Consiglio di Stato sezione VI sentenza 8 agosto 2014, n. 4237 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.Ba., con domicilio eletto presso lo studio...
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2014, n. 10662. La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; pertanto, per il rispetto di tale incombente e' sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita', il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.; sicche', non essendo richiesta l'osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e' pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, perche', anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 maggio 2014, n. 10662 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. MANCINO Rossana –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4724. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato ove il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 febbraio 2014, n. 4724 Svolgimento del processo Con sentenza in sede di rinvio del 11.3.2011, la Corte di appello di Roma dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a D.C.C. il 29.4.2004 e condannava la s.p.a. Banca Monte Paschi di Siena a reintegrare il predetto nel posto di lavoro...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528. Legittima la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei confronti di un portalettere che si è rifiutato di sostituire un collega assente
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 26 agosto 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata in data 13 ottobre...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2013, n. 17316. In tema di contestazione disciplinare
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2013, n. 17316 Svolgimento del processo A..T. ha chiesto che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Rete Ferroviaria Italiana a seguito di contestazione disciplinare del 19.7.2001, con la quale gli era stato addebitato di essere venuto meno ai suoi compiti di Direttore del Museo di...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2013, n. 7318. E’ legittima la sanzione disciplinare inflitta al macchinista che rifiuti di procedere all’avvio del treno, causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza, opponendo la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti in violazione della normativa anti infortunistica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 22 marzo 2013, n. 7318 Svolgimento del processo Con sentenza dell’8 ottobre 2003, il Tribunale di Livorno dichiarava la illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate a C. F. e L.G. dal datore di lavoro (Trenitalia s.p.a.) il 3 maggio 2000. Ai due dipendenti era stata irrogata una sanzione conservativa...