La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alla altre parti – comporta che: la notifica della sentenza fatta al procuratore, sia idonea a far decorrere il termine per l’impugnativa nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale dell’incapace);...
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 14 giugno 2017, n. 14806
Il condominio non può arrogarsi il diritto di eseguire lavori di costruzione di una botola di accesso per il sottotetto, quando quest’ultimo è di proprietà esclusiva di un condomino che ha un suo apposito accesso Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 14 giugno 2017, n. 14806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 novembre 2015, n. 23392. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 novembre 2015, n. 23392 Svolgimento del processo Il Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA, già s.p.a. Credito Fonadiario, agiva nei confronti del notaio C.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere il notaio stipulato contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta sull’appartamento in (omissis) ,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 39. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 39 Svolgimento del proceso 1– Il Comune di Mortegliano ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19533. L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c. p. c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19533 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21.7.2009, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con atto notificato il 9.4.2002 dai procuratori di B.C., deceduto l’11.8.95, contro la sentenza del tribunale che aveva respinto l’opposizione del C. al decreto ingiuntivo con...