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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2014, n. 10662. La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; pertanto, per il rispetto di tale incombente e' sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita', il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.; sicche', non essendo richiesta l'osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e' pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, perche', anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 maggio 2014, n. 10662 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. MANCINO Rossana –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528. Legittima la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei confronti di un portalettere che si è rifiutato di sostituire un collega assente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 26 agosto 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata in data 13 ottobre...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2013, n. 17316. In tema di contestazione disciplinare

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  15 luglio 2013, n. 17316 Svolgimento del processo A..T. ha chiesto che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Rete Ferroviaria Italiana a seguito di contestazione disciplinare del 19.7.2001, con la quale gli era stato addebitato di essere venuto meno ai suoi compiti di Direttore del Museo di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2013, n. 7318. E’ legittima la sanzione disciplinare inflitta al macchinista che rifiuti di procedere all’avvio del treno, causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza, opponendo la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti in violazione della normativa anti infortunistica.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 22 marzo 2013, n. 7318 Svolgimento del processo Con sentenza dell’8 ottobre 2003, il Tribunale di Livorno dichiarava la illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate a C. F. e L.G. dal datore di lavoro (Trenitalia s.p.a.) il 3 maggio 2000. Ai due dipendenti era stata irrogata una sanzione conservativa...