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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, costituiscono illecito disciplinare, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889 Svolgimento del processo Il dottor M.C. , giudice del Tribunale di Sulmona, veniva sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 1 primo comma e 2 primo comma lettera q) del D. LGS. 23-2-2006 n. 109 per avere ritardato in modo reiterato, grave...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2015, n. 470. Poiché la responsabilità disciplinare del magistrato può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte, hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il compimento degli atti ritardati in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel triennio considerato, specificando anche la tipologia e la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del ritardo – 70%, secondo quest'ultima – che costituisce indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei provvedimenti annualmente depositati e delle udienze tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni nel medesimo periodo e a parità di condizioni

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 14 gennaio 2015, n. 470 Svolgimento del processo A.C. , consigliere della Corte di appello di Torino, era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 ottobre 2014, n. 22611. La fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede, quale presupposto per la sanzionabilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, conformemente alla chiara formulazione letterale della disposizione, con la conseguenza che tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione disciplinare del C.S.M., non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria

Suprema Corte di Cassazione sezion unite sentenza  24 ottobre 2014, n. 22611 Svolgimento del processo 1. – Il magistrato dr. N.M. , con ricorso dell’8 aprile 2014, ha impugnato per cassazione – deducendo sette motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sentenza...

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