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L’art. 275, comma 1-bis c.p.p. consente al giudice che emesso la sentenza di condanna di adottare una misura custodiale a carico dell’imputato anche a distanza di mesi dalla pronuncia di merito purché la motivazione dia conto dell’esistenza delle esigenze di cautela malgrado il tempo trascorso dalla commissione del fatto e a condizione che non affermi apoditticamente l’esistenza del pericolo di fuga in ragione della sola entità della pena inflitta. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 aprile 2016, n. 13750.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 6 aprile 2016, n. 13750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere Dott. SCALIA Laura...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391. Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione del soggetti, obbligato. L’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., comma 2, non è infatti l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Allorchè si tratti dell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi sulle modalità di visita del figlio minore del genitore non affidatario, l’elusione, e quindi, come chiarito dalla Corte di legittimità, la frustrazione dell’altrui legittima pretesa, si attua anche attraverso una mera omissione o rifiuto del genitore affidatario del bambino a chè lo stesso trascorra con l’altro genitore il periodo prestabilito

Suprema Corte di  Cassazione sezione VI sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente – Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – Dott. VILLONI Orlando – Consigliere – Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 gennaio 2016, n. 3048. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza” (art. 326, comma primo, cod. pen.) risulta infatti integrato da un dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di rivelare notizie o di agevolarne la loro conoscenza da parte di terzi, nella consapevolezza del loro carattere segreto e della violazione dei loro doveri di funzione. Per gli indicati contenuti quindi l’intento dell’agente non è quello di recare danno al privato che pertanto patisce per la descritta condotta di eventuali pregiudizi non in via diretta, ma quale riflessa conseguenza destinata a rilevare ai fini della risarcibilità derivante da reato, ma non a legittimare il privato stesso all’esercizio dei poteri processuali destinati ad incidere sulle sorti dell’azione penale (artt. 408, 409, 410 cod. proc. pen.).

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 gennaio 2016, n. 3048 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento adottato de plano in data 18 settembre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a carico di V.R. , sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno, per...