Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 gennaio 2016, n. 982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 21. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso. E se ciò in generale abilita il giudice a convertire (rectius, valutare) un licenziamento per giusta causa in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che ciò comporti violazione dell’art. 112 c.p.c. (fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di risolvere il rapporto), dal momento che nelle più ampie pretese economiche collegate dal lavoratore all’annullamento dei licenziamento ritenuto ingiustificato ben può ritenersi compresa quella di minore entità derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto dei lavoratore al preavviso, il carattere meramente qualificatorio della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo comporta che, ove il datore di lavoro impugni globalmente la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, nella sua domanda al giudice d’appello di dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto per giusta causa deve ritenersi compresa la minor domanda di dichiarare la risoluzione dello stesso rapporto per la sussistenza di giustificato motivo soggettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 21 Fatto Con sentenza depositata il 21.11.2013, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla s.r.l. Fratelli C. a R.L. e condannato la società appellante a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2015, n. 24704. La detenzione per la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti non integra il reato consumato previsto dall’art. 443 cod. pen., ma ben può concretare, in tesi, una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 giugno 2015, n. 24704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 25799. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Pertanto, la “mera contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, dei sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 25799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 9 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della sede e con essa la condanna alla pena di anni cinque di reclusione di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5697. La mancata inserzione di alcuna disposizione relativa al regolamento delle spese inter partes nel procedimento di reclamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza e, comunque, l'omesso richiamo degli articoli 91-97 cod. proc. civ. – a fronte, peraltro, della attribuzione della medesima azione risarcitoria alla competenza del giudice civile, nei residui casi previsti – appare espressione della evidente volontà del legislatore di escludere il regolamento ridetto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5697 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085. Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. In altri termini, l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere – Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere – Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere – Dott. CENTONZE...