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Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza del 16 aprile 2014, n. 8833

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7719-2009 proposto da: VG MM elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce; – RICORRENTI –

CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PATTI; – INTIMATI –

NONCHÉ DA: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE CONTRO VG e MM elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

-avverso il provvedimento n. 129/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 30/09/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi MM e VG hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, avverso sentenza della CTR Sicilia, sez. staccata Messina, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso avvisi di accertamento IRPEF, ILOR , CSSN e tassa per l’Europa, riducendo del 70% il reddito accertato; la pretesa impositiva scaturiva da una verifica svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della ” MG srl” (della quale la M era socia), nel corso della quale i verificatori avevano eseguito accertamenti sui c/c bancari intestati ai contribuenti; in particolare la CTR, rigettata la richiesta di nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione e per illegittima acquisizione di dati bancari, rilevava che gli accertamenti in questione erano basati esclusivamente sulle movimentazioni bancarie, che tuttavia, non essendo accompagnate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, costituivano presunzioni semplici ma non potevano assurgere al rango di prove; ciò nonostante, la CTR affermava di non potere escludere del tutto l’esistenza di un maggior reddito imponibile, e riteneva equo ridurre del 70% i redditi accertati. L’Agenzia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i PRIMI TRE MOTIVI del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, con riferimento ai nn. 1), 3) e 5) dell’art. 360, in quanto il giudice tributario, pur ritenendo inidonee le espletate indagini bancarie a sorreggere l’accertamento, ha determinato in via equitativa, senza alcuna ulteriore motivazione e senza basarsi su altre prove, il reddito dei contribuenti nel 30% dell’accertato. La censura è fondata, in riferimento all’art. 360 cpc n. 5.

La motivazione della sentenza è infatti incongrua, in quanto, da un lato, svaluta completamente la rilevanza degli accertamenti bancari, e, dall’altro, ridetermina, proprio sulla base dei dati bancari, il reddito dei contribuenti nel 30% di quanto accertato dall’Ufficio.

Con il QUARTO MOTIVO i ricorrenti principali hanno dedotto la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, dolendosi del rigetto del motivo di appello con il quale avevano censurato la mancata allegazione agli accertamenti impugnati del richiamato pvc a carico della società MG srl. Siffatto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato l’esatto tenore del motivo di appello disatteso dalla Commissione tributaria regionale.

Con il ricorso incidentale l’Agenzia, denunziando vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che la CTR ha illogicamente ritenuto che gli elementi forniti dall’Ufficio (in particolare i dati risultanti dai c/c bancari) non fossero sufficienti a giustificare l’accertamento, senza considerare che l’esistenza di ingenti disponibilità economiche risultanti dai c/c costituiva, di per sé, elemento di prova grave, precisa e concordante, tale da giustificare il ricorso al metodo di accertamento concretamente utilizzato. Il motivo, ammissibile in quanto è ravvisabile -nella parte finale del mezzo- il momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis, è fondato. Sussiste, invero, il denunziato vizio di motivazione illogica, considerato che la valutazione del giudice di merito riguardo al valore al più indiziario degli accertamenti bancari appare gravemente erronea. In conclusione, pertanto, vanno accolti i primi tre motivi del principale ed il motivo di ricorso incidentale, mentre va dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il quarto; accoglie il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2014.

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