Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 ottobre 2016, n. 4202

L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 11 ottobre 2016, n. 4202

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8755 del 2015, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gi. Ch. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato St. Gi. in Roma, Via (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via (…);

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 4247 del 10 settembre 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato St. Gi., su delega dell’Avvocato Gi. Ch., e l’Avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Il ricorrente, sovrintendente principale della Polizia di Stato, in esito a procedimento disciplinare a seguito di procedimento penale avviato nei suoi confronti, veniva destituito dal servizio con decreto in data 3 agosto 1993, provvedimento annullato dal TAR della Lombardia con sentenza n. 374 del 1994, poi riformata in appello.

2. – In data 25 novembre 1997, egli chiedeva la riapertura del procedimento disciplinare, che gli veniva negata con decreto in data 10 luglio 1998, la cui impugnazione è stata respinta dal TAR della Lombardia con sentenza n. 4474 del 2001, passata in giudicato.

3. – Con decreto del GIP di Milano in data 12 ottobre 1999, veniva archiviato il procedimento penale contro ignoti, all’origine del procedimento disciplinare.

4. – In data 4 febbraio 2002, il ricorrente chiedeva, quindi, nuovamente, la riapertura del procedimento disciplinare, ricevendo un ulteriore diniego, con decreto del Capo della Polizia, -OMISSIS- in data 25 luglio 2005.

5. – Tale ultimo diniego veniva impugnato dinanzi al TAR del Lazio, che, con la sentenza della Sezione I-ter, n. 2085 del 2010, lo respingeva, ritenendo che il decreto di archiviazione non costituisce una nuova prova non considerata in sede disciplinare, posto che il processo penale non riguardava la posizione del ricorrente, essendo stato egli sanzionato per fatti diversi ed indipendentemente da eventuali responsabilità penali.

6. – Il ricorrente proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza, per violazione dell’art. 26 del d.P.R. 737/1981, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia.

7. – Con la sentenza n. 4247 del 2015 in epigrafe, questa Sezione respingeva l’impugnazione.

8. – Con il ricorso per revocazione in esame, il Sig. -OMISSIS- lamenta l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di appello, per aver considerato che “l’archiviazione da parte del GIP per l’appellante è stata disposta fin dal 23 aprile 1993 (posto che le “indagini hanno consentito di accertare la lecita provenienza” dell’auto suddetta), e di essa deve quindi presumersi si sia pienamente tenuto conto nel procedimento disciplinare, concluso col decreto di destituzione in data 3 agosto 1993″.

Pertanto, secondo il giudice di appello, non poteva considerarsi “nuovo” e “non conoscibile” il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. di Milano per non aver individuato il -OMISSIS- quale autore del reato, essendo questo un elemento già acquisito in ambito disciplinare.

9. – Afferma, invece, il ricorrente che il decreto di archiviazione è stato emesso dal G.I.P. il 12 ottobre del 1999, sei anni dopo la definizione del procedimento disciplinare, e non il 23 aprile 1993 come erroneamente ritenuto dal Consiglio di Stato.

Il ricorrente lamenta, quindi, l’error in iudicando ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per essere la decisione frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Il carattere decisivo di tale errore risiederebbe nello stesso impianto argomentativo seguito dal giudice di appello, che avrebbe attribuito valore di “elemento nuovo” solo ad una archiviazione successiva alla data in cui il procedimento disciplinare veniva esitato (cfr. memoria depositata il 25 febbraio 2016).

10. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, insistendo per l’inammissibilità del ricorso.

11. – Alla pubblica udienza del 26 maggio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è inammissibile, non ricorrendo l’errore di fatto revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

1.1. – Per la giurisprudenza consolidata, da ultimo ribadita dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

1.2. – Nella fattispecie, non ricorrono i suddetti requisiti, in particolare quello di cui alla lettera c).

2. – Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza in quanto basata sulla ritenuta sussistenza di un fatto insussistente, ovvero che il decreto di archiviazione del procedimento penale fosse stato emesso il 23 aprile 1993, in data anteriore al decreto della sua destituzione del 3 agosto 1993.

Rileva il ricorrente che il G.I.P. di Milano ha adottato in data 12 aprile 1999 il decreto di archiviazione per mancata identificazione dei responsabili del procedimento contro ignoti; pertanto, il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare, ai fini dell’illegittimità del diniego di riapertura del procedimento disciplinare, l’esistenza di tale “elemento nuovo, non conosciuto e non conoscibile” alla data in cui il procedimento sanzionatorio veniva esitato.

3. – Osserva il Collegio che – se è vero che il decreto del G.I.P. di Milano di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato è datato 12 ottobre 1999 – è altrettanto vero che la sentenza di appello, nel confermare le valutazioni compiute dal T.a.r. Lazio, poggia su una articolata e complessa motivazione, nella cui economia la sorte del procedimento penale contro ignoti non è argomentazione essenziale per giungere al convincimento della correttezza della sentenza impugnata.

3.1 – Innanzitutto, il giudice d’appello ha argomentato riferendo che al ricorrente era stato contestato in sede disciplinare “lo svolgimento di attività di collaborazione presso una carrozzeria di cui è titolare la moglie e dimostrando diretto interessamento nella conduzione della stessa, anche acquistando presso un demolitore parti di ricambio per auto in riparazione di dubbia provenienza”

ed, inoltre, riferendo che la contestazione comprendeva anche la denuncia relativa alla vendita di un’auto con numero di telaio diverso da quello impresso dalla casa costruttrice e l’utilizzazione di parti di altre auto risultanti provento di furto (è lo specifico episodio oggetto del procedimento penale poi archiviato) (capo 6 della sentenza).

3.2 – In secondo luogo, il Giudice d’appello ha precisato che “l’archiviazione da parte del GIP per l’appellante è stata disposta fin dal 23 aprile 1993 (posto che le “indagini hanno consentito di accertare la lecita provenienza” dell’auto suddetta), e di essa deve quindi presumersi si sia pienamente tenuto conto nel procedimento disciplinare, concluso col decreto di destituzione in data 3 agosto 1993″.

Tale circostanza non è smentita, né contraddetta dal sopravvenire del decreto di archiviazione del procedimento contro ignoti del 1999: il Giudice di appello, piuttosto, ha affermato che formalmente la posizione del ricorrente era stata stralciata già dall’aprile del 1993 e questa estraneità al furto era emersa anche in sede disciplinare dalle dichiarazioni rese dall’interessato.

3.3. – In terzo luogo, il Giudice d’appello ha escluso la fondatezza della prospettazione di parte appellante, ovvero che il “fatto nuovo” dell’archiviazione, per mancata identificazione dei responsabili, del procedimento contro ignoti, potesse avere una nuova “valenza probatoria”, escludente il reato,tale da incidere favorevolmente sulla posizione dell’appellante e sulla riapertura del procedimento.

Questa convinzione, nella complessa motivazione della sentenza, è tratta sia dalla “estraneità (del ricorrente) a quel procedimento penale già tre mesi prima della conclusione del procedimento disciplinare, e come tale considerata in tale sede”, sia dall’oggetto del giudizio disciplinare, che aveva avuto riguardo ai “fatti concreti”, e non solo alla denuncia penale.

3.4. – Aggiunge, difatti, la sentenza impugnata che, “dalle dichiarazioni rese dall’appellante (nel procedimento disciplinare), emerge che egli non sapesse che l’auto acquistata (che giaceva lungo la strada, in condizioni di abbandono), poi rimessa in ordine per la moglie, e infine venduta al denunciante, fosse di provenienza furtiva; peraltro, appare non contestato lo svolgimento dell’attività di auto carrozziere per conto dell’azienda intestata alla moglie, così come il comportamento disinvolto tenuto in tale attività, con acquisti irregolari di pezzi di ricambio”.

3.5. – Si tratta, all’evidenza, di una valutazione complessiva dei fatti che tiene conto di quanto già emerso sia in sede penale che in sede disciplinare, che il giudice ha ritenuto non influenzabile dal nuovo decreto di archiviazione del procedimento contro ignoti sopraggiunto nel 1999.

Rispetto a tale valutazione non può configurarsi l’errore revocatorio; la sua dedotta erroneità comporterebbe al più un error in iudicando, che non è però censurabile in sede di ricorso per revocazione.

3.6. – In definitiva, dalla complessa motivazione della revocanda sentenza emerge che la posizione di estraneità del ricorrente al furto dell’auto, a prescindere dalla nuova luce che sui fatti sia potuta derivare dal decreto di archiviazione del 1999, non presenta quel carattere determinante che sarebbe necessario a configurare l’errore di fatto revocatorio.

Non si è trattato, infatti, di un elemento decisivo della sentenza, in quanto la stessa si regge, per quanto concerne il punto controverso, su più argomenti.

In tema di motivazione della sentenza, più argomentazioni, tra loro distinte e autonome, utilizzate con carattere di decisività, sono tutte ugualmente idonee a sorreggere, di per sé, la decisione (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826; 17 dicembre 2012, n. 6455).

4. – In conclusione, in difetto dell’errore di fatto decisivo e determinante, il ricorso per revocazione in esame deve dichiararsi inammissibile.

5. – Le spese del giudizio, considerata la peculiarità del caso, si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

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