Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 novembre 2015, n. 24099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2015, n. 15366. In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento dei giudice, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, esclusivamente nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’. Questa Corte ha, invero, piu’ volte chiarito, al riguardo, che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed e’ censurabile, quindi, in sede di legittimita’, solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2015, n. 15366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272. In tema di separazione personale, in caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, l’ammontare dell’assegno di mantenimento non dev’essere sempre e comunque proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097. La norma di cui agli artt. 2 e 4 della 1. n. 182 del 1984 che prevede la regola della caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, produce effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determina una soluzione di continuità costituzionalmente non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso. Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. La sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale è produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost. La coppia ha diritto di conservare il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8097 Fatto e diritto A. B., unito in matrimonio con A. A., aveva proposto domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna. Disposta la rettificazione con modifica del prenome in A., nella sentenza è stato ordinato all’ufficiale di stato civile...