Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 ottobre 2017, n. 45550. La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 ottobre 2017, n. 45550. La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo

La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo. Di conseguenza anche il termine perentorio per la decisione resta sospeso, come avviene, in generale, per i termini processuali...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 4 gennaio 2017, n. 95
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 4 gennaio 2017, n. 95

L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei...

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Rimessa alle S.U. la questione dell’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali dei giudizi aventi ad oggetto l’insinuazione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Corte di Casaszione, sezione I, sentenza 4 maggio 2016, n. 8792.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 maggio 2016, n. 8792 Ordinanza interlocutoria 1) La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13.10.012 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.G. e S. contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. da essi proposta per ottenere l’ammissione allo stato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632. La sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. La sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa, per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che “… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”. La non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16. Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali – idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E – nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso...