La sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione. Sentenza 28 luglio 2017, n. 18743 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 7.5.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2182 del 22.11.12...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19308. In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta' e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra' effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche' la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19308 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2014, n. 14767. Nei termini a ritroso, come per esempio quello relativo al deposito della memoria di parte, in caso di coincidenza con un giorno festivo, lo spostamento della scadenza al primo giorno non festivo opera in modo «speculare» rispetto ai termini a decorrenza successiva.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2014, n. 14767 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...