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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2322. Nel licenziamento a seguito di procedura di mobilità ante legge Fornero, la comunicazione alla associazione sindacale deve essere «contestuale» a quella al singolo lavoratore a pena di inefficacia

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 febbraio 2016, n. 2322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere Dott. DE MARINIS...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2209. Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 febbraio 2016, n. 2209 Svolgimento del processo  1. Con sentenza del 25/1-26/3/2012 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da S.G. nei confronti di Fintecna S.p.A. diretta ad ottenere il risarcimento dei danni...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25395. Il datore non può essere riconosciuto sempre responsabile in relazione a un infortunio avvenuto al dipendente in azienda. In modo particolare quando l’evento sia stato del tutto imprevedibile e frutto di una sfortunata coincidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 dicembre 2015, n. 25395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 novembre 2015, n. 23837. Alla condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni per mobbing (o demansionamento), non segue automaticamente anche quella per «danno esistenziale». Il dipendente è tenuto a provare l’effettivo cambiamento nelle abitudini di vita, che dunque non può presumersi proprio per il carattere «personale» della fattispecie di danno

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 novembre 2015, n. 23837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 23687. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 1046/1971, in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l’iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attività svolta

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 novembre 2015, n. 23687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 novembre 2015, n. 23784. La denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti dei proprio convincimento. Ne consegue che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dai giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente dei mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione dei procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Non assume rilevanza, invece, la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità dei giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice dei merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Una simile revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione dei giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, estranea alla funzione attribuita dall’ordinamento al giudice di legittimità. In concreto il ricorrente, piuttosto che denunciare specificamente un vizio di motivazione nei termini indicati, si limita a prospettare una non consentita diversa ricostruzione dei medesimi fatti mediante la differente valutazione delle risultanze processuali

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 novembre 2015, n. 23784 Svolgimento del processo 1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 12/5/2009, confermava la sentenza del giudice di prime cure che, accogliendo la domanda avanzata da M.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.a., aveva dichiarato che le lesioni (periartrite cronica scapolo omerale...