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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 aprile 2015, n. 6822. La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. Ne segue che la Corte – sempre che non vi sia rinuncia al ricorso – deve rilevare la detta cessazione come fatto oggettivo incidente sull’interesse alla definizione del ricorso, il quale dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salva la valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 aprile 2015, n. 6822  Svolgimento del processo p.1. La s.r.l. Addcons ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la s.p.a. Tessiture Pietro Radici avverso la sentenza del 28 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Bergamo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento opposto, un’opposizione ai...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136. È inammissibile il ricorso in Cassazione in cui al posto della «sommaria esposizione dei fatti di causa» venga riproposto il contenuto dei precedenti atti processuali. Non solo, una simile struttura dell'impugnazione, siccome voluta dal ricorrente, esclude anche che i giudici possano passare all'esame dei motivi per valutare se da essi emerga l'esposizione del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 17 marzo 2015, n. 5230. Laddove manchi o ritardi l'attuazione della disciplina comunitaria, sorge una responsabilità dello Stato Italiano, di cui può rispondere il Ministero ove convenuto anche se erroneamente quale articolazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “quale organo di direzione della politica generale del Governo ex art. 95 Cost.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5230 Svolgimento del processo p.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca e della Salute hanno proposto ricorso per cassazione contro i medici G.R.L. e I.V. avverso la sentenza del 25 giungo 2012 della Corte d’Appello di Catania...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070. Ai fini dell’individuazione del luogo di pervenimento della corrispondenza all’indirizzo del destinatario agli effetti dell’articolo 1335 del Cc, quando costui abbia stipulato con l’ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso la quale possa ritirarla, l’ufficio del luogo di destinazione della corrispondenza presso il quale l’ente postale, una volta pervenutagli la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario e dà corso all’attività diretta a inserirla nella casella si identifica anche se la casella sia allocata presso altro ufficio del medesimo luogo per il ritiro come indirizzo di pervenimento del destinatario, giacché l’attività a tanto diretta dell’ente postale è compiuta per conto del destinatario in forza della convenzione di ricezione tramite casella e come tale, essendo a quest’ultimo riferibile implica che la corrispondenza si debba considerare pervenuta in un luogo che è di sua pertinenza e che per sua scelta si identifica come suo indirizzo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391. Qualora il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l’espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia stato posto direttamente a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale ed anzi con l’espressa esclusione dell’operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso – di cui alla fattispecie – di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all’utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervenuto fra l’utente e la struttura del S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione della prestazione, introdotta dall’utente contro la struttura, l’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. . n. 206 del 2005, in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella specie, un’Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell’utente come “professionista”

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – est. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892. In relazione ad una locazione di immobile stipulata da un Comune per allocarvi una scuola, la scelta del Comune di far costruire un proprio immobile per allocarvi la scuola, qualora l'esecuzione dell'opera sia terminata prima della scadenza convenzionale del contratto, non costituisce di per sé idoneo motivo di recesso anticipato del Comune dalla locazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....