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Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 ottobre 2014, n. 43170. La sussistenza dai gravi indizi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" – rispetto a quanto previsto dall'articolo 705 c.p.p., comma 1, – che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilita' tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui e' preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. In tali casi, tuttavia, l'esame non dovra' limitarsi alla verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi puo' risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa: l'esame dovra' essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'articolo 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve ne' valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 ottobre 2014, n. 43170 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. PATERNO’...