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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121. Posto che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, di cui all’art.114 disp.att.c.p.p., che per il tramite dell’art.356 c.p.p., richiama “gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”, di cui all’art.354 c.p.p., è sicuramente riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla P.G. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza – rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quanto poi al momento utile per sollevare la relativa eccezione, le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio non possono essere più dedotte “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’art.180 c.p.p., richiamato dall’art.182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., con ciò superando e ritenendo non più condivisibili le affermazioni giurisprudenziali secondo cui la nullità in parola sarebbe sanata e non più deducibile se non dedotta dall’interessato all’accertamento prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto “non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche professionali proprie dei difensore”. Deve invece escludersi, che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell’immediatezza dell’atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza: trova allora applicazione il disposto dell’art.182, comma 2, secondo periodo, che indica come limite temporale alla proposizione tempestiva dell’eccezione di nullità la deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art.180 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.11.2013 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata il 13.4.2012 nei confronti di A.E., condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt....

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