Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
Sentenza 4 settembre 2019, n. 22092

 

Massima estrapolata:

Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini.

Sentenza 4 settembre 2019, n. 22092

Data udienza 8 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16378-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2320/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’improcedibilita’ o rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) e’ altresi’ presente con delega dell’Avvocato (OMISSIS), nuovo difensore costituito con procura speciale non notarile, per tre delle parti ricorrenti, sulla questione della procura la Corte si riserva; l’Avvocato (OMISSIS) chiede di depositare delega e ricorso con procura in calce notificate all’INPS il 17/6/2015, la Corte si riserva sulla produzione odierna;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si oppone alla produzione e chiede il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), la (OMISSIS) ( (OMISSIS) s.r.l.). Premettendo di essere conduttori di unita’ immobiliari site in (OMISSIS), originariamente di proprieta’ dell’I.N.P.S. e poi trasferite alla (OMISSIS) ai fini della loro dismissione, assumendo l’avvenuta stipula di rispettivi contratti preliminari di compravendita in ragione dell’avvenuta accettazione della proposta ad essi indirizzata dall’I.N.P.S. nel settembre del 2006, chiesero, a seguito del rifiuto dell’I.N.P.S. di stipulare gli atti definitivi di compravendita, la pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 c.c., che tenesse luogo dei contratti non conclusi.
Il Tribunale di Milano rigetto’ le domande. Secondo il giudice di primo grado, pur dovendo ritenersi che le parti avevano concluso contratti preliminari di compravendita degli immobili (in quanto la lettera inviata agli attori dall’I.N.P.S. doveva ritenersi una proposta irrevocabile di vendita, tempestivamente accettata dai destinatari), non poteva tuttavia riconoscersi la tutela ex articolo 2932 c.c. in quanto i preliminari non avrebbero contenuto i dati catastali necessari per individuare gli immobili ne’ sarebbero stato indicato con certezza il prezzo degli stessi.
2. – Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Milano confermo’ la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale, pur ritenendo chiaramente evincibili dagli atti prodotti sia i dati catastali degli immobili sia il prezzo degli stessi, ritenne tuttavia che la proposta indirizzata dall’I.N.P.S. ai conduttori aveva dato luogo non gia’ ad un diritto di opzione, ma ad una mera prelazione e, percio’, ad un diritto condizionato al mancato mutamento della proposta. E poiche’, nella specie, dopo l’accettazione dei conduttori era intervenuto il Decreto Ministeriale 13 aprile 2007 che aveva riclassificato gli immobili qualificandoli “di pregio”, con conseguente determinazione di maggior prezzo, era venuto meno il valore della proposta e non poteva addivenirsi al trasferimento coattivo della proprieta’ degli immobili.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’I.N.P.S., in proprio e nella qualita’ di successore ex lege di (OMISSIS) s.r.l..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Osserva la Corte come sia preliminare, rispetto all’esame di ogni altra questione, il rilievo dell’improcedibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, per la mancata osservanza – da parte dei ricorrenti – dell’onere di depositare, nella cancelleria della Corte, l’originale del ricorso entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ stato proposto.
Va in proposito osservato che l’onere di depositare l’originale del ricorso con la relata di notifica – posto dall’articolo 369 c.p.c., comma 1, – trova la sua ratio nella necessita’ di consentire alla Corte di verificare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestivita’ che sotto il profilo dell’esistenza di una valida procura speciale.
Tale finalita’, di carattere pubblicistico, non e’ disponibile dalle parti; cosicche’ la improcedibilita’ non puo’ essere superata in ragione della condotta della parte intimata che si sia costituita con controricorso senza nulla eccepire, essendo al contrario la detta improcedibilita’ rilevabile d’ufficio.
La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, ha costantemente statuito che il ricorso per cassazione e’ improcedibile quando di esso sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata, e non l’originale (Cass. Sez. Un., n. 9861 del 10/10/1997; conf. Cass., Sez. 6 – L, n. 15544 del 17/09/2012); ed ha precisato che l’omesso o tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla sua notifica comporta l’improcedibilita’ dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’articolo 156 c.p.c. – di non rilevabilita’ della nullita’ di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. Sez. 6 -2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 – 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013; Cass., Sez. 2, n. 15624 del 18/09/2012).
E’ stato anche precisato che il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell’originale notificato, non ne comporta l’improcedibilita’ solo ove quest’ultimo sia depositato separatamente, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica ex articolo 369 c.p.c., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilita’ mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 870 del 20/01/2015).
Nella specie, dall’esame della nota di deposito redatta dalla cancelleria il 6/7/2015, risulta che i ricorrenti hanno depositato, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, solo una velina (copia fotostatica) del ricorso. Tale copia e’ priva sia della procura speciale che della relata di notifica.
Cio’ rende evidentemente quanto depositato inidoneo ad assicurare la finalita’ cui si ispira la norma, come sopra ricordata.
Va peraltro osservato che il difensore dei ricorrenti ha attestato, in calce alla copia depositata, l’impossibilita’ di depositare l’originale del ricorso, in quanto lo stesso – alla data del 6/7/2015 – non era stato ancora restituito dall’Ufficio U.N.E.P. di Milano; e che lo stesso difensore ha depositato l’originale del ricorso nella pubblica udienza, prima dell’inizio della relazione della causa.
Orbene, va considerato che l’affermata impossibilita’ di tempestiva produzione dell’originale del ricorso con le relate di notifica ben avrebbe potuto (purche’ adeguatamente provata) essere posta a fondamento di una istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2.
E infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l’applicabilita’ dell’istituto della rimessione in termini di cui all’articolo 153 c.p.c., comma 2, (come novellato dalla L. n. 69 del 2009) al giudizio di cassazione, ove sussista in concreto una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018).
Nella specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto produrre l’originale del ricorso nel termine di legge per causa ad essa non imputabile (non e’ sufficiente, al tal fine, una mera asserzione della parte); non ha indicato e dimostrato la data in cui l’Ufficio U.N.E.P. ha restituito l’atto; non ha fornito alcuna spiegazione circa le ragioni del deposito di esso solo alla pubblica udienza, dopo ben tre anni e mezzo dall’iscrizione del procedimento.
Ove la parte avesse allegato e provato l’impossibilita’ di depositare l’originale del ricorso prima del momento in cui l’ha depositato, essa avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, che invece non ha chiesto.
Non avendo la parte chiesto ed ottenuto la rimessione in termini, il deposito tardivo del ricorso non vale a sanare la improcedibilita’ gia’ maturata, che e’ divenuta definitiva.
Sul punto, va enunciato, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:
“Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto) comporta l’improcedibilita’ dello stesso, che e’ rilevabile d’ufficio e non e’ esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, puo’ evitare la declaratoria di improcedibilita’, chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini”.
2. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento dei motivi.
Alla declaratoria di improcedibilita’ segue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
3. – Parte ricorrente e’ tenuta a versare – ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

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