L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. Nella specie, la mancanza di energia...
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Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 febbraio 2017, n. 6635
La situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE...
In tema di furto applicata la scriminante dello stato di necessità: nel caso di specie il furto ha avuto per oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel del valore complessivo di quattro euro; l'imputato ha pagato alle casse soltanto una confezione di grissini ed ha nascosto gli altri generi alimentari sotto la giacca. Risulta altresì dalla lettura delle sentenze di merito, come l'imputato fosse soggetto privo di dimora e di occupazione. La condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità. L'accertamento, in sede di legittimità, dell'esistenza di una causa di giustificazione impone l'annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 maggio 2016, n. 18248.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 maggio 2016, n. 18248 Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova dei 24.10.13 che condannava alla pena di giustizia, previa concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n°4 c.p. con giudizio di equivalenza sulla recidiva, O.R.,...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4163. L'esimente dello stato di necessità richiede la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata dalla indilazionabilità e dalla cogenza tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 gennaio 2015, n. 4163 Fatto e diritto Con sentenza in data 7/5/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Forlì,in data 23.11.09,nei confronti di G.I.,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.61 n.5-624 bis CP.per essersi impossessato della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48430. L'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione. Orbene, nel caso in oggetto, non vi sono spazi per sostenere che l'imputato abbia ragionevolmente ritenuto di versare in una situazione siffatta, laddove – come bene evidenziato dal giudice di primo grado – prima di allontanarsi dal domicilio per recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale, l'imputato contattava i Carabinieri al numero 112 e la centralinista lo avvisava che, allontanandosi dall'alloggio, egli avrebbe commesso il reato di evasione; ciò nonostante il ricorrente poneva in essere la condotta integrante il reato ex art. 385 cod. pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48430 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 dicembre 2012, la Corte d’appello di Ancona ha riformato solo in punto di pena la sentenza del 22 agosto 2012, con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato B.D. in relazione al reato di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 ottobre 2014, n. 45068. Non ricorre lo stato di necessità rilevante ex art. 54 cod. pen. in presenza della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente. In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 ottobre 2014, n. 45068 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2010, con la quale il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 43078. Le condizioni per il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. che, per l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP, ricorre solo in presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Questa conclusione rimane ferma anche nell'ipotesi di occupazione di un alloggio da parte di donna in gravidanza con rischio di aborto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 43078 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10.07.2008, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, all’esito del disposto giudizio abbreviato, dichiarava C.E. responsabile del reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e la condannava alla pena...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266. In tema di violazione del codice della strada relativo a violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare; invocata l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere. Per la Cassazione l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266 Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell’art. 173...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 settembre 2014, n. 2012. In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di viola ione dell'ari. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consulta come medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'ari. 4 della legge n. 689 del 1981 – l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 settembre 2014, n. 20121 Motivi della decisione 1. Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce: «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 C.P.C.)». Rileva il ricorrente che dal referto prodotto in giudizio risultava, a seguito della ecografia effettuata,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 settembre 2014, n. 36715. Il delitto di maltrattamenti di animali è a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrita' e della vita dell'animale sia tenuta per crudelta', e a dolo generico quando essa sia tenuta, come nel caso in esame, senza necessita' e che nel concetto di necessita', la cui ricorrenza esclude la configurabilita' del reato, sia compreso lo stato di necessita' di cui all'articolo 54 c.p., e ogni altra situazione che renda indispensabile la realizzazione di una condotta lesiva per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Ne consegue come la nozione di necessita' rilevante ai sensi dell'articolo 544 ter c.p. (cosi' come per l'omologa fattispecie di cui all'articolo 544 bis c.p.) non sia pienamente sovrapponibile allo stato di necessita', previsto dall'articolo 54 c.p..
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 settembre 2014, n. 36715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere...
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