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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 16 aprile 2014, n. 8833. L'esistenza di ingenti disponibilità economiche risultante da conto corrente costituisce di per sé elemento di prova grave, precisa e concordante, tale da giustificare il ricorso dell'ente impositore all'avviso di accertamento

Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza del 16 aprile 2014, n. 8833 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7719-2009 proposto da: VG MM elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 98 del 16 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge di stabilità 2014)

Sentenza  98/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 26/02/2014    Decisione  del 09/04/2014 Deposito del 16/04/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 17 bis del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell’art. 1, c. 611°, lett. a), n. 1, della legge 27/12/2013, n....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 aprile 2014, n. 7609. L'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata e il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che esercita attivita' di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni

suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 2 aprile 2014, n. 7609 Integrale IRAP – Obbligo di corrispondere l’imposta – Esclusione – Solo per il professionista che opera senza dipendenti e con risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento della professione REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3954. La definizione agevolata della lite in tema di imposta di registro non è possibile qualora non emerga alcuna maggiore imposta da pagare rispetto a quella assolta in sede di registrazione degli atti

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 19 febbraio 2014, n. 3954 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere Dott....

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Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 7 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38

Sentenza  80/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore FRIGO Camera di Consiglio del 12/03/2014    Decisione  del 07/04/2014 Deposito del 08/04/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 10 ter del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74. Massime: Atti decisi: ordd. 211 e 274/2013 SENTENZA N. 80 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE...