Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20006. Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135, n. 3, c.c., l’obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che...
Tag: riparto spese condominiali
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3626. La dedotta mancata comunicazione delle deliberazioni assembleari del Condominio, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, puo’ essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’articolo 1137 c.c., ma non comunque motivo di invalidita’ da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti. Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla...
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, . Il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il ripristino dei pilastri e delle colonne di scarico se non ne dimostra l’urgenza e l’indifferibilità.
Il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il ripristino dei pilastri e delle colonne di scarico che insistono su una cantina di sua proprietà, per rimediare all’inerzia dell’amministratore, se non ne dimostra l’urgenza e l’indifferibilità. Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27235 Data udienza 5 ottobre 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 agosto 2017, n. 20218
Ai fini della ripartizione delle spese condominiali, i valori proporzionali desumibili dalla tabella generale di proprietà sono utilizzati anche per derivarne tabelle ulteriori, utili a ripartire le spese per beni e servizi comuni in relazione all’uso di ciascun condomino. Per cui, con riguardo al rifacimento di balconi, non viola le regole del riparto millesimale il...
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 4 ottobre 2016, n. 19797
In tema di condominio di edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento, e la tabella che li esprime è soggetta a emenda solo in relazione a errori, di fatto e di...
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 4 agosto 2016, n. 16321
In presenza di una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, predisposta dal venditore-costruttore ed accettata dagli acquirenti nei singoli contratti di vendita, puo’ sostenersi l’applicabilita’ delle norme del Codice del consumo, e quindi valutarsi la pattuizione alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2016, n. 1548. In tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in “subiecta materia”, determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 gennaio 2016, n. 1548 Considerato in fatto C.M. , condomino dell’edificio di via (omissis) opponeva, con rituale citazione, il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 253/2001 emesso dal Tribunale di Roma. Con tale provvedimento monitorio veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 21.251.202 asseritamente dovuta per oneri condominiali...