L’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice e non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa...
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Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 novembre 2017, n. 5282. L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione
L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve: derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo ciò ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto...
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5157. L’errore di fatto è configurabile in ordine a documenti e ad atti processuali, ma solo nell’attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice
L’errore di fatto è configurabile in ordine a documenti e ad atti processuali, ma solo nell’attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, giacché l’errore di interpretazione e di valutazione dei fatti è errore di diritto nei cui confronti è, appunto, inammissibile la revocazione stessa Sentenza...
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 21 settembre 2017, n. 4407. L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ.
L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 maggio 2017, n. 2194
Nel processo amministrativo l’errore di fatto revocatorio può configurarsi solo con riferimento all’attività, compiuta dal giudice, di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non ricorre, quindi, nell’ipotesi...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 aprile 2017, n. 1610
L’errore revocatorio è, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purchè risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 gennaio 2017, n. 8
E’ configurabile l’errore di fatto revocatorio in tutti quei casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 gennaio 2017, n....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 ottobre 2016, n. 4202
L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5657. Il ricorso per revocazione non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, tanto che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente. Ne deriva che esso per definizione postula che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, trasformandosi, altrimenti, il rimedio revocatorio in un ulteriore grado di giudizio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5657 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2015, proposto dalla Si. S.r.l. ed altri (…); contro La Regione Campania; per la revocazione...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 652. L'art. 395, n. 4, c.p.c. ammette il ricorso per revocazione, per errore di fatto, qualificando tale ipotesi nel caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa o la cui inesistenza la cui è positivamente stabilita. Non rientra in tale definizione, il concetto di "principio di prova", che non rappresenta, di per sé, alcun fatto suscettibile di dimostrare e/o produrre effetti giuridici, bensì soltanto un elemento sottoposto al giudice a supporto della domanda e che la parte ritiene possa dare un contributo ad assolvere l'onere della prova che incombe su di essa. Il "fatto" che la norma definisce come oggetto dell'errore revocatorio deve invece sostanziarsi in un accadimento la cui esistenza o inesistenza è già emersa nel processo che l'errore impedisce al giudicante di percepire
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2013, proposto da: An.Im. e Ma.R.Im., rappresentate e difese dall’avv. Do.Ve., con domicilio eletto presso...