Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2014, n. 12056. In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (articolo 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verita' reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verita' dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non puo' essere applicata. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto che la concreta individuabilita' dei soggetti diffamati non sia derivata dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima (nella specie, lettera di chiarimenti fornita dal Provveditore agli studi al Procuratore della Repubblica)".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2014, n. 12056 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11698. Ridotto il risarcimento del danno subito da chi partecipa, volontariamente, anche se come passeggero, ad una gara automobilistica non autorizzata. Pertanto, tagliato il 50% l'indennizzo dovuto dall'assicurazione ai parenti del terzo trasportato deceduto a seguito del ribaltamento della vettura

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 maggio 2014, n. 11698 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa di assicurazione sanzionata dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria). Sulla base di tali elementi si può, infatti, fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio causato dal comportamento collusivo. Il problema del rapporto tra l'intesa illecita ed i contratti a valle va risolto, secondo la citata giurisprudenza, nel senso dell'inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova il suo momento di realizzazione appunto nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale, cioè di colui che, acquistando il prodotto, chiude la catena che inizia con la produzione del bene. In altri termini, “il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, impugnato senza successo innanzi al giudice amministrativo (sentt. n. 6139/2001 TAR Lazio e n. 2199/2002 Cons. Stato), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionava un largo numero di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11361. Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, e' da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, puo' avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacita' di lavoro specifica, se essa e' di una certa entita' e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita' (cosiddette micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), e' possibile presumere che anche la capacita' di guadagno di una vittima che eserciti gia' attivita' lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura – peraltro non necessariamente in modo proporzionale – salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria, deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, e' onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non puo' esercitare il potere di cui all'articolo 1226 c.c. perche' esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11361 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 22 maggio 2014, n. 11363. In tema di responsabilità medica da omessa diagnosi di neoplasia mammaria maligna. Concorso di colpe tra la struttura, che si avvale di un medico imperito, ed il medico stesso che omette di approfondire le analisi e di dare una diagnosi corretta.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del  22 maggio 2014, n. 11363   Svolgimento del processo   1. Con citazione del 25 ottobre 1995 S.E. convenne dinanzi al tribunale di Roma la società Centro e chiedeva che fosse accertata la responsabilità professionale per la ritardata diagnosi del tumore mammario, con la condanna al risarcimento...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814. Condannato il Comune a pagare, in primo grado, la somma di € 250.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno subito da un cittadino per essere stato iscritto nel registro degli indagati ed aver ricevuto la notifica di un avviso di garanzia a causa del comportamento colposo dell'ente locale, che aveva trasmesso alla Procura della Repubblica i suoi dati anagrafici, anziché quelli del suo omonimo effettivamente coinvolto nell'indagine penale. Riformata la sentenza in appello, tenuto conto del breve lasso di tempo (di soli 16 giorni) intercorso fra l'iscrizione del leso nel registro degli indagati e la rettifica operata dalla Procura e della natura dei reati che gli erano stati contestati (lesioni personali e danneggiamento per aver dato uno schiaffo ad un conoscente, procurandogli la rottura degli occhiali), veniva liquidato il danno, in via equitativa, nella misura di € 16.000 oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda. Respinto il ricorso in cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: 1) La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21.4.2011, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di San Ferdinando di Puglia contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’appellante a pagare...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11346. Un bimbo scivolò e cadde all'interno del parco divertimenti e i genitori lamentando la mancanza di personale addetto a controllare l’accesso degli utenti con richiesta di risarcimento del danno convennero in giudizio la società che gestiva tale parco. Per la Cassazione salire su un gonfiabile galleggiante non può ritenersi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 maggio 2014, n. 11346 Svolgimento del processo 1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 maggio 2014, n. 10629. In tema di danni imputabili all’attività dei medici dipendenti di una U.S.L. poi disciolta ex lege e quindi di responsabilità ex contractu, i crediti risarcitori vanno richiesti nei confronti della Gestione liquidatoria della medesima U.S.L.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 maggio 2014, n. 10629 Fatto e diritto I FATTI. 1) IL PROCEDIMENTO 22759/2007 (+ 26526 e 27732/2007). S.A. , in proprio e quale tutrice provvisoria della figlia M.A. , nell’evocare in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Regione Piemonte, il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 10524. Il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 10524   Ritenuto in fatto In data (omissis), alle ore 19 circa, si verificò, nel Comune di Corno, un sinistro stradale tra il motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R.L. , assicurato con la Fondiaria-Sai. A seguito delle lesioni riportate il...