Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30315. In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30315. In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere...

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21935. Cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito e ricorso per Cassazione
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21935. Cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito e ricorso per Cassazione

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui...

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21183. L’omesso esame di elementi istruttori e ricorso per Cassazione
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21183. L’omesso esame di elementi istruttori e ricorso per Cassazione

L’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 novembre 2015, n. 23784. La denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti dei proprio convincimento. Ne consegue che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dai giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente dei mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione dei procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Non assume rilevanza, invece, la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità dei giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice dei merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Una simile revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione dei giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, estranea alla funzione attribuita dall’ordinamento al giudice di legittimità. In concreto il ricorrente, piuttosto che denunciare specificamente un vizio di motivazione nei termini indicati, si limita a prospettare una non consentita diversa ricostruzione dei medesimi fatti mediante la differente valutazione delle risultanze processuali

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 novembre 2015, n. 23784 Svolgimento del processo 1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 12/5/2009, confermava la sentenza del giudice di prime cure che, accogliendo la domanda avanzata da M.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.a., aveva dichiarato che le lesioni (periartrite cronica scapolo omerale...