Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106

Non viola il dovere di fedeltà e di segretezza il lavoratore che produce in giudizio copia di atti aziendali riguardanti la propria posizione lavorativa. Ne consegue che è invalida la sanzione conservativa inflitta a un lavoratore che aveva acquisito documenti aziendali in modo anomalo per produrli a fini difensivi   Suprema Corte di Cassazione sezione...

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21822
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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21822

Illegittimo il termine concesso al contribuente (4 giorni lavorativi) per poter rispondere all’Ufficio e quindi instaurare un contraddittorio. La Cassazione parla testualmente di mancanza di ragionevolezza e che quindi non si poteva parlare di scarsa collaborazione da parte del contribuente in presenza di un accertamento induttivo Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 28 ottobre...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2015, n. 25260. Alla società privata che si occupa di trasporto pubblico si applicano le regole previste per i rapporti di lavoro di natura privatistica. E quindi le mancate pause e riposi spettanti ai prestatori vanno risarciti. In particolare una spa del trasporto pubblico pugliese è stata condannata a pagare due dipendenti in funzione del lavoro in eccesso svolto per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 dicembre 2015, n. 25260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3957. In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all' amianto – ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" – occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. In effetti, ciò che rileva è l'esposizione media giornaliera nell'arco delle otto ore lavorative, che è cosa diversa dall'affermare che l'esposizione debba superare necessariamente il limite delle 0,1 ff/cc in ciascuna delle otto ore. Sul punto vale evidenziare che l'art. 24 del d.Lgs. n. 277/1991 – ratione temporis applicabile al caso in esame – prevede che l'esposizione alla poveri di amianto va calcolata "in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.." evidentemente facendo riferimento all'esposizione media nell'arco di otto ore ( peraltro, anche l'art. 254 del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al primo comma stabilisce che "Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore’’)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  26 febbraio 2015, n. 3957 Fatto M. E. conveniva in giudizio l’INPS esponendo di aver ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di alcuni periodi non consecutivi di esposizione qualificata all’amianto, di durata complessivamente ultradecennale, e chiedendo il riconoscimento dell’esposizione anche per gli ulteriori periodi dal 17.9.73 al 31.10.74 e dal...