Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 luglio 2021| n. 25302.
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del “favor rei” il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato.
Sentenza|1 luglio 2021| n. 25302. Tempestività della proposizione della querela
Data udienza 1 aprile 2021
Integrale
Tag – parola: Tentato esercizio arbitrario ,delle proprie ragioni con violenza alle persone – Annullamento sena rinvio della sentenza in quanto l’azione penale in relazione al residuo reato non poteva essere esercitata per tardività della querela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS G. – rel. Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2020 della Corte di appello di Firenze;
esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dott. Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni del difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Tempestività della proposizione della querela
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado: a) dichiarando non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al concorso nel reato di cui all’articolo 393 c.p. (capo b) – cosi’ riqualificato all’esito del primo giudizio perche’ estinto per remissione della querela, revocando le statuizioni civili in favore di (OMISSIS); b) dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine alla medesima imputazione di cui al capo a-bis) parimenti riqualificata nei termini indicati – per tardivita’ della querela, revocando per l’effetto le statuizioni civili in favore di (OMISSIS); c) riducendo, infine, a mesi due di reclusione la pena irrogatagli in relazione al reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui agli articoli 56 e 393 c.p. (capo a) – fatto cosi’ riqualificato all’esito del primo giudizio in luogo della originaria contestazione formulata ai sensi degli articoli 56, 629 c.p. – con la concessione del beneficio della sospensione condizionale e la conferma delle statuizioni civili nei confronti di (OMISSIS).
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia censurando con un primo motivo violazioni di legge ex articolo 124 c.p. e vizi della motivazione in ordine alla questione della tempestivita’ della querela presentata dalla persona offesa (OMISSIS) il 18 aprile 2013, avuto riguardo: a) alla riqualificazione della iniziale contestazione di tentata estorsione nella diversa ipotesi delittuosa di cui agli articoli 56-393 c.p., in quanto commessa nel (OMISSIS) a seguito della modifica del capo d’imputazione da parte del P.M. dopo l’esame della persona offesa; b) alla incertezza nella esatta individuazione del giorno in cui l’imputato avrebbe proferito le contestate minacce alla persona offesa, atteso che quest’ultima in occasione del suo esame dibattimentale ha solo in via ipotetica fatto riferimento alla fine del mese di (OMISSIS); c) al carattere solo congetturale della ricostruzione che la Corte distrettuale ha offerto del momento dell’incontro avvenuto fra l’imputato e la persona offesa.
Nel caso in esame, peraltro, vertendosi in una situazione di incertezza sulla stessa data di consumazione del reato, piuttosto che sul momento di conoscenza dello stesso da parte della persona offesa, la databilita’ del fatto va individuata, secondo il principio del favor rei, al primo giorno di gennaio del 2013.
2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in merito alla configurabilita’ della richiamata fattispecie incriminatrice, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che l’imputato non aveva formulato sul punto alcuna obiezione, sebbene la difesa avesse offerto in sede di gravame una specifica ricostruzione del contenuto degli accordi fra le parti pattuiti in occasione dell’incontro avvenuto nel novembre del 2012, contestando l’attendibilita’ della versione ricostruttiva proposta dalla persona offesa e deducendo sia il fatto che alla stessa – come pure agli altri intervenuti – non venne prospettato in quell’occasione il pagamento dell’intera somma, sia la circostanza che l’importo spettante al (OMISSIS) avrebbe dovuto essergli corrisposto da altri (il (OMISSIS)) e non dal (OMISSIS).
2.2. Con il terzo motivo, infine, si denunciano gli stessi vizi in ordine al denegato riconoscimento delle circostanze generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 marzo 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 marzo 2021 il difensore, Avv. (OMISSIS), ha replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale ed insistito nell’accoglimento dei su indicati motivi di ricorso, eccependo altresi’ l’intervenuta prescrizione del reato nel dicembre 2020.
5. Con memoria del 24 marzo 2021 il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), ha illustrato una serie di argomentazioni in replica a quelle poste a sostegno dei motivi di ricorso ed ha concluso chiedendone il rigetto, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
Tempestività della proposizione della querela
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e ne determina l’accoglimento, con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue doglianze.
2. In ordine al profilo di doglianza attinente alla contestata tardivita’ della querela, emerge dalla motivazione della decisione impugnata che la persona offesa non ha con precisione individuato – salvo un generico riferimento al mese di gennaio del 2013, con una successiva indicazione presuntivamente correlata ad un arco temporale collocabile verso la fine di mese – il giorno in cui ebbe a verificarsi l’incontro nel quale sarebbero state proferite le espressioni minacciose oggetto dell’imputazione.
A fronte di un’imputazione modificata con riferimento proprio alla data di consumazione del reato (dal P.M. indicato come commesso nel gennaio del 2013, anziche’ nel novembre dell’anno precedente) e di un atto di querela presentato in data 18 aprile 2013, il fatto di reato avrebbe dovuto essere con certezza riferito ad una fase temporale non precedente la data del 18 gennaio 2013: cio’ non di meno, la sentenza impugnata solo in via congetturale ha ricostruito tale dirimente profilo di fatto, poiche’ ha ritenuto “plausibile” che i contatti fra le parti siano iniziati alla fine del mese di (OMISSIS), per esaurirsi di li’ a poco, sulla base di una mali che l’imputato avrebbe inviato – non e’ ben chiaro quando, ma “probabilmente dopo le feste” – al difensore della persona offesa, avanzandovi una proposta di pagamento a rate dell’importo dovuto, cui fece seguito il decorso di altro parimenti non precisato – lasso temporale per la comunicazione di tale proposta e l’assunzione della decisione, da parte della persona offesa, di incontrare l’imputato. Evento, questo, ulteriormente seguito dal conferimento del mandato al difensore, al fine di intraprendere una trattativa con la controparte per cercare di ottenere il pagamento del suo compenso, che per le caratteristiche – non particolarmente complicate – della questione da risolvere sarebbe continuata nel mese di febbraio 2013.
Una ricostruzione, quella dalla Corte distrettuale delineata nei termini dianzi esposti, che e’ stata solo ipoteticamente formulata, senza stabilire con certezza quando si sarebbe verificato l’incontro fra le parti e senza escludere, logicamente, la possibilita’ di una versione alternativa della vicenda storico-fattuale, basata, di contro, su una continuita’ temporale fra la conoscenza della proposta da parte della persona offesa ed il conseguente incontro con l’imputato.
Tempestività della proposizione della querela
Per superare l’incertezza in ordine alla corretta datazione dell’incontro la decisione impugnata ha affermato che l’imputato, per sostenere la tardivita’ della querela, avrebbe dovuto assolvere l’onere di allegazione degli elementi dimostrativi della correlata eccezione (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170), senza avvedersi, tuttavia, che tale principio di diritto e’ stato enunciato con riferimento all’ipotesi in cui la situazione di incertezza riguardi il solo momento in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza del reato e ne abbia avuto contezza in relazione a tutti i suoi elementi, laddove nel caso di specie tale incertezza investe la esatta individuazione della stessa data di consumazione del reato, con riferimento alla corretta individuazione del momento di percezione delle contestate frasi minacciose.
A tal riguardo soccorre, di converso, il principio di generale garanzia a tutela dell’imputato, avendo questa Suprema Corte stabilito il principio secondo cui, ai fini della valutazione della tempestivita’ della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del “favor rei” il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato (Sez. 3, n. 51448 del 17/07/2019, P., Rv. 277584; per un’analoga formulazione del principio in tema di prescrizione del reato, v. Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900), con la conseguente individuazione del momento consumativo del reato alla data del 1 aprile 2013, cui ha tardivamente fatto seguito, per effetto della disposizione di cui all’articolo 124 c.p., comma 1, la presentazione dell’atto di querela il 18 aprile di tale anno.
3. S’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ l’azione penale in relazione al reato di cui al capo A) non poteva essere esercitata per difetto di tempestivita’ della querela, con la conseguente revoca delle statuizioni decisorie formulate agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’azione penale in relazione al residuo reato di cui al capo A) non poteva essere esercitata per tardivita’ della querela. Revoca le statuizioni civili.
Tempestività della proposizione della querela
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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