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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione, essendo solo ammesso, ma a partire dal 15/12/2014, l’uso della PEC per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine deve essere “presentata” all’ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali; né può affermarsi l’applicabilità dell’art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall’art. 583 cod. proc. pen., comma 2, che individua la data di proposizione dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 11/6/2014 la Corte di assise di appello di Milano rigettava le richieste presentata da L.M. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa in data 30/11/2011, irrevocabile il 21/1/2014, di condanna della ricorrente alla pena di anni...

L'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni
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L'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell'equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2015, n. 6261. L’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nell’equiparare alle armi improprie alcuni strumenti la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona, ma che tuttavia sono occasionalmente atti ad offendere, ne individua in modo specifico alcuni che, per le loro caratteristiche,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 gennaio 2015, n. 846. L'intimidazione nei confronti di un avvocato legittima l'ordine professionale a costituirsi parte civile in quanto ad essere minacciato è l'esercizio stesso del diritto di difesa tutelato dall'organismo associativo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 gennaio 2015, n. 846   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998. In tema di riabilitazione l'adempimento dell'obbligo non e' condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata spettando all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di una adeguata offerta riparatoria. Ne', si e' aggiunto, rileva l'intervenuta prescrizione del reato dal momento che la ratio che informa l'istituto della riabilitazione attribuisce rilievo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge, in relazione alla condotta successiva successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato". L'obbligo di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato trova ragione d'essere nella intervenuta condanna con decreto penale esecutivo, la cui efficacia non puo' venir meno per effetto delle sentenze indicate dal ricorrente. A nulla rileva infatti che in altro processo penale egli sia stato assolto non avendo esercitato attivita' gestorie o che sia stata revocata la sentenza di fallimento. Il contrasto di giudicati trova la sua composizione nell'istituto della revisione.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere Dott. BONITO Francesco Mar...