n. 4788, all’albo sul sito internet dell’ente, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione, lamentando che al prof. El. Ri., meglio classificato in graduatoria, era stato riconosciuto un punteggio per titoli di servizio in realtà non spettante.
Il ricorrente ha, inoltre, domandato il risarcimento del danno legato al mancato conferimento dell’incarico d’insegnamento.
Il T.A.R., con sentenza 9/6/2016, n. 503, ha dichiarato il ricorso tardivo sia con riguardo alla domanda impugnatoria, sia in riferimento a quella risarcitoria.
Avverso la sentenza ha proposto appello il prof. Zi..
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Conservatorio Statale di Musica “Lu. Ca.” di Sassari.
Con successiva memoria l’appellante ha ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 18/4/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso al T.A.R. nel dichiarare tardivo il ricorso.
Il giudice di prime cure infatti non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i seguenti fatti:
a) nell’impugnata graduatoria, valevole tre anni, ricorrente e controinteressato risultavano collocati rispettivamente al dodicesimo e all’undicesimo posto;
b) nel primo anno di vigenza della graduatoria (anno scolastico 2012/2013) nessuno dei due ha ottenuto alcun incarico di insegnamento;
c) solo a partire dall’anno scolastico successivo al prof. Ri. è stata conferita la docenza che ha poi conservato anche per il seguente anno scolastico 2014/2015;
d) durante tale ultimo anno il prof. Zi. ha occasionalmente appreso che in altra analoga procedura il controinteressato aveva dichiarato titoli di servizio non valutabili, per cui, a seguito di accesso, ha potuto appurare che anche in relazione alla procedura definita con la graduatoria oggetto di causa si era verificata la stessa situazione.
Alla luce degli indicati elementi risulterebbe evidente che:
a) sino all’anno scolastico 2013/2014, l’odierno appellante non avrebbe vantato alcun interesse ad agire, tenuto conto che né lui, né il controinteressato, erano collocati in posizione utile per poter accedere all’insegnamento;
b) la conoscenza dei vizi che rendevano illegittima la graduatoria sarebbe intervenuta solo a seguito dell’accesso agli atti, avvenuto durante l’anno scolastico 2014/2015, per cui solo da tale conoscenza avrebbe potuto iniziare a decorrere il termine per impugnare.
Da qui la tempestività del ricorso.
La doglianza è infondata.
La lesione della situazione soggettiva del prof. Zi., con il correlato interesse a ricorrere, devono ritenersi sorti con la pubblicazione della graduatoria nella quale egli figurava classificato dietro il controinteressato, senza che in contrario possa assumere rilievo la circostanza che nessuno dei due fosse collocato in posizione utile per ottenere un incarico di insegnamento.
Il conferimento della docenza, è dipeso, infatti, in via diretta e immediata dal posto occupato in graduatoria dal prof. Ri..
Né può sostenersi che il termine per impugnare dovesse farsi decorrere da quando l’appellante ha acquisito conoscenza della non valutabilità dei titoli di servizio dichiarati dal controinteressato.
Sul punto il Collegio non ha motivo di discostarsi dal prevalente e comunque preferibile orientamento giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo il termine per la proposizione dell’azione impugnatoria decorre dalla consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, mentre l’esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o di ulteriori atti del procedimento, consente di proporre motivi aggiunti nell’ambito dell’impugnazione già proposta.
Tale conclusione riposa sull’esigenza di certezza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale il termine decadenziale per proporre ricorso è consustanziale, ed è tale da non ammettere dilazioni legate all’eventuale incompletezza della cognizione sugli atti del procedimento o sul contenuto integrale del provvedimento impugnato (Cons. Stato, Sez. III, 11/1/2018, n. 140; Sez. V, 29/5/2017, n. 2533; 14/12/2011, n. 6543; Sez. VI, 14/6/2016, n. 2565; 29/12/2008, n. 6578; 3/10/2007, n. 5116; Sez. IV, 12/3/2018, n. 1532).
Pur non avendo l’appellante prospettato specifiche censure contro il capo di sentenza con cui è stata dichiarata tardiva anche l’azione risarcitoria, giova puntualizzare che pure questa risulta comunque intempestiva, essendo stata proposta oltre i centoventi giorni dalla conoscenza legale della graduatoria (art. 30 comma 3, c.p.a.).
La reiezione del motivo sin qui esaminato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, non consente di trattare i motivi con cui l’appellante ha riproposto le censure non affrontate dal giudice di primo grado.
Il ricorso va in definitiva respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Francesco Mele – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere

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